Arriva l’indennità di discontinuità per gli iscritti al Fondo Pensione lavoratori dello spettacolo


A partire dal 1° gennaio 2024, un’indennità di discontinuità a favore degli iscritti al Fondo Pensione lavoratori dello spettacolo: INPS spiega a chi spetta e come richiederla

Dal 1°ottobre il PIN INPS lascia il passo a SPID: servirà per entrare sul sito dell'Istituto e accedere ai servizi

Il decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175 prevede, a partire dal 1° gennaio 2024, un’indennità di discontinuità a favore degli iscritti al Fondo Pensione lavoratori dello spettacolo, per via del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative.

La circolare INPS 3 gennaio 2024, n. 2, fornisce informazioni in merito a:

  • destinatari dell’indennità;
  • requisiti per l’accesso;
  • durata e misura della prestazione;
  • presentazione della domanda;
  • contribuzione figurativa e prestazioni accessorie;
  • percorsi di formazione e aggiornamento;
  • incompatibilità e incumulabilità;
  • regime fiscale.

INDICE

1. Premessa e quadro normativo

2. Destinatari

3. Requisiti

3.1 Essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea o cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano

3.2 Essere residente in Italia da almeno un anno

3.3 Essere in possesso di un reddito ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), determinato in sede di dichiarazione quale reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali, non superiore a euro 25.000 nell’anno di imposta precedente alla presentazione della domanda

3.4 Avere maturato, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno sessanta giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo

3.5 Avere, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro derivante in via prevalente dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo

3.6 Non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda

3.7 Non essere titolare di trattamento pensionistico diretto

4. Durata, calcolo e misura della prestazione

5. Presentazione della domanda

6. Contribuzione figurativa e prestazioni accessorie

7. Misure dirette a favorire i percorsi di formazione e di aggiornamento per percettori dell’indennità di discontinuità

8. Regime delle incompatibilità e delle incumulabilità

9. Contribuzione

10. Regime transitorio

11. Finanziamento e monitoraggio

12. Regime fiscale

1. Premessa e quadro normativo

 

Il decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175, prevede un’indennità di discontinuità a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo al fine di sostenere economicamente la richiamata categoria di lavoratori, tenuto conto della specificità delle prestazioni di lavoro nel predetto settore e del loro carattere strutturalmente discontinuo.

 

In particolare, l’articolo 1 del citato D.lgs n. 175/2023 introduce l’indennità in argomento con decorrenza dal 1° gennaio 2024, individuando quali destinatari della misura i lavoratori autonomi, compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, i lavoratori subordinati a tempo determinato, come meglio specificato al successivo paragrafo 2 della presente circolare, nonché i lavoratori intermittenti a tempo indeterminato, del settore dello spettacolo, che non siano titolari dell’indennità di disponibilità.

 

Il medesimo D.lgs n. 175/2023, all’articolo 8 prevede che l’indennità a favore della categoria di lavoratori in argomento è riconosciuta in competenza per l’anno 2022, a seguito di domanda da presentarsi all’INPS, a pena di decadenza, entro la data del 15 dicembre 2023, in presenza dei requisiti di cui al successivo paragrafo 3 del presente messaggio.

 

 

2. Destinatari

 

L’articolo 1 del D.lgs n. 175/2023 individua, quali destinatari dell’indennità di discontinuità, i seguenti lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo:

 

  • lavoratori autonomi, assicurati al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, ivi compresi quelli con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;

 

  • lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, ossia i lavoratori che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo (cfr. le qualifiche professionali di cui al D.M. 15 marzo 2005, lett. A);

 

  • lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del D.lgs n. 182/1997, ossia i lavoratori che prestano attività al di fuori delle ipotesi di cui al raggruppamento della lettera a) del citato comma 1 dell’articolo 2 del medesimo decreto legislativo, individuati come destinatari dell’indennità di discontinuità con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 25 luglio 2023 e come di seguito elencati:

–    operatori di cabine di sale cinematografiche;

–    impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;

–    maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;

–    impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti;

–    lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film;

 

  • lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, che non siano titolari della indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

 

3. Requisiti

 

 

L’indennità di discontinuità è riconosciuta ai lavoratori, come individuati al precedente paragrafo 2, che possono fare valere, al momento della presentazione della domanda, congiuntamente i seguenti requisiti previsti dall’articolo 2, comma 1, del D.lgs n. 175/2023:

 

a) essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea o cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano;

b) essere residente in Italia da almeno un anno;

c)  essere in possesso di un reddito ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), determinato in sede di dichiarazione quale reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali, non superiore a euro 25.000 nell’anno di imposta precedente alla presentazione della domanda;

d) avere maturato, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno sessanta giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Ai fini del calcolo delle giornate non si computano le giornate eventualmente riconosciute a titolo di indennità di discontinuità, di indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) e di indennità della nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) nel medesimo anno;

e) avere, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro derivante in via prevalente dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;

f)  non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, fatta eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, per i quali non sia prevista l’indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del D.lgs n. 81/2015;

g) non essere titolare di trattamento pensionistico diretto.

 

3.1 Essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea o cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano

 

 

Ai fini dell’accesso all’indennità di discontinuità, l’articolo 2, comma 1, lettera a), del D.lgs n. 175/2023 prevede che il richiedente la prestazione, al momento della presentazione della domanda, deve essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea o, in alternativa, cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano, quindi in possesso di valido documento di soggiorno. Fatta salva la verifica effettuata dall’Istituto in ordine al requisito in argomento, l’assicurato richiedente la prestazione – in sede di presentazione della domanda – deve effettuare apposita dichiarazione in ordine alla sussistenza del requisito in argomento.

 

 

3.2 Essere residente in Italia da almeno un anno

 

Il medesimo articolo 2, comma 1, lettera b), del D.lgs n. 175/2023 prevede altresì che il richiedente la prestazione per potere accedere alla stessa deve, alla data di presentazione della domanda, essere residente in Italia da almeno un anno.

 

 

3.3 Essere in possesso di un reddito ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), determinato in sede di dichiarazione quale reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali, non superiore a euro 25.000 nell’anno di imposta precedente alla presentazione della domanda

 

 

L’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo in esame prevede che l’assicurato, per accedere all’indennità, deve avere prodotto – nell’anno che precede la presentazione della domanda – un reddito ai fini IRPEF, determinato in sede di dichiarazione quale reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali, non superiore a euro 25.000.

 

Si precisa che il reddito cui si riferisce la disposizione sopra richiamata è il reddito complessivo ai fini IRPEF e non il solo reddito connesso all’attività da lavoro per cui è prevista l’iscrizione al Fondo Pensione lavoratori dello spettacolo.

 

In ordine al requisito reddituale in questione, si precisa che il richiedente la prestazione deve dichiarare, in sede di presentazione della domanda, di esserne in possesso.

 

Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del D.lgs n. 175/2023, l’INPS effettua la verifica dei requisiti reddituali dei soggetti che hanno presentato domanda di indennità accedendo ai dati dell’Anagrafe tributaria con le modalità e nei termini definiti mediante accordi di cooperazione con l’Agenzia delle entrate.

 

3.4 Avere maturato, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno sessanta giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo

 

 

La disposizione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), del D.lgs n. 175/2023 prevede che per accedere all’indennità di discontinuità è necessario avere maturato, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno sessanta giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.

 

Ai fini del perfezionamento del requisito richiesto, si considerano utili i contributi previdenziali accreditati al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, con esclusione di quelli connessi a rapporti di lavoro a tempo indeterminato; fanno eccezione, in quanto considerati utili, i contributi versati al Fondo prensione lavoratori dello spettacolo relativi a rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato senza indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del D.lgs n. 81/2015.

 

Ai soli fini del raggiungimento del requisito contributivo, si considerano altresì utili i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria e congedo parentale regolarmente indennizzati riferiti ai soli periodi non coperti da contribuzione obbligatoria per effetto dell’astensione della lavoratrice e del lavoratore.

 

Si ricorda che in favore di tutti i lavoratori subordinati, parasubordinati e autonomi dello spettacolo iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, fatta eccezione per la categoria di “lavoratori autonomi esercenti attività musicali” (cod. categoria 500)  introdotta dall’articolo 3, commi 98, 99 e 100, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (che adempiono direttamente gli obblighi informativi e contributivi), si applica il principio di automaticità delle prestazioni, disciplinato dall’articolo 2116 c.c.

 

La disposizione di cui alla lettera d) dell’articolo 1 in esame prevede altresì che ai fini del calcolo delle giornate accreditate (requisito contributivo) non si computano le giornate eventualmente riconosciute a titolo di indennità di discontinuità, di indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) e di indennità della nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) nel medesimo anno.

 

In ragione della richiamata previsione, ai fini dell’individuazione delle sessanta giornate necessarie per il raggiungimento del requisito contributivo di cui trattasi non si computano e non sono quindi utili le giornate eventualmente riconosciute e coperte da contribuzione figurativa a titolo di indennità di discontinuità, indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) e indennità di disoccupazione NASpI, presenti nel medesimo anno di osservazione (anno precedente a quello di presentazione della domanda).

 

3.5 Avere, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro derivante in via prevalente dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo

 

 

L’articolo 2, comma 1, lettera e), del D.lgs n. 175/2023 prevede, quale ulteriore requisito di accesso all’indennità di discontinuità, che l’assicurato abbia un reddito da lavoro derivante in via prevalente dalle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.

 

Al riguardo si fa presente che il reddito da lavoro preso a riferimento per determinare la prevalenza di cui alla citata lettera e) è tutto il reddito da lavoro connesso allo svolgimento di attività lavorativa per cui è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.

 

Anche in merito al requisito reddituale in argomento, si precisa che il richiedente la prestazione deve dichiarare, in sede di presentazione della domanda, di esserne in possesso.

 

Ai sensi del citato articolo 3, comma 4, del D.lgs n. 175/2023, l’INPS effettua la verifica dei requisiti reddituali dei soggetti che hanno presentato domanda di indennità accedendo ai dati dell’Anagrafe tributaria con le modalità e nei termini definiti mediante accordi di cooperazione con l’Agenzia delle entrate.

 

 

3.6    Non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda

 

 

L’articolo 2, comma 1, lettera f), del D.lgs n. 175/2023 prevede, tra i requisiti di accesso all’indennità di discontinuità, che l’assicurato non deve essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, ammettendo quale unica eccezione la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente a tempo indeterminato per il quale non è  prevista l’indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del D.lgs n. 81/2015.

 

In ragione della previsione di cui sopra, si evidenzia che il requisito si intende soddisfatto solo laddove il richiedente l’indennità non sia stato titolare, neanche per un breve arco temporale ricadente nell’anno di osservazione, di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato; è fatta salva, come espressamente previsto dalla richiamata disposizione normativa, la sola titolarità di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato di tipo intermittente senza indennità di disponibilità.

 

Si fa altresì presente che l’accesso alla misura in argomento non è preclusa in presenza di svolgimento di attività lavorativa alla data di presentazione della domanda; ciò in quanto detta indennità non ha come l’indennità NASpI, la finalità di indennizzare i periodi di disoccupazione che seguono la cessazione involontaria di un rapporto di lavoro, bensì quella di indennizzare periodi di non lavoro riferiti all’anno precedente a quello di presentazione della domanda.

 

3.7 Non essere titolare di trattamento pensionistico diretto

 

Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera g), del D.lgs n. 175/2023 ai fini dell’accesso all’indennità di discontinuità l’assicurato, alla data di presentazione della domanda, non deve essere titolare di trattamenti pensionistici diretti a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché dell’indennità di cui all’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni (c.d. APE sociale).

 

L’articolo 6 del D.lgs n. 175/2023 prevede altresì che l’indennità di discontinuità non è cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, come meglio specificato al successivo paragrafo 8 della presente circolare.

 

 

4.    Durata, calcolo e misura della prestazione

 

L’indennità di discontinuità, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del D.lgs n. 175/2023 è riconosciuta per un numero di giornate pari a un terzo di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell’anno civile precedente la presentazione della domanda, detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo, di cui all’articolo 6 del medesimo D.lgs n. 175/2023, nel limite della capienza di 312 giornate annue complessive.

