Legge elettorale: ecco ‘Residenza-bis’, l’emendamento per i fuorisede. Alle politiche, europee e per i referendum si potrà votare per i candidati del collegio dove si è domiciliati
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Si potrebbe ribattezzare “Residenza-bis”, anche se in realtà prevede il voto per i fuorisede nel Comune dove si è temporaneamente domiciliati per motivi di studio, lavoro o cura. E’ l’emendamento presentato alla Camera, dove dal 14 luglio riprende l’esame della legge elettorale, a cui lavorava da tempo Fabio Roscani, deputato di Fratelli d’Italia e Presidente di Gioventù Nazionale, sottoscritto anche da Luca Toccalini (Lega), Simone Leoni (Forza Italia) e Maria Chiara Fazio (Noi Moderati).
La norma prevede che, in occasione delle elezioni politiche, europee e per i referendum, se non si possa tornare nella città in cui si ha la residenza, si potrà votare per i candidati del collegio dove si è domiciliati.
Roscani spiega: “L’emendamento prevede, appunto, che gli studenti, i lavoratori fuori sede e le persone che si curano lontano dalla propria residenza potranno iscriversi entro il 31 dicembre e poter votare nel luogo dove sono domiciliati. Quindi saranno iscritti in apposite liste di ‘fuorisede’ e il Comune che li ospita, dove hanno il domicilio, li iscriverà all’interno delle sezioni ordinarie dove potranno votare”.
Ecco il testo dell’emendamento di maggioranza sui fuorisede, a prima firma Fabio Roscani (Fdi), depositato alla Camera alla legge elettorale. La norma reca il titolo: “Esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuorisede in occasione delle elezioni politiche ed europee nonché dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzion).
É istituito, presso l’ufficio elettorale di ciascun comune, l’elenco degli elettori fuori sede che, ai sensi della disciplina di cui al presente articolo, sono ammessi a votare nel comune di temporaneo domicilio per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.
Entro trenta giorni dal trasferimento in un comune diverso dal comune di residenza e/o comunque entro il 31 dicembre di ciascun anno gli elettori che per motivi di studio, lavoro o cure mediche sono temporaneamente domiciliati, per un periodo di almeno nove mesi, in un comune situato in una provincia diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, di seguito denominati elettori fuorisede, possono chiedere l’iscrizione nell’elenco di cui al comma 1, al fine di votare nel Comune di temporaneo domicilio per le consultazioni previste dal medesimo comma 1 che si svolgeranno nell’anno successivo.
La domanda di iscrizione nell’elenco degli elettori fuori sede è presentata personalmente, o mediante l’utilizzo di strumenti telematici al comune di temporaneo domicilio ed è corredata della copia di un documento di riconoscimento in corso di validità nonché della certificazione o di altra documentazione attestante la condizione di elettore fuorisede. Nella domanda sono indicati l’indirizzo completo del temporaneo domicilio e, ove possibile, un recapito di posta elettronica. Con le medesime modalità, la domanda presentata ai sensi del commi 2 può essere revocata entro i termini ivi rispettivamente indicati.
Ai fini della iscrizione nell’elenco degli elettori fuori sede, il comune di temporaneo domicilio acquisisce dal comune di residenza la comunicazione sul possesso da parte dell’elettore del diritto di elettorato attivo. L’ufficiale elettorale del comune di residenza annota nella lista elettorale sezionale nella quale è iscritto l’elettore fuori sede che quest’ultimo eserciterà il voto in altro comune.
Entro il quinto giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio rilascia agli elettori ammessi al voto fuori sede, anche mediante l’utilizzo di strumenti telematici, un’attestazione di ammissione al voto con l’indicazione del numero e dell’indirizzo della sezione presso cui votare.
Per consentire l’espressione del voto degli elettori fuori sede, i comuni li distribuiscono nelle sezioni ordinarie, di norma secondo un principio di prossimità territoriale, in numero non superiore al dieci percento rispetto al numero di elettori iscritti nella sezione.
In analogia a quanto previsto per le altre categorie di elettori ammessi al voto dalla legge in un comune diverso da quello di residenza, gli elettori fuori sede sono ammessi a votare per liste e candidati della circoscrizione e del collegio in cui ricade il comune di temporaneo domicilio“.
FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)