Manovra: le misure per disabili e lavoratori fragili


Legge di Bilancio 2021: le misure a tutela della disabilità e delle categorie più fragili. Incrementati tutti i fondi sociali e rinnovata la tutela ai lavoratori fragili

Invalidità civile, aumentate le pensioni di inabilità dal compimento dei 18 anni: chi può fare domanda e come

Come annunciato dal Presidente del Consiglio Conte nei giorni scorsi è arrivata l’approvazione della Legge di Bilancio 2021, ovvero il documento che contiene il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. Considerato l’anno di emergenza sanitaria da cui veniamo è facile intuire quanto la norma contenga frequenti riferimenti al sociale, e in particolare al mondo dei disabili e delle loro famiglie. Di seguito riassumiamo i più rilevanti per i malati rari.

BONUS 110% PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
I commi 66-74 prorogano l’applicazione della detrazione al 110% (il cosiddetto superbonus) a interventi effettuati dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022 (il previgente termine del 31 dicembre 2021).

L’estensione riguarda inoltre la tipologia di opere, tra le quali vengono inclusi anche gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, anche nel caso siano effettuati in favore di persone aventi più di 65 anni. Si tratta, ai sensi del decreto n. 917 del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, della realizzazione di ascensori e montacarichi e “di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104”.

INCENTIVI ALLA SOSTA GRATUITA
Al fine di favorire la mobilità urbana ed extraurbana, anche con riferimento alla mobilità delle persone con disabilità, con il comma 819 è istituito un fondo – con una dotazione di 3 milioni di euro per l’anno 2021 e di 6 milioni di euro per l’anno 2022 – destinato all’erogazione di contributi in favore dei comuni che, con ordinanza adottata entro il 30 giugno 2021, provvedono a istituire spazi riservati destinati alla sosta gratuita dei veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria muniti di contrassegno speciale, oppure delle donne in stato di gravidanza.

CONTRIBUTO ECONOMICO PER FIGLI CON DISABILITÀ
Il comma 365 dell’Art. 1 stabilisce che “alle madri disoccupate o monoreddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento, è concesso un contributo mensile nella misura massima di 500 euro netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. A tale fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 che costituisce limite massimo di spesa”.

Come sempre i criteri per l’individuazione dei destinatari e le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso sono demandati, tramite il comma 366, a un successivo decreto attuativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Tuttavia, questo non è l’unico interrogativo che questo nuovissimo contributo solleva. In primis infatti, notiamo che sono stati esclusi i padri, così come eventuali fratelli o sorelle di orfani. E no, nonostante lo sforzo interpretativo ci sfugge quale possa essere la motivazione. In secondo luogo rileviamo che viene definita una percentuale d’invalidità minima del figlio a carico, senza considerare che, salvo casi particolari, l’invalidità dei minori non viene percentualizzata. Forse l’agevolazione è pensata per le madri con figli adulti? La risposta, ce lo auguriamo, nel decreto attuativo.

TUTELA DEI LAVORATORI FRAGILI
Finalmente, vogliamo credere anche grazie alla mobilitazione dell’Osservatorio Malattie Rare, il comma 481 dell’Art. 1 ufficializza la proroga dell’assenza giustificata dal posto di lavoro, nonché equiparata al ricovero ospedaliero, come prevista dall’articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

L’agevolazione era in precedenza ‘scaduta’ con il 30 settembre 2020 e viene ora ripresa e resa valida per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 28 febbraio 2021. Per quanto riguarda i dettagli su come richiedere la certificazione che giustifichi l’assenza si rimanda all’approfondimento relativo al messaggio n. 2584 del 24/06/2020 dell’INPS.

Il comma 482, inoltre, aggiunge che “in deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro […] e dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al comma 481 sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 282,1 milioni di euro per l’anno 2021”.

POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI
I commi 797-804 sono finalizzati a potenziare il sistema dei servizi sociali comunali gestiti in forma singola o associata e, contestualmente, a rafforzare i servizi territoriali. La prospettiva è quella del raggiungimento di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali “definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 5.000 in ogni ambito territoriale nonché da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 4.000”.

MISURE PER IL SOSTEGNO ALLA PARTECIPAZIONE
Nell’era di SPID e identità digitale, viene istituito un fondo per la realizzazione di una piattaforma per la raccolta delle firme digitali per la richiesta di referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo. La piattaforma consentirà, a partire dal 2022, la raccolta di firme anche da parte di persone allettate o che non possono lasciare la propria abitazione. Certo, forse questo strumento non sarà la soluzione definitiva a garantire una partecipazione politica attiva da parte di tutti i cittadini, ma possiamo considerarlo un inizio.

CONTRIBUTO ALLA FEDERAZIONE ITALIANA SUPERAMENTO HANDICAP
“Al fine di garantire le attività di inclusione sociale delle persone con differenti disabilità – si legge al comma 156 – in base agli obiettivi e ai princìpi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18”, il contributo destinato alla FISH è integrato di ulteriori 400.000 euro per l’anno 2021. Tale stanziamento era in origine previsto dal comma 337 dell’Art. 1 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, per un ammontare di 400.000 euro. Viene così portato, per il 2021, a un totale di 800.000 euro.

INCLUSIONE SCOLASTICA
Le legge di bilancio (art. 1, commi 960-963) riserva attenzione anche all’inclusione scolastica, sia dal lato della formazione del personale, che da quello degli ausili e degli strumenti didattici, nonché degli insegnanti di sostegno.

La dotazione dell’organico dell’autonomia, a valere sulle risorse di cui al primo periodo, – recita il comma 960 – è incrementata di 5.000 posti di sostegno a decorrere dall’anno scolastico 2021/2022, di 11.000 posti di sostegno a decorrere dall’anno scolastico 2022/2023 e di 9.000 posti di sostegno a decorrere dall’anno scolastico 2023/2024.

Attraverso il comma 961 viene previsto l’incremento del fondo (ex cosiddetto “Buona scuola”) per 10 milioni di euro per il 2021 da destinare alla formazione obbligatoria del personale docente impegnato nelle classi con alunni con disabilità.

Il comma successivo stanzia, per ciascuno dei prossimi tre anni scolastici, 10 milioni di euro per l’acquisto e la manutenzione di attrezzature tecniche e di sussidi didattici utili agli alunni con disabilità e per l’acquisizione di servizi necessari al loro miglior uso, destinati alle istituzioni scolastiche che accolgono alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 104/1992.

ISTITUZIONE DI UN FONDO PER I CAREGIVER FAMILIARI
Il comma 334 sancisce l’istituzione, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del “Fondo per i caregiver familiari“, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per un totale di 90 milioni di euro nel prossimo triennio. Il Fondo sarà destinato al finanziamento di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attività di cura non professionale svolta dal caregiver familiare, come definito dal comma 255 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

ISTITUZIONE DI UN FONDO PER L’ALZHEIMER E LE DEMENZE
Al fine di migliorare la protezione sociale delle persone affette da demenza e di garantire la diagnosi precoce e la presa in carico tempestiva delle persone affette da malattia di Alzheimer, – recita il comma 330 – è istituito un fondo, denominato Fondo per l’Alzheimer e le demenze, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo, precisa il comma successivo, è destinato al finanziamento delle linee di azione previste dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in applicazione del Piano nazionale demenze: strategie per la promozione e il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze.

INCREMENTO DEL FONDO PER LA CURA DI SOGGETTI CON AUTISMO
Il comma 454 sancisce un incremento del Fondo destinato alla cura di soggetti affetti da disturbo dello spettro autistico – così come già stabilito dal comma 401 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – di 50 milioni di euro per l’annualità 2021.

Con i commi successivi, inoltre, la stessa norma prevede di innovare – con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze – anche i criteri e le modalità per l’uso del Fondo autismo, e già nel testo indica quali saranno le percentuali vincolate per i diversi settori di intervento:
a) una quota pari al 15% per lo sviluppo di progetti di ricerca riguardanti le basi eziologiche, la conoscenza del disturbo dello spettro autistico, il trattamento e le buone pratiche terapeutiche ed educative;
b) una quota pari al 25% all’incremento del numero delle strutture semiresidenziali e residenziali pubbliche e private con competenze specifiche sui disturbi dello spettro autistico in grado di effettuare il trattamento di soggetti minori, degli adolescenti e degli adulti, con contributo da erogare alle strutture private subordinatamente al conseguimento dell’accreditamento da parte del SSN;
c) una quota pari al 60% all’incremento del personale del SSN preposto alla prestazione delle terapie indicate nelle linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico adottate dall’Istituto Superiore di Sanità.

Si ricorda che per nessuno di questi fondi sono previsti contributi diretti alle famiglie, il tramite sono sempre progetti regionali finanziati da stanziamenti statali, suddivisi in percentuale in base alla numerosità della popolazione.

ISTITUZIONE DI UN FONDO CONTRO LE DISCRIMINAZIONI
Al fine di garantire le attività di promozione della libertà femminile e di genere e le attività di prevenzione e contrasto delle forme di violenza e discriminazione fondate sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità il comma 1134 istituisce un fondo denominato Fondo contro le discriminazioni e la violenza di genere, con una dotazione di 2 milioni euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Nonostante il focus sulla questione di genere, come si legge nel testo della norma, questo contribuirà a finanziare iniziative di lotta a qualsiasi discriminazione, anche quelle perpetrate nei confronti di portatori di handicap.

Stando a quanto riportato dalla pagina dedicata alla legge di Bilancio 2020 del sito dell’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, inoltre, sarebbe previsto, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 un incremento del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (Dopo di noi) di 20 milioni (per un totale di 76 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023).

Analogamente, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, anche il Fondo per le non autosufficienze verrebbe aumentato di 100 milioni (per un totale di 668 milioni per il 2021, 667 milioni per il 2022 e 665 milioni per il 2023).

Infine, sempre secondo la succitata pagina, la Legge prevedrebbe un’ulteriore estensione della validità dei piani terapeutici AIFA, in via eccezionale, per i casi in cui, per criticità locali legate alla pandemia, non sia ancora possibile seguire i percorsi di ordinario monitoraggio delle terapie. Di questi punti, tuttavia, non si rileva immediata evidenza all’interno del testo della normativa.