Corso sicurezza lavoratori rischio basso/medio/alto: come capire la tua categoria


corso sicurezza

La classificazione del rischio aziendale in basso, medio e alto non è un dettaglio burocratico, ma il punto di partenza per impostare in modo corretto la formazione sulla sicurezza sul lavoro. Da questa scelta dipendono durata, contenuti e aggiornamenti dei corsi per lavoratori, preposti e datori di lavoro.

Per le piccole e medie imprese, spesso senza un ufficio HSE strutturato, capire in quale categoria di rischio rientra la propria attività è fondamentale per evitare sanzioni, ma soprattutto per ridurre incidenti, infortuni e fermi produttivi. L’argomento riguarda direttamente imprenditori, responsabili del personale, RSPP interni o esterni e consulenti che affiancano le aziende nell’adempimento degli obblighi di legge.

Scenario: perché il livello di rischio determina il tipo di corso

Nel sistema italiano di prevenzione, la formazione dei lavoratori è disciplinata principalmente dal Decreto Legislativo 81/2008 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) e dagli Accordi Stato-Regioni che ne definiscono durata minima, contenuti e modalità erogative. Uno degli snodi fondamentali è proprio la suddivisione delle aziende in tre classi di rischio – basso, medio, alto – a cui corrispondono percorsi formativi differenziati.

Questa classificazione non riguarda il “rischio del singolo lavoratore”, ma il rischio dell’attività produttiva prevalente dell’azienda, identificata con il codice ATECO. È un’impostazione che semplifica la gestione su larga scala, ma che richiede una lettura attenta da parte delle imprese, perché le situazioni concrete spesso presentano sfumature importanti (ad esempio, un ufficio amministrativo all’interno di un’azienda manifatturiera ad alto rischio).

Nel corso degli anni, l’approccio alla formazione si è spostato da una logica puramente adempimentale a una visione più strategica. Secondo diversi report di INAIL e del Ministero del Lavoro, le aziende che investono in formazione coerente con il proprio profilo di rischio registrano una riduzione significativa di infortuni e malattie professionali e, nel medio periodo, anche un miglioramento della produttività e del clima interno.

In contesti metropolitani complessi e ad alta densità produttiva come Milano e la sua area metropolitana, dove coesistono micro-uffici a rischio basso e realtà industriali ad alto rischio, saper leggere correttamente questa classificazione è ancora più cruciale, soprattutto per chi deve iscriversi a corsi di sicurezza sul lavoro a Milano in modo coerente con la normativa e con la propria attività effettiva.

Dati e statistiche: quanto pesa la formazione sulla sicurezza

Per comprendere l’importanza della corretta classificazione del rischio, è utile osservare alcuni trend relativi a infortuni e formazione in Italia negli ultimi anni.

Secondo i dati INAIL più recenti, ogni anno vengono denunciati centinaia di migliaia di infortuni sul lavoro, con una quota significativa concentrata in settori tradizionalmente classificati a rischio medio o alto, come costruzioni, manifatturiero, trasporti e logistica. La distribuzione degli infortuni non è omogenea: le attività ad alto rischio, pur rappresentando una quota minoritaria del totale delle imprese, concentrano un numero elevato di eventi gravi.

Tuttavia, una parte consistente degli infortuni avviene anche in contesti considerati a rischio basso, come uffici, commercio al dettaglio e servizi. Qui emergono spesso rischi sottovalutati: scivolamenti, cadute, movimentazione manuale di carichi leggeri, stress lavoro-correlato, utilizzo prolungato di videoterminali. Studi nazionali e internazionali mostrano che nei settori a rischio basso l’attenzione alla formazione tende a essere più discontinua, perché il pericolo è percepito come astratto o marginale.

Secondo analisi condotte su base INAIL e da diversi osservatori sul lavoro, negli ultimi anni è aumentata la quota di aziende che erogano corsi di formazione conformi agli Accordi Stato-Regioni, ma restano ampie sacche di irregolarità, soprattutto tra microimprese e artigiani. In particolare:

  • molte realtà non aggiornano i corsi trascorsi i 5 anni previsti;
  • la classificazione del rischio non viene rivista quando cambia il codice ATECO o la tipologia di attività svolta;
  • alcuni lavoratori sono inquadrati nella categoria di rischio dell’azienda, anche quando operano in reparto o mansioni con esposizione diversa.

A livello europeo, le statistiche dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro evidenziano come gli investimenti strutturati in formazione e prevenzione contribuiscano in modo misurabile alla riduzione degli infortuni gravi. I paesi che hanno consolidato sistemi di classificazione del rischio e formazione mirata mostrano tassi di incidenza degli infortuni inferiori rispetto a contesti in cui l’approccio è frammentato o prevalentemente formale.

Come si determina il rischio basso, medio o alto: criteri pratici

La domanda centrale per ogni impresa è: “In quale categoria di rischio rientro?”. La risposta deriva da una combinazione di elementi, il principale dei quali è il codice ATECO dell’attività prevalente, così come riportato in visura camerale. Gli Accordi Stato-Regioni forniscono un elenco che associa i diversi codici ATECO alle tre macro-categorie di rischio.

In linea di massima, si possono distinguere tre scenari, che qui vengono riassunti in modo semplificato (la classificazione ufficiale resta comunque il riferimento vincolante):

  • Rischio basso: uffici, studi professionali, attività commerciali senza particolari lavorazioni pericolose, servizi alla persona non sanitari, gran parte delle attività amministrative, attività di consulenza, parte del settore turistico-ricettivo.
  • Rischio medio: manifattura leggera, magazzini, logistica, trasporti, agricoltura e allevamento non intensivo, alcune attività artigianali, sanità territoriale, scuole e formazione in presenza con gestione di spazi complessi.
  • Rischio alto: edilizia, cantieri temporanei o mobili, industria pesante, chimica, lavorazioni con sostanze pericolose, agricoltura intensiva, alcuni comparti energetici, lavori in quota o in ambienti confinati.

Oltre al codice ATECO, però, è la valutazione dei rischi aziendali (Documento di Valutazione dei Rischi, DVR) a fotografare la situazione reale. È possibile, per esempio, che un’azienda formalmente classificata a rischio basso ospiti reparti o attività specifiche con rischi più elevati (laboratori, depositi, manutenzioni). In questi casi, il datore di lavoro, insieme all’RSPP e al medico competente, deve valutare se prevedere percorsi formativi differenziati per gruppi omogenei di lavoratori.

Un errore frequente è considerare solo la dicitura riportata a livello ATECO, senza incrociarla con l’organizzazione concreta del lavoro. La normativa, al contrario, chiede che la formazione sia “specifica” rispetto ai rischi effettivamente presenti, il che significa declinare moduli e contenuti in funzione delle mansioni, dei luoghi di lavoro e delle attrezzature utilizzate.

Durata e contenuti della formazione per i diversi livelli di rischio

Una volta definita la categoria di rischio, cambiano durata minima e approfondimento dei contenuti della formazione dei lavoratori. Gli Accordi Stato-Regioni prevedono generalmente una parte di formazione generale, comune a tutti i lavoratori, e una parte di formazione specifica, differenziata in base alla classe di rischio.

La formazione generale ha l’obiettivo di fornire principi di base della prevenzione: concetti di rischio e danno, ruoli e responsabilità, diritti e doveri, organizzazione della prevenzione in azienda, organi di vigilanza, regole generali di comportamento. Questa parte è uguale per tutti, indipendentemente dal settore, e rappresenta la base culturale del sistema di sicurezza.

La formazione specifica entra invece nel merito dei rischi propri dell’azienda e del settore: rischi meccanici, elettrici, legati agli agenti chimici o biologici, movimentazione manuale dei carichi, videoterminali, rischio incendio, ma anche rischi trasversali come stress lavoro-correlato e fattori psicosociali, quando rilevanti.

La combinazione tra formazione generale e specifica determina il “monte ore minimo” che il lavoratore deve svolgere. All’aumentare del livello di rischio dell’azienda aumentano anche le ore di formazione specifica. Per il datore di lavoro, ciò comporta una programmazione più strutturata, spesso con coinvolgimento di docenti e consulenti con competenze tecniche approfondite.

È importante ricordare che la formazione non è un evento isolato, ma un processo continuo. La normativa prevede aggiornamenti periodici, generalmente ogni 5 anni, con una durata diversa in funzione della categoria di rischio. In molte realtà, questi aggiornamenti vengono utilizzati non solo per ricordare le regole, ma per fare il punto su infortuni, quasi incidenti, modifiche organizzative e nuove tecnologie introdotte.

Rischi e criticità di una classificazione errata del rischio aziendale

Una classificazione superficiale o errata del rischio aziendale comporta conseguenze su più livelli: giuridico, organizzativo e, soprattutto, di tutela reale dei lavoratori.

Dal punto di vista normativo, un’errata inquadratura del rischio può portare a erogare corsi con durata inferiore rispetto a quella prevista, o con contenuti non adeguati ai rischi effettivi. In caso di controllo degli organi di vigilanza, o peggio in caso di infortunio, questo può essere interpretato come una violazione degli obblighi formativi, con possibili sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, responsabilità penali del datore di lavoro e dei soggetti della prevenzione.

