Omicidio Giulia Tramontano: no alla giustizia riparativa per Impagnatiello


Femminicidio di Giulia Tramontano, no alla giustizia riparativa per Impagnatiello. I motivi dietro la richiesta “sono stati ritenuti irrilevanti” dalla Corte d’Assise d’Appello di Milano

giulia tramontano alessandro impagnatiello

La Corte d’Assise d’Appello di Milano ha rigettato la richiesta per il programma di giustizia riparativa per Alessandro Impagnatiello, condannato all’ergastolo anche in secondo grado per il femminicidio di Giulia Tramontano, la compagna incinta al settimo mese del piccolo Thiago.

In una nota del presidente della Corte Giuseppe Ondei pubblicata dai principali quotidiani italiani, si legge che i motivi alla base della richiesta “sono stati ritenuti irrilevanti ai fini di una valutazione dell’ammissibilità dell’invio dell’imputato al programma riparatorio”. La Corte non ha creduto al pentimento di Impagnatiello: alla “sua immediata assunzione di responsabilità, nonché il rincrescimento esternato alla prima occasione di contraddittorio processuale”. I “moventi o impulsi criminosi che, se rielaborati criticamente” dal detenuto “e portati a sua giustificazione della scelta di un percorso di riconciliazione sarebbero valsi a motivare la utilità di avvio” del percorso di giustizia riparativa, ma così “non è stato”.

Nella valutazione hanno pesato tre criteri: “L’utilità potenziale del percorso riparatorio, l’assenza di pericolo per le parti, l’assenza di pericolo per l’accertamento dei fatti”. L’ex barman è stato condannato per omicidio aggravato, reato di interruzione di gravidanza senza consenso e occultamento aggravato di cadavere.

COSA È LA GIUSTIZIA RIPARATIVA

Definita dall’art.42 del decreto legislativo 150 del 2022, la giustizia riparativa consiste in “ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell’offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamentein modo consensualeattivo volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l’aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore“. Non si tratta di un sistema alternativo al sistema processuale, ma complementare. L’approccio riparativo mira a responsabilizzare l’autore di reato, lo aiuta a prendere consapevolezza della gravità delle sue azioni, a non ripeterle.

La giustizia riparativa è un approccio che coinvolge vittima, autore del reato e comunità per ricostruire legami sociali e riparare il danno causato. È basata sull’idea che il reato non sia una mera violazione di legge, ma anche un’offesa alle relazioni umane, e che il conflitto possa essere trasformato in opportunità di responsabilizzazione e riconciliazione.

L’obiettivo è rispondere ai bisogni della vittima e favorire la responsabilizzazione dell’autore, mediante strumenti quali la mediazione penale e programmi facilitati che favoriscano l’incontro tra le parti.

CHE COSA PREVEDE LA RIFORMA CARTABIA?

Con la Riforma Cartabia, la giustizia riparativa è stata riconosciuta a livello legislativo come:

“Ogni programma che permette alla vittima e all’autore del reato di partecipare attivamente, se lo desiderano, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l’aiuto di un mediatore imparziale, in un contesto sicuro e riservato”.

Ora può essere applicata a qualsiasi reato e in tutte le fasi del processo penale, purché vi sia consenso da entrambe le parti.

ESEMPIO CONCRETO

Un ragazzo minorenne ruba in un negozio. Se sceglie la giustizia riparativa:

Incontra la vittima con la supervisione di un mediatore, ascolta le sue parole e comprende le conseguenze del gesto.

Si scusa formalmente e decide di riparare, restituendo la merce o svolgendo servizio alla comunità.

Si stipula un accordo riparativo, che verrà considerato anche in sede giudiziaria come segno di assunzione di responsabilità.

IMPAGNATIELLO, PERCHÈ È STATA RIGETTATA LA RICHIESTA

La Corte ha rigettato l’accesso alla giustizia riparativa perché:

motivi addotti non erano ritenuti sufficienti per giustificare l’ammissione al percorso.

Non c’era indisponibilità delle parti offese a partecipare.

Non è stata dimostrata una rielaborazione critica del movente da parte dell’imputato.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)