Spostamenti tra regioni possibili dal 3 giugno


Spostamenti tra regioni autorizzati dal 3 giugno: lo prevede la bozza della proposta che il governo porta alle regioni in vista delle riaperture

Spostamenti tra regioni autorizzati dal 3 giugno: lo prevede la bozza della proposta che il governo porta alle regioni in vista delle riaperture

Spostamenti tra regioni vietati fino al 2 giugno, poi si potrà uