Lo scioglimento di Forza Nuova è compito di Draghi


La decisione sullo scioglimento di Forza nuova spetta al Presidente del Consiglio Mario Draghi: ecco perché

In Parlamento arrivano le mozioni per lo scioglimento di Forza Nuova dopo le violenze di Roma: il Pd presenta un documento con la firma di tutti i suoi deputati

Il governo può procedere allo scioglimento di Forza Nuova per ricostituzione del partito fascista, anche senza una sentenza del giudice che ne accerti la natura fascista. Può farlo per casi di “necessità e urgenza” e dunque per decreto.

La previsione della legge Scelba può scattare nel caso del partito di Fiore, come spiegano fonti parlamentari di maggioranza alla Dire. ‘L’istruttoria’ in tal caso spetterebbe al ministero dell’Interno, e a decidere sarà il consiglio dei ministri. Il via libera del Parlamento alle mozioni depositate, e in primis a quella del Pd, richiamano questa procedura.

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LA LEGGE SCELBA

Ecco cosa prevede la legge Scelba (n.645 del 1952).

L’articolo 1, recita: “Ai fini della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione, si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando un’associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista”.

L’articolo 2 fissa le pene (reclusione da 5 a 12 anni e multa) per chi incorre nel reato.
L’articolo 3 riguarda invece lo scioglimento vero e proprio. La via maestra prevede l’atto preliminare di una sentenza che accerti la riorganizzazione. Ma c’è anche la possibilità di procedere per decreto. Il testo dell’articolo 3 al primo capoverso recita: “Qualora con sentenza risulti accertata la riorganizzazione del disciolto partito fascista, il Ministro per l’interno, sentito il Consiglio dei Ministri, ordina lo scioglimento e la confisca dei beni dell’associazione o movimento”. Non è questo il caso in esame e richiamato dalle mozioni parlamentari. Anzi, Forza Nuova in un’aula di Tribunale, è stata già ‘assolta’ in passato. Il riferimento è a una decisione del Gup del Tribunale di Castrovillari del 2005, che viene ciclicamente richiamata in giurisprudenza. In gioco è il contemperamento tra la previsione antifascista della XII disposizione e la libertà di manifestazione del pensiero e le libertà politiche. Nella sentenza Gup del 2005 si stabilisce nel caso del partito di Fiore (le indagini iniziate nel 2001 riguardavano l’espansione di Fn in Calabria) che perchè vi sia ricostituzione del partito fascista non basta il riferimento a simboli e ideologie (come il saluto romano o evocazioni del Ventennio in discorsi, manifestazioni…). Serve la prova “dell’univoca preordinazione della politica attuata dall’organizzazione alla realizzazione di finalità liberticide, azioni volte ad annullare o menomare la dialettica democratica, ad impedire il confronto politico, ad annientare gli avversari”. Non basta il fascismo teorico. Ci vuole anche il fascismo di fatto. In quel caso, Forza Nuova intendeva presentarsi alle elezioni locali, il che convinse il giudice della compatibilità con i metodi e le ispirazioni democratiche.

Del tutto diversi sono i fatti di sabato, con l’assalto alla Cgil, gli scontri violenti con la polizia, richiamati dalle mozioni parlamentari. In tal caso anche la legge Scelba – spiegano fonti parlamentari di maggioranza alla Dire – prevede il riferimento a un fascismo concreto, attuale, e dunque giustifica l’ipotesi che scatti lo scioglimento per decreto. E cioè per necessità e urgenza.

I CASI STRAORDINARI DI NECESSITÀ E URGENZA

La legge Scelba al secondo capoverso dell’articolo 3 prevede: “Nei casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo, sempre che ricorra taluna delle ipotesi previste nell’art. 1, adotta il provvedimento di scioglimento e di confisca dei beni mediante decreto-legge ai sensi del secondo comma dell’art. 77 della Costituzione”, e cioè in base alla disciplina generale sulla decretazione.

Come spiega la Dire (www.dire.it) scatta in tal caso, a differenza della decisione di Castrovillari, il criterio del “concreto pericolo per l’ordinamento democratico“, espressamente previsto nella sentenza della Corte costituzionale n. 74 del 1958. Non c’è dunque violazione della libertà di manifestazione del pensiero. In quel caso la Consulta dava ragione al ricorso proposto proprio dal Presidente del consiglio dei ministri, per il tramite dell’Avvocatura dello stato, contro la richiesta di aderenti al Msi per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della XII disposizione.