Sotto il profilo organizzativo, un corso troppo “leggero” rispetto alla realtà aziendale rischia di non modificare i comportamenti operativi. Un lavoratore che utilizza macchine complesse, opera in altezza o maneggia sostanze pericolose non può essere formato soltanto con esempi legati all’attività d’ufficio. Allo stesso modo, in contesti apparentemente a basso rischio, trascurare temi come ergonomia, movimentazione carichi o uso corretto dei videoterminali può alimentare nel tempo disturbi muscolo-scheletrici e stress.

Infine, esiste un rischio reputazionale. In presenza di incidenti, infortuni gravi o malattie professionali, la mancanza di coerenza tra il livello di rischio reale e il percorso formativo offerto può determinare una perdita di fiducia interna da parte dei lavoratori e dei loro rappresentanti, oltre a ripercussioni sull’immagine dell’azienda verso clienti e stakeholder.

Opportunità e vantaggi di una formazione allineata al livello di rischio

All’opposto, un corretto inquadramento del rischio e una progettazione della formazione coerente con tale livello generano benefici concreti, che superano l’adempimento formale di legge.

Il primo vantaggio è la riduzione degli infortuni e dei quasi incidenti. Numerosi studi, tra cui analisi dell’INAIL e di organizzazioni internazionali, evidenziano che dove la formazione è mirata e differenziata per profilo di rischio si registra una minore frequenza di eventi indesiderati e una maggiore capacità dei lavoratori di riconoscere situazioni pericolose e segnalarle tempestivamente.

Un secondo beneficio riguarda la produttività. Ambienti di lavoro più sicuri e processi meglio organizzati riducono i tempi morti dovuti a infortuni, sostituzioni improvvise, guasti dovuti a utilizzo improprio delle attrezzature. La formazione, se ben progettata, contribuisce a diffondere procedure standard, a uniformare i comportamenti e a ridurre le variabilità che generano errori o inefficienze.

Un ulteriore elemento è il clima interno. Quando i lavoratori percepiscono che l’azienda investe seriamente nella loro sicurezza, aumenta il senso di appartenenza e fiducia nei confronti del datore di lavoro. Ciò può riflettersi anche su indicatori meno immediati, come la riduzione del turnover o un tasso inferiore di assenze per malattia, specialmente nei settori a più alta esposizione.

Infine, esiste un vantaggio competitivo. In molti settori, soprattutto quelli che operano su appalti pubblici o grandi commesse private, la capacità di dimostrare un sistema strutturato di gestione della sicurezza, supportato da formazione adeguata ai livelli di rischio, costituisce un prerequisito per partecipare a gare e mantenere rapporti con committenti sensibili al tema della responsabilità sociale.

Normativa di riferimento e responsabilità dei diversi attori

La cornice regolatoria della formazione dei lavoratori in materia di sicurezza si basa sul D.Lgs. 81/2008 e sui successivi Accordi Stato-Regioni. Questi ultimi hanno definito, tra l’altro, i requisiti minimi dei corsi per lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro, nonché i criteri per la formazione e aggiornamento delle figure della prevenzione (RSPP e ASPP).

Il datore di lavoro ha l’obbligo non delegabile di garantire che ogni lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in relazione ai rischi connessi alla propria mansione e alle caratteristiche dell’attività aziendale. La scelta della categoria di rischio e del conseguente percorso formativo rientra tra le sue responsabilità, pur potendo contare sul supporto dell’RSPP, del medico competente e di consulenti esterni.

Il lavoratore, dal canto suo, ha il dovere di partecipare attivamente alla formazione e di applicare le indicazioni ricevute. La normativa enfatizza la dimensione collaborativa della prevenzione: la sicurezza non è solo “imposta dall’alto”, ma si costruisce con la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti.

Gli enti formatori e i docenti hanno la responsabilità di progettare corsi coerenti con la normativa e con il profilo di rischio dell’azienda cliente, verificando ad esempio il codice ATECO, la valutazione dei rischi e le specificità organizzative. Nei contesti in cui si concentrano molte PMI, come il tessuto produttivo milanese, la capacità di personalizzare i percorsi formativi in base a settori e dimensioni diverse è un elemento centrale per trasformare l’obbligo normativo in un’opportunità di miglioramento organizzativo.

Indicazioni operative per imprese e professionisti

Per tradurre questi principi in scelte concrete, è utile delineare alcune indicazioni operative rivolte soprattutto a piccole e medie imprese, studi professionali e realtà con risorse interne limitate sul fronte HSE.

In primo luogo, è consigliabile verificare con attenzione il proprio codice ATECO aggiornato e confrontarlo con la classificazione del rischio prevista dagli Accordi Stato-Regioni. In caso di attività miste, va identificata l’attività prevalente, ma senza trascurare reparti o lavorazioni che presentano rischi differenti. In molte realtà, è opportuno articolare la formazione per gruppi omogenei di lavoratori, differenziando i contenuti specifici pur mantenendo una base generale comune.

