Caso airbag Citroen: Corte d’appello Torino respinge ricorso di PSA Italia


Caso airbag Citroen: bocciato il ricorso d’appello proposto da PSA Italia contro il provvedimento di condanna, emesso lo scorso 11 ottobre dal Tribunale civile di Torino

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La Corte di Appello di Torino, sezione specializzata in materia di imprese, presieduta dalla Dott.ssa Gabriella Ratti, ha bocciato il ricorso d’appello proposto da PSA Italia contro il provvedimento di condanna, emesso lo scorso 11 ottobre dal Tribunale civile di Torino, relativo alla campagna di richiamo sul caso degli airbag difettosi, vicenda che interessa circa 190mila veicoli Citroen C3 e DS3, prodotti tra il 2009 e 2019. Ne danno notizia Codacons, Adusbef e Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi che come noto hanno promosso un’azione inibitoria nei confronti della società, conclusasi con un provvedimento di condanna, che Psa ha chiesto di annullare dinanzi alla Corte di Appello di Torino

In particolare, il Tribunale di primo grado aveva condannato Groupe PSA Italia S.P.A. a cessare le condotte omissive che hanno arrecato danno ai propri clienti, ordinando l’adozione di misure urgenti per porre rimedio agli effetti pregiudizievoli conseguenti alla campagna di richiamo posta in essere dalla società per la sostituzione degli airbag difettosi, informando i proprietari interessati circa l’esigenza di interrompere la guida del veicolo e di avviare la procedura di check-in on line o via telefono, pubblicare su alcuni quotidiani la notizia della campagna di richiamo, completare entro il 31.1.2025 le operazioni di sostituzione kit-airbag sui 127.036 veicoli che al 23.9.2024 avevano eseguito il check-in, informare gli utenti della possibilità di fare richiesta di un’auto sostitutiva (o di optare per voucher di car-sharing dove il servizio è presente).

“La Corte di Appello di Torino sconfessa su tutta la linea la difesa di Psa Italia, e conferma interamente le ragioni dei consumatori – commentano Codacons, Adusbef e Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi – Ora la società dovrà attenersi a quanto disposto dal Tribunale e mettere in atto le misure individuate dai giudici di primo grado”.

Nella sua motivazione la Corte scrive:

“è irrilevante la circostanza che PSA (distributore) non sia il produttore dei veicoli che risulta essere, invece, Citroen s.a. (entrambe società, sia detto per completezza, facenti parte della medesima Holding controllata da Stellantis). In relazione alla titolarità passiva del rapporto, sussistente in capo a PSA (nonostante non sia neppure la venditrice delle automobili montanti l’airbag difettoso), ancor piu’ specificamente, si deve sottolineare (al contrario di quanto sostiene la reclamante) che i principi generali discendenti dalla normativa del Codice Civile sono sempre applicabili, se non specificamente derogati dalla normativa speciale del Codice del Consumo, con la conseguenza che trova piena applicazione in questa sede anche la disciplina del mandato di cui all’art.1703 c.c. che è il contratto con cui una parte (in questo caso Groupe PSA Italia) si obbliga a compiere uno o piu’ atti giuridici per conto dell’altra (in questo caso Citroen s.a.). […]

come ben ha spiegato il giudice di prime cure, il tempo ragionevole per la sostituzione è sicuramente trascorso giacchè questa non è minimamente avvenuta entro un congruo periodo, visto che la difettosità degli airbags era (documentalmente) nota sin dal 2020 e dopo cinque anni le operazioni di richiamo dei veicoli non sono ancora state completate. Rileva sottolineare, inoltre, che (come suddetto) il distributore risponde direttamente, anche ai sensi dell’art.104, 6° c., CdC, dell’intero periodo di ritardo e non solo di quello in cui ha iniziato ad operare le sostituzioni […]

In relazione alla messa a disposizione dei veicoli di cortesia, rispetto a cui il tribunale ha individuato carenze tanto informative quanto operative, il motivo di reclamo (che assume la totale adeguatezza del servizio) è certamente infondato, sia perché (fatto pacifico) ben 1.700 utenti che ne avevano fatto richiesta (su 15.800) non erano stati soddisfatti ed erano sprovvisti di veicolo sostitutivo (in una situazione tanto delicata e pericolosa) nonostante la bassissima percentuale di richiedenti in relazione agli aventi diritto, sia perché tale bassissima percentuale (il 12,5%), dato anomalo (come tale non contestato da PSA) indica presuntivamente un deficit informativo a favore dell’utente anche circa modalità e tempi di fornitura”.