 

L’articolo 6 del D.lgs n. 175/2023, richiamato dal citato articolo 3, reca la disciplina relativa al regime dell’incumulabilità della prestazione di discontinuità con altri trattamenti previdenziali.

 

In ragione, pertanto, del combinato disposto dell’articolo 3, comma 1,  e dell’articolo 6 del D.lgs n. 175/2023, ai fini della determinazione della durata dell’indennità, intesa in termini di numero di giorni indennizzabili, non sono considerate utili le giornate indennizzate a titolo di indennità di maternità, di malattia, di infortunio, nonché a titolo di indennità di disoccupazione involontaria (NASpI, NASpI erogata in forma anticipata, DIS-COLL, ALAS, ISCRO, DS INPGI, DS Agricola); inoltre, non sono utili ai fini della durata, le giornate indennizzate a titolo di prestazioni integrative dell’indennità NASpI, di indennità previste in caso di sospensione del rapporto di lavoro, nonché le giornate, sia di riduzione che di sospensione del rapporto di lavoro, coperte da trattamenti di integrazione salariale ordinaria e/o straordinaria, anche in deroga, di assegno di integrazione salariale a carico del Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

 

Infine, non sono utili le giornate indennizzate a titolo di assegno ordinario di invalidità di cui alla legge n. 222/1984.

 

Si evidenzia che, come meglio precisato al paragrafo 3.4 della presente circolare, i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria e congedo parentale regolarmente indennizzati sono invece considerati utili ai soli fini del raggiungimento del requisito contributivo (60 giornate).

 

Il medesimo articolo 3, comma 1, in esame, prevede altresì che ai fini della durata dell’indennità di discontinuità non sono computati i periodi contributivi, presenti nell’anno di osservazione (anno precedente a quello di presentazione della domanda), che hanno già dato luogo a erogazione di altra prestazione di disoccupazione (ad esempio, NASpI, anche erogata in forma anticipata, ALAS).

 

Il meccanismo di cui all’ultimo periodo dell’articolo 3, comma 1, del D.lgs n. 175/2023, già in uso per le prestazioni di disoccupazione NASpI, DIS-COLL e ALAS, trova applicazione esclusivamente ai fini della determinazione della durata dell’indennità di discontinuità e non anche ai fini della verifica del requisito delle sessanta giornate di contribuzione per l’accesso alla misura in argomento.

 

In ordine alla modalità di calcolo della durata dell’indennità di discontinuità, anche a titolo esemplificativo, si riportano le seguenti modalità operative:

 

  1. si assume come valore di riferimento la capienza di 312 giornate annue complessive;
  2. si prendono in considerazione le giornate di contribuzione accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell’anno civile precedente a quello di presentazione della domanda, ad esempio 100 giorni di contributi al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, che rappresentano la base teorica per determinare la durata della misura;
  3. si individuano le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo (cfr. il paragrafo 8 della presente circolare), ad esempio 25 giorni di contributi accreditati in altra gestione diversa dal Fondo pensione lavoratori dello spettacolo e 25 giorni di indennità NASpI;
  4. si individuano eventuali indennità di disoccupazione (esempio NASpI, ALAS) presenti nell’anno di riferimento, ad esempio 25 giorni di indennità NASpI, di cui al precedente punto 3, generate da 50 giorni di contribuzione;
  5. si sottraggono dal valore 312 (capienza di giornate nell’anno) i 100 giorni di contributi accreditati al Fondo pensione lavoratori dipendenti, i 25 giorni di contributi accreditati in altra gestione diversa dal Fondo pensione lavoratori dipendenti, i 25 giorni di indennità NASpI e i contributi (50 gg) che hanno generato l’indennità NASpI, ove presenti nell’anno di osservazione, quindi: 312-100-25-25-50= 112;
  6. il valore 112 rappresenta la capienza massima in termini di giornate indennizzabili a titolo di discontinuità nell’anno di riferimento;
  7. si calcola la durata nella misura di 1/3 partendo dai 100 contributi accreditati al FPLS di cui al punto 2: 100/3= 33;
  8. all’interessato verranno erogate 33 giornate di indennità di discontinuità.

