Invalidità civile: aumentate le pensioni di inabilità


Invalidità civile, aumentate le pensioni di inabilità dal compimento dei 18 anni: chi può fare domanda e come

Invalidità civile, aumentate le pensioni di inabilità dal compimento dei 18 anni: chi può fare domanda e come

L’INPS ha finalmente pubblicato una circolare che dà il via all’aumento delle pensioni di inabilità per gli invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi e per i già titolari di pensione di inabilità previdenziale di cui all’art. 2 legge n.222/1984. Agli aventi diritto saranno da ora garantiti 651,51 euro per tredici mensilità per la pensione di inabilità civile, fino a un massimo di 516 euro per la pensione di inabilità previdenziale. Dopo mesi di silenzio la circolare, ha chiarito le modalità per ottenere la maggiorazione, che sarà retroattiva dal 20 luglio 2020. Dopo la lunga attesa, anche e soprattutto da parte dei malati rari, possiamo ora illustrarvi passo per passo i requisiti necessari per l’ottenimento della prestazione che finalmente viene riconosciuta dal diciottesimo anno d’età ed è stata incrementata fino a un massimo di circa 360 euro al mese.

LA CIRCOLARE INPS E LA SENTENZA COSTITUZIONALE

La circolare è la n. 107 del 23 settembre 2020 con cui l’Istituto ha fornito indicazioni e chiarimenti “in merito all’attuazione dell’articolo 15 del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, nella parte in cui, nel recepire la sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020, estende ai soggetti invalidi civili totali o sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all’articolo 2 della Legge 12 giugno 1984, n. 222, di età compresa tra i diciotto e i sessanta anni, i benefici di cui all’articolo 38, comma 4, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, finora spettanti ai soggetti con più di sessanta anni di età”. (link articolo Valentina sulla sentenza della Corte Costituzionale).

Nella circolare si legge che la Corte Costituzionale “ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 38, comma 4, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, nella parte in cui, con riferimento agli invalidi civili totali, dispone che l’incremento sia concesso “ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni” e non anche “ai soggetti di età superiore a diciotto anni”. Secondo la Corte Costituzionale il requisito anagrafico di sessanta anni è irragionevole e discriminatorio perché il soggetto totalmente invalido, pur se di età inferiore ai sessanta anni, si trova in una situazione che non è certo meritevole di minor tutela rispetto a quella in cui si troverebbe al compimento del sessantesimo anno di età”.

In applicazione di tale pronuncia, l’incremento al milione è stato esteso con il Decreto-Legge 14 agosto 2020 n. 104 anche ai titolari di pensione di inabilità che abbiano meno di sessanta anni di età e che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

LA PENSIONE DI INABILITÀ

L’inabilità identifica uno stato invalidità al 100% in cui il soggetto non può svolgere alcuna attività lavorativa, nemmeno a carattere temporaneo. Il nostro ordinamento prevede due trattamenti di inabilità a seconda se il soggetto abbia o meno contribuzione accreditata nel proprio conto corrente assicurativo. Si tratta dell’inabilità previdenziale, regolata dalla Legge 222/1984 e della pensione di inabilità civile regolata dall’articolo 12 della Legge 118/1971 che è invece, una prestazione assistenziale, vincolata al rispetto di determinati requisiti reddituali.

PER INABILITÀ CIVILE AUMENTO ASSEGNATO D’UFFICIO

Con la circolare n. 107, l’INPS, dopo mesi di silenzio, ha chiarito le modalità di riconoscimento del diritto alla maggiorazione disposto dalla Corte Costituzionale. Per gli invalidi civili totali, sordi o ciechi civili assoluti l’Istituto stabilisce che “a decorrere dal 20 luglio 2020, agli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi titolari di pensione di inabilità è riconosciuta d’ufficio una maggiorazione economica tale da garantire un reddito complessivo pari, per il 2020, a 651,51 euro per tredici mensilità”.

CHI DEVE FARE LA DOMANDA EX NOVO

Per i soggetti titolari di pensione di inabilità di cui all’art. 2. L. n. 222/1984, invece, è necessario presentare una nuova domanda. I titolari di pensione di inabilità di tipo previdenziale, di cui alla Legge n. 222/1984, dovranno inoltrare la domanda per l’assegnazione dell’aumento dell’assegno mensile (516,46 euro per tredici mensilità), qualora i loro limiti reddituali siano conformi a quanto fissato dal comma 5, art. 38 della medesima Legge. La circolare INPS stabilisce i requisiti necessari per ottenere l’aumento, primo su tutti il compimento del diciottesimo anno d’età.

I REQUISITI PER L’OTTENIMENTO

Gli altri requisiti che debbono sussistere per la richiesta (e per l’ottenimento d’ufficio) sono reddituali:
1. Il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 8.469,63 euro (pari all’importo massimo moltiplicato per tredici mensilità);
2. Il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve possedere:
– redditi propri di importo non superiore a 8.469,63 euro;
– redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 14.447,42 euro.
Oltre al possesso di tali requisiti, l’articolo 1 della circolare specifica ulteriori determinazioni in merito ai requisiti reddituali che vanno tenuti in considerazione e alla cui lettura si rimanda.

Ai fini della valutazione del requisito reddituale dunque CONCORRONO: i redditi di qualsiasi natura; i redditi assoggettabili ad IRPEF, sia a tassazione corrente che a tassazione separata; i redditi tassati alla fonte; i redditi esenti da IRPEF, sia del titolare che del coniuge.

Sono invece ESCLUSI DAL CALCOLO REDDITUALE:
– il reddito della casa di abitazione;
– le pensioni di guerra;
– l’indennità di accompagnamento;
– le pensioni di guerra;
– l’indennità di accompagnamento;
– l’importo aggiuntivo di 300.000 lire (154,94 euro);
– i trattamenti di famiglia;
– l’indennizzo previsto dalla L. n. 210/1992, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.

L’AUMENTO VERO E PROPRIO

Chi ottiene il riconoscimento del diritto alla maggiorazione, beneficia di un incremento per tredici mensilità della misura della maggiorazione sociale di cui all’articolo 1 della Legge 29 dicembre 1988, n. 544, fino a garantire un reddito mensile proprio pari a 516,46 euro al mese, a condizione che non si superino i limiti di reddito, personale e cumulato con quello del coniuge, fissati dal comma 5 dell’articolo 38, comma 4, della Legge n. 448/2001. I titolari della pensione di inabilità di cui all’art. 2 L. n. 222/1984, in possesso dei sopra citati requisiti anagrafici e reddituali, possono procedere alla richiesta di riconoscimento presentando l’istanza per ottenere congiuntamente la maggiorazione ed il relativo incremento, secondo le consuete modalità.

Il beneficio viene attribuito dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, a patto che ricorrano le condizioni reddituali e il compimento dell’età stabilita dalla disposizione. Sempre in merito alla decorrenza, l’INPS precisa che questa non può comunque essere anteriore al 1° agosto e che la decorrenza dal 1° agosto 2020 potrà essere riconosciuta, ove espressamente richiesto, ai titolari di pensione di inabilità che presentino la domanda di beneficio entro il 9 ottobre 2020.

Pertanto, chi è titolare della pensione di inabilità ed è in possesso dei requisiti previsti, può seguire le indicazioni dell’INPS per vedersi riconosciuto quel diritto alla maggiorazione già sancito dalla Corte Costituzionale nello scorso mese di giugno.