In secondo luogo, la valutazione dei rischi (DVR) deve essere il documento di riferimento per la progettazione della formazione. Non si tratta solo di una formalità da archiviare, ma di una mappa dei pericoli reali presenti in azienda. Ogni rischio rilevante dovrebbe trovare un corrispettivo nel programma dei corsi: se, ad esempio, nel DVR è evidenziata la presenza di agenti chimici o di lavori in quota, la formazione deve affrontare in modo concreto tali temi.

Terzo, è opportuno ragionare in ottica pluriennale. Programmare gli aggiornamenti a 5 anni, integrandoli con eventuali moduli aggiuntivi in caso di modifiche significative (nuovi macchinari, cambi di layout, nuove linee produttive), consente di evitare “corse all’ultimo minuto” e di gestire la formazione come un processo continuo. Nei contesti urbani più dinamici, dove i cambiamenti organizzativi sono frequenti, la revisione periodica del profilo di rischio diventa quasi fisiologica.

Infine, la scelta dei docenti e dell’ente formatore non dovrebbe basarsi solo su criteri di costo o di prossimità geografica, ma sulla capacità di comprendere il settore di riferimento e di adattare linguaggio ed esempi alla quotidianità dei lavoratori. Una formazione che usa casi concreti, simulazioni e analisi di incidenti realmente accaduti tende a essere più efficace e memorabile rispetto a lezioni esclusivamente teoriche.

FAQ sulla classificazione del rischio e sulla scelta del corso

Come capire in modo rapido se l’azienda è a rischio basso, medio o alto?

Il primo passo è verificare il codice ATECO prevalente riportato nella visura camerale e confrontarlo con la classificazione indicata negli Accordi Stato-Regioni. In parallelo, è necessario valutare i rischi effettivi descritti nel DVR: se sono presenti lavorazioni o reparti con esposizioni maggiori, può essere opportuno differenziare la formazione per gruppi di lavoratori. In caso di dubbio, è prudente orientarsi verso la categoria di rischio più cautelativa, confrontandosi con RSPP o consulenti competenti.

I lavoratori d’ufficio in un’azienda ad alto rischio devono seguire i corsi per rischio alto?

Non necessariamente. La normativa richiede formazione “specifica” rispetto ai rischi effettivamente presenti per quella mansione. Se un lavoratore svolge esclusivamente attività d’ufficio, pur in un’azienda a rischio alto, potrà seguire un percorso formativo calibrato sui rischi da videoterminale, movimentazione di piccoli carichi, evacuazione, ecc. Tuttavia, la classificazione di base dell’azienda e le indicazioni del DVR restano un riferimento da cui non si può prescindere.

Cosa succede se l’azienda cambia attività o codice ATECO?

In caso di modifica sostanziale dell’attività, con conseguente cambio di codice ATECO o di profilo di rischio, è necessario aggiornare la valutazione dei rischi (DVR) e verificare la coerenza dei percorsi formativi. Se la nuova attività comporta un innalzamento del livello di rischio, occorrerà adeguare la formazione dei lavoratori, integrando ore e contenuti in linea con la nuova classificazione, e pianificare i relativi aggiornamenti periodici.

Conclusioni: dalla categoria di rischio alla cultura della prevenzione

La distinzione tra rischio basso, medio e alto, pur essendo alla base di molti adempimenti formativi, non dovrebbe essere letta solo come un passaggio burocratico. È il punto di partenza per costruire un percorso di prevenzione coerente con la realtà aziendale, capace di incidere concretamente sui comportamenti e sull’organizzazione del lavoro.

Per le imprese di ogni dimensione, e in particolare per le PMI, riconoscere con precisione la propria categoria di rischio, declinarla nelle scelte formative e mantenerla aggiornata nel tempo significa tutelare lavoratori, ridurre costi occulti legati a infortuni e malattie professionali e consolidare la propria affidabilità nei confronti di clienti, committenti e istituzioni. Chi gestisce oggi la sicurezza non è chiamato solo a “fare corsi”, ma a progettare percorsi: la chiarezza sulla categoria di rischio è il primo passo per trasformare un obbligo di legge in uno strumento di crescita organizzativa.

Per queste ragioni, è utile che aziende, professionisti e consulenti dedichino tempo e attenzione alla corretta lettura del proprio profilo di rischio e alla conseguente impostazione della formazione, evitando soluzioni standardizzate sganciate dai rischi reali. Un confronto con figure competenti in ambito sicurezza e formazione può aiutare a costruire un piano strutturato, sostenibile e realmente efficace nel medio-lungo periodo.