Fermo preventivo di massimo 12 ore: ecco la bozza del decreto sicurezza. Provvedimento previsto per persone con precedenti penali o di segnalazioni di polizia per reati commessi con violenza alle persone
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Gli ufficiali e gli agenti di polizia possono accompagnare nei propri uffici persone rispetto alle quali dalla rilevanza di precedenti penali o di segnalazioni di polizia per reati commessi con violenza alle persone o sulle cose in occasione di pubbliche manifestazioni nel corso degli ultimi cinque anni, sussista un fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione, e ivi trattenerle per il tempo strettamente necessario ai fini del compimento dei conseguenti accertamenti di polizia e comunque non oltre le dodici ore. E’ quanto si legge nella bozza del decreto sicurezza all’esame del Cdm.
Nell’ambito di cortei e manifestazioni gli ufficiali e gli agenti di polizia possono accompagnare nei propri uffici persone rispetto alle quali nel corso degli ultimi cinque anni, sussista un fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione, dando notizia al pubblico ministero, il quale se riconosce che non ricorrono le condizioni di cui al comma precedente, ordina il rilascio della persona accompagnata.
Il fermo, o “accompagnamento” negli uffici di polizia previsto dal decreto sicurezza, potrà durare al massimo 12 ore e della decisione dovrà essere informato il pubblico ministero, che potrà ordinare il rilascio del fermato. E’ quanto si legge nella bozza del decreto. La norma è introdotta dall’articolo 7 del decreto sicurezza. Il fermo può durare al massimo 12 ore e si applica se ci sono “fondati motivi” di ritenere che il soggetto possa porre in essere “condotte di concreto pericolo” per una manifestazione, basandosi su precedenti penali degli ultimi 5 anni o sul possesso di armi o oggetti atti a offendere. È prevista l’immediata notizia al pubblico ministero, che può ordinarne il rilascio.
È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere a minori di anni diciotto strumenti da punta o da taglio atti ad offendere. La violazione del divieto è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Può essere disposta la chiusura dell’esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni. n caso di ulteriore violazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 12.000 euro.
DA 3 MESI A 6 ANNI PER CHI PORTA LAME OLTRE 8 CM FUORI CASA
“Chiunque, senza giustificato motivo, porta fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, strumenti dotati di lama affilata o appuntita eccedente in lunghezza i centimetri otto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”. Lo prevede l’articolo 1 della bozza del decreto sicurezza all’esame del consiglio dei ministri. E ancora: “Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria trasmettono i relativi atti al prefetto del luogo della commessa violazione, il quale può applicare, per un periodo fino ad un anno, una o più delle seguenti sanzioni amministrative accessorie, dandone comunicazione all’autorità giudiziaria competente: a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli; b) sospensione della licenza di porto d’armi o divieto di conseguirla.
FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)