Voli Ryanair cancellati: esposto del Codacons a Enac contro la compagnia


L’associazione dei consumatori: “Chiediamo l’apertura di un procedimento formale”

ryanair voli cancellati
Monta la rabbia dei passeggeri rimasti a terra

ROMA – Sale la protesta negli aeroporti e non solo contro Ryanar. La compagnia aerea irlandese ha deciso la cancellazione di oltre duemila voli fino alla fine di Ottobre per permettere al personale di “smaltire” le ferie accumulate. Una decisione che ha mandato su tutte le furie centinaia e centinaia di passeggeri, rimasti a terra e avvertiti della cancellazione del volo pochi giorni o poche ore prima della partenza.

Per questo il Codacons, che sta ricevendo le richieste di aiuto di centinaia di passeggeri cui è stato cancellato il volo, ha deciso di presentare un esposto all’Enac contro Ryanair.

“Abbiamo deciso di rivolgerci all’Enac affinché sia aperto un procedimento formale nei confronti della compagnia aerea, e sia fatta luce su come il vettore stia informando i viaggiatori” spiega il presidente Carlo Rienzi.

“Al di là del rimborso del biglietto, il vero nodo è il risarcimento che spetta agli utenti in caso di cancellazione in prossimità della data del volo, e che può arrivare a 600 euro a seconda della tratta. Ryanair deve assolutamente dare informazioni chiare ed esaustive ai viaggiatori, e disporre i risarcimenti in modo automatico senza alcuna spesa per i consumatori” aggiunge Rienzi.

Il Codacons segnala inoltre grandi disagi per i passeggeri che hanno subìto la cancellazione del proprio aereo Ryanair, molti dei quali hanno perso giorni di vacanza o notti in albergo non essendo riusciti a organizzare in tempo un volo alternativo.

L’associazione, infine, ricorda quali sono i diritti dei viaggiatori in caso di cancellazione del volo.

Il passeggero ha diritto alla scelta tra:

  • rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata;
  • imbarco su un volo alternativo quanto prima possibile in relazione all’operativo della compagnia aerea;
  • imbarco su un volo alternativo in una data successiva più conveniente per il passeggero.

La legge prevede anche un risarcimento monetario che tuttavia viene meno quando il passeggero sia stato informato della cancellazione:

  • con almeno due settimane di preavviso;
  • nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima della data di partenza e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di due ore prima rispetto all’orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo quattro ore dopo l’orario originariamente previsto;
  • meno di sette giorni prima e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di un’ora prima dell’orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo due ore dopo l’orario originariamente previsto.

Per le tratte aeree intracomunitarie l’ammontare della compensazione dipende dalle distanze in km del volo:

  • Inferiori o pari a 1500 Km: euro 250;
  • Superiori a 1500 Km: euro 400.

Per le tratte aeree extracomunitarie:

  • Inferiori o pari a 1500 Km: euro 250;
  • Comprese tra 1500 e 3500 Km: euro 400;
  • Superiori a 3500 Km: euro 600.