 

Quanto allo scomputo dei contributi che hanno generato la NASpI si precisa che detto scomputo viene effettuato sulla contribuzione NASpI presente in data antecedente alla cessazione che ha generato la prestazione NASpI medesima e che si colloca all’interno dell’anno di competenza dell’indennità di discontinuità.

 

Il medesimo articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 175/2023 prevede che la misura giornaliera dell’indennità di discontinuità è calcolata sulla media delle retribuzioni imponibili in rapporto alle giornate oggetto di contribuzione derivanti dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo relative all’anno precedente la presentazione della domanda dell’indennità. Pertanto, ai fini della determinazione della retribuzione media giornaliera si prende a riferimento la retribuzione imponibile dell’anno di riferimento (anno civile precedente alla presentazione della domanda) e si divide la stessa per il numero delle giornate coperte da contribuzione derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa per cui è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.

 

Il successivo comma 3 dell’articolo 3 in esame prevede che l’indennità è corrisposta in unica soluzione nella misura del 60 per cento del valore calcolato secondo le modalità di cui al comma 2 dell’articolo 3 del D.lgs n. 175/2023.

 

In ragione delle richiamate disposizioni normative, viene quindi prima calcolata la retribuzione media giornaliera come sopra specificato e, successivamente, determinato l’importo giornaliero dell’indennità nella misura del 60 per cento della predetta retribuzione media.

 

In ordine alla misura della prestazione, si evidenzia infine che, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del D.lgs n. 175/2023, rubricato “Disposizioni finanziarie”, nel caso in cui l’ammontare complessivo delle risorse finanziarie non consenta di soddisfare il numero delle domande ammesse all’indennità di discontinuità, l’INPS, entro trenta giorni dalla scadenza del termine del 30 settembre di ogni anno di valutazione delle domande, stabilisce la quota dell’indennità da erogare, riparametrata in misura proporzionale in base alla dotazione finanziaria e all’ammontare complessivo delle indennità liquidabili agli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 del medesimo articolo 9.

 

L’importo giornaliero dell’indennità, come disposto dal medesimo comma 3 dell’articolo 3 del D.lgs n. 175/2023, non può in ogni caso superare l’importo del minimale giornaliero contributivo stabilito annualmente dall’INPS ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

 

Il medesimo articolo 3, al comma 3 prevede altresì, come anticipato, che per l’accesso all’indennità in argomento i lavoratori interessati devono presentare domanda all’INPS entro il termine, previsto a pena di decadenza, del 30 marzo di ogni anno e che l’INPS procede alla valutazione delle domande entro il 30 settembre successivo alla presentazione delle stesse.

 

In ragione delle disposizioni sopra richiamate, l’Istituto ogni anno manterrà aperto il servizio di presentazione domanda – riferita all’anno precedente – dal mese di gennaio e fino alla data ultima del 30 marzo del medesimo anno, legislativamente prevista a pena di decadenza; a partire dal mese di aprile di ciascun anno, quindi solo dopo la chiusura del servizio di presentazione della domanda, verrà avviata l’istruttoria delle domande riferite all’anno di competenza.

 

Nel ribadire che ai fini dell’accesso all’indennità di discontinuità i lavoratori dello spettacolo non devono essere titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda (cfr. il precedente par. 3.6), si evidenzia che agli stessi lavoratori  non è preclusa la possibilità di accedere alla prestazione NASpI a seguito di cessazione involontaria di un rapporto di lavoro, purché la domanda di indennità NASpI sia presentata nel termine legislativamente previsto, a pena di decadenza, di 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro medesimo.

 

Ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del D.lgs. n. 175/2023, l’indennità di discontinuità concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (cfr. i successivi paragrafi 10 e 14).

 

5. Presentazione della domanda

 

Per fruire dell’indennità di discontinuità i potenziali beneficiari devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro la data del 30 marzo di ogni anno, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di Patronato sul portale web dell’Istituto. Laddove il 30 marzo cada di domenica o di altro giorno festivo la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno utile non festivo.

 

La domanda sarà disponibile dal 15 gennaio 2024, accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page del sito web dell’Istituto (www.inps.it), seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati sarà necessario selezionare “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo”.

 

Una volta presentata la domanda, sarà possibile accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della domanda e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento ove necessario.

 

Le credenziali di accesso al servizio per la prestazione sopra descritta sono attualmente le seguenti:

•  SPID di livello 2 o superiore;

•  Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);

•  Carta nazionale dei servizi (CNS).

 

Per coloro che non sono in possesso di nessuna delle anzidette credenziali, è possibile presentare domanda attraverso gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

 

In alternativa al Portale web, l’indennità di cui alla presente circolare può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

 

Ai fini dell’ammissibilità della domanda, il lavoratore richiedente l’indennità è tenuto alle seguenti dichiarazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità:

 

a)  di essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea o cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano;

 

b) di essere residente in Italia da almeno un anno;

 

c)  di essere in possesso di un reddito ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), determinato in sede di dichiarazione quale reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali, non superiore a euro 25.000 nell’anno di imposta precedente alla presentazione della domanda;

 

d) di avere, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro derivante in via prevalente dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo

 

f)   di possedere tutti i requisiti previsti dall’articolo 2, comma 1, del D.lgs n. 175/2023.

 

Con riferimento al requisito della residenza, lo stesso è verificato dall’Istituto in sede di presentazione della domanda attraverso l’accesso al relativo servizio telematico tramite la propria indennità digitale SPID almeno di livello 2, CIE o CNS.

 

Si precisa che l’indennità di discontinuità è corrisposta dall’INPS sulla base dei dati dichiarati in domanda dal richiedente, nonché di quelli a disposizione dell’Istituto al momento del pagamento.

 

Per l’accertamento della sussistenza dei suddetti requisiti oggetto di dichiarazione, l’INPS procederà alle successive verifiche, anche in collaborazione con Enti e Istituzioni esterni.

 

Nell’ipotesi in cui, all’esito della verifica di cui sopra, risulti l’insussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 2, comma 1, del D.lgs n. 175/2023, l’INPS avvia la procedura di recupero nei confronti del soggetto che ha usufruito indebitamente dell’indennità, ferme restando le sanzioni, anche penali, legislativamente previste.

 

Con successiva circolare verranno fornite istruzioni in ordine alle modalità e ai termini di impugnazione dei provvedimenti adottati in materia di indennità di discontinuità.

 

6.    Contribuzione figurativa e prestazioni accessorie

 

Per i periodi di fruizione dell’indennità di discontinuità è riconosciuta d’ufficio la contribuzione figurativa rapportata alla retribuzione di cui all’articolo 3, comma 2 (media delle retribuzioni imponibili relative alle giornate contribuite al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo nell’anno precedente la presentazione della domanda di indennità) entro un limite di retribuzione giornaliera pari a 1,4 volte l’importo di cui all’articolo 3, comma 3, secondo periodo (minimale giornaliero contributivo stabilito annualmente dall’INPS), del D.lgs n. 175/2023.

 

Le giornate riconosciute a titolo di indennità di discontinuità, calcolate in termini di durata ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del D.lgs n. 175/2023, sono accreditate figurativamente nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda presso il Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nei limiti dei periodi non coperti da contribuzione a qualsiasi altro titolo e sono utili fino a concorrenza del numero di giornate richieste per il raggiungimento del requisito dell’annualità di contribuzione ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del D.lgs n. 182/1997.

 

Il periodo di contribuzione figurativa derivante dall’indennità di discontinuità è computato ai fini dell’anzianità contributiva utile al perfezionamento dei requisiti pensionistici.

 

Posto che la lettera c) del comma 17 dell’articolo 66 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sostituendo il comma 7 dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 182/1997, stabilisce che: “Ai fini dell’accesso al diritto alle prestazioni, i requisiti contributivi da far valere ai fini degli articoli 6 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, devono riferirsi per almeno due terzi ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo”, la contribuzione figurativa generata a seguito della percezione dell’indennità di discontinuità, ai fini della maturazione del diritto alle prestazioni individuate dai citati articoli 6 e 9 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, dovrà essere valorizzata per la determinazione del restante un terzo della contribuzione complessiva utile.

 

Sull’indennità di discontinuità non competono gli assegni per il nucleo familiare.

 

7.  Misure dirette a favorire i percorsi di formazione e di aggiornamento per percettori dell’indennità di discontinuità

 

L’articolo 5, comma 1, del D.lgs n. 175/2023 prevede che i lavoratori percettori dell’indennità di discontinuità, allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze finalizzate al reinserimento nel mercato del lavoro, partecipino a percorsi di formazione continua e di aggiornamento professionale nelle discipline dello spettacolo, anche mediante l’utilizzo delle risorse dei fondi paritetici interprofessionali.

 

Il successivo comma 2 del richiamato articolo 5 prevede che le iniziative di cui al citato comma 1 possono essere finanziate, in tutto o in parte, nell’ambito delle programmazioni regionali delle misure di formazione e di politica attiva del lavoro o nell’ambito dei programmi nazionali, compreso il Programma nazionale per la Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL), di cui alla Missione 5, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

 

Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 5, i contenuti delle iniziative formative e di aggiornamento professionale di cui al comma 1 sono determinati con le modalità stabilite dall’articolo 25-ter, comma 4, del D.lgs n. 148/2015.

 

Per le finalità di cui sopra, il comma 4 dell’articolo 5 del D.lgs n. 175/2023 prevede che il beneficiario dell’indennità di discontinuità, all’atto della presentazione della domanda di indennità di discontinuità, autorizza l’INPS alla trasmissione alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano-Alto Adige dei propri dati di contatto nell’ambito del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, anche ai fini della sottoscrizione del patto di attivazione digitale sulla piattaforma di cui al comma 2, lettera d-ter), del citato articolo 13.

 

 

 

8. Regime delle incompatibilità e delle incumulabilità

 

L’indennità di discontinuità, ai sensi dell’articolo 6 del D.lgs n. 175/2023, non è cumulabile, nell’anno di competenza e con riferimento alle medesime giornate, con le indennità di maternità, malattia, infortunio, con tutte le indennità di disoccupazione involontaria, anche in agricoltura (NASpI, DIS-COLL, ALAS, ISCRO, DS Agricola), nonché con l’indennità NASpI erogata in forma anticipata e con le prestazioni integrative di durata dell’indennità NASpI.

 

Inoltre, il medesimo articolo 6 prevede che l’indennità di discontinuità non è cumulabile con le tutele previste in caso di sospensione del rapporto di lavoro, i trattamenti di integrazione salariale ordinaria e/o straordinaria, anche in deroga, di assegno di integrazione salariale a carico del Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015.

 

L’articolo 6 prevede altresì che l’indennità di discontinuità non è cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge n. 222/1984.

 

Il richiedente l’indennità di discontinuità – qualora fosse titolare dell’assegno ordinario di invalidità nell’anno di riferimento (anno precedente a quello di presentazione della domanda) – può optare, in sede di presentazione della domanda, a favore dell’indennità di discontinuità in luogo del predetto assegno, ferma restando l’incumulabilità delle due prestazioni.

 

Si precisa che l’indennità di discontinuità, analogamente a quanto previsto, per espressi pareri ministeriali, in sede di attuazione delle disposizioni in materia di indennità COVID-19,  è compatibile con la titolarità di cariche elettive e/o politiche esclusivamente se per le stesse è previsto come compenso il solo gettone di presenza; al contrario, la titolarità di cariche parlamentari e di tutte le cariche che prevedano, come compensi, indennità di funzione e/o altri emolumenti diversi dal solo gettone di presenza non consentirà l’accesso all’indennità in argomento.

 

 

9. Contribuzione

 

L’articolo 7 del D.lgs n. 175/2023 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i lavoratori di cui all’articolo 1 del medesimo decreto è dovuto un contributo a carico del datore di lavoro o committente con aliquota pari all’1 per cento dell’imponibile contributivo, nonché un contributo di solidarietà a carico dei lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, pari allo 0,50 per cento della retribuzione o dei compensi eccedenti il massimale contributivo previsto per gli iscritti al medesimo Fondo e stabilito annualmente ai sensi dell’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Tale contribuzione confluisce presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

 

Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i lavoratori subordinati di cui all’articolo 1 del decreto legislativo in commento, il contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è pari all’1,10 per cento dell’imponibile previdenziale.

 

La disciplina di dettaglio relativa ai suddetti obblighi contributivi in capo ai datori di lavoro o committenti sarà illustrata con successiva circolare.

 

10.  Regime transitorio

 

L’articolo 8 del D.lgs n. 175/2023 reca la disciplina transitoria dell’indennità di discontinuità prevedendo la possibilità, per i potenziali beneficiari della misura, di presentare la domanda riferita all’anno di competenza 2022 entro e non oltre il 15 dicembre 2023, a pena di decadenza.

 

Esclusivamente per l’indennità prevista per l’anno di competenza 2022, il richiamato articolo 8 prevede che la stessa – qualora sussistano i requisiti descritti al precedente  paragrafo 3 della presente circolare – è riconosciuta per un numero di giornate pari al 90 per cento di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell’anno 2022, detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo, e che è corrisposta nella misura del 90 per cento del valore calcolato ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del medesimo D.lgs n. 175/2023.

 

Al fine di dare attuazione alla citata disposizione, con il messaggio n. 4332 del 4 dicembre 2023, l’Istituto ha comunicato l’apertura del servizio di presentazione delle domande di indennità di discontinuità in competenza 2022 in data 4 dicembre 2023, mantenendo lo stesso attivo fino al termine legislativamente previsto del 15 dicembre 2023 e fornendo le prime indicazioni sulla misura in argomento con il messaggio.

 

Il richiamato articolo 8 del D.lgs n. 175/2023 prevede, inoltre, che le disposizioni in materia di indennità ALAS (articolo 66, commi da 7 a 16 del decreto-legge n. 73/2021) non trovano applicazione per gli eventi di cessazione involontaria che intervengono a decorrere dal 1° gennaio 2024 e al successivo comma 4, in aggiunta a quanto disposto dall’articolo 6 del medesimo decreto legislativo in materia di incumulabilità dell’indennità di discontinuità con altre indennità, prevede che la misura in argomento non è cumulabile con l’indennità ALAS.

 

L’indennità in argomento costituisce reddito imponibile secondo il regime fiscale indicato al successivo paragrafo 13. Con specifico riferimento all’indennità di cui al presente paragrafo, corrisposta in sostituzione di reddito da lavoro dipendente, la stessa è assoggettabile al regime della tassazione separata qualora ricorra una delle condizioni di cui all’articolo 17, comma 1, lettera b), del D.P.R. 917/1986.

 

 

11. Finanziamento e monitoraggio

 

L’articolo 9, comma 1, del D.lgs n. 175/2023 dispone che le prestazioni per l’indennità di discontinuità sono riconosciute nel limite massimo di 90,6 milioni di euro per l’anno 2023, 39,6 milioni di euro per l’anno 2024, 40,7 milioni di euro per l’anno 2025, 41,6 milioni di euro per l’anno 2026, 42,4 milioni di euro per l’anno 2027, 43,2 milioni di euro per l’anno 2028, 44,1 milioni di euro per l’anno 2029, 45 milioni di euro per l’anno 2030, 45,9 milioni di euro per l’anno 2031, 46,8 milioni di euro per l’anno 2032 e 47,7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2033.

 

L’INPS provvede al monitoraggio del predetto limite di spesa e invia la relativa rendicontazione al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della Cultura e al Ministero dell’Economia e delle finanze.

 

12. Regime fiscale

 

Ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del D.lgs n. 175/2023, l’indennità di discontinuità concorre alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. n. 917/1986.

 

In relazione al regime fiscale da applicare, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986, l’indennità in argomento ha la medesima natura reddituale degli emolumenti ordinariamente percepiti per le prestazioni svolte sulla base dei rapporti contrattuali in essere. Pertanto, se percepita in sostituzione di un reddito di lavoro dipendente, è assoggettata al regime ordinario della tassazione corrente con la ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi dell’articolo 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

 

Qualora l’indennità in argomento sia corrisposta in sostituzione di un reddito di lavoro autonomo, è assoggettata a ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi dell’articolo 25 del D.P.R. n. 600/1973; detta ritenuta non viene effettuata qualora il beneficiario dichiari nella domanda di adottare il regime forfettario.  In entrambe le fattispecie in esame l’Istituto rilascia al contribuente apposita certificazione fiscale (CUS/CUA) valida ai fini dichiarativi.