Fincantieri firma un accordo di finanziamento da 800 milioni


Fincantieri ha firmato un accordo di finanziamento da 800 milioni di euro, con una durata di 5 anni e un periodo di grazia di 3 anni, garantito al 70% da SACE

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Fincantieri ha firmato un accordo di finanziamento da 800 milioni di euro, con una durata di 5 anni e un periodo di grazia di 3 anni, garantito al 70% da SACE, il gruppo assicurativo-finanziario controllato direttamente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, in linea con la Garanzia SupportItalia prevista dal Decreto Legislativo n. 50 del 17 maggio 2022, secondo il comunicato della società.

Il pool di banche finanziatrici è composto da BNP Paribas CIB Italia – che ricopre anche il ruolo di Bookrunner, Agent Bank, Structuring Bank e Sustainability Coordinator, e dagli Original Lenders Santander Corporate & Investment Banking (Santander CIB), CaixaBank, S.A. Italy Branch, Intesa Sanpaolo S.p.A. IMI Corporate & Investment Banking Division che ricopre anche il ruolo di Sustainability Co-Coordinator, Banco BPM, BPER Banca, Deutsche Bank, Banca Monte dei Paschi di Siena, BNL BNP Paribas.

Il finanziamento è destinato a soddisfare le esigenze di finanziamento legate alla crescita organica del Gruppo e allo sviluppo del suo portafoglio ordini, in conformità con le disposizioni del Decreto Legislativo n. 50 del 17 maggio 2022.

Il finanziamento è “sustainability linked”, in quanto è collegato al raggiungimento di tre KPI fissati nel Piano di Sostenibilità 2023-2027, ovvero la riduzione delle emissioni di gas serra (GHG) di Scope 1 e Scope 2, lo sviluppo di navi da crociera ad alta efficienza energetica in Italia e l’attenzione alla rappresentanza di genere attraverso la promozione delle donne in ruoli dirigenziali.

La garanzia di SACE e la porzione del prestito che sarà concessa da Banca Monte dei Paschi di Siena costituiscono operazioni con parti correlate, rispettivamente di minore e maggiore significatività, ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili. Entrambe le operazioni beneficiano dell’esclusione del regime procedurale previsto per le operazioni ordinarie e finalizzate a condizioni di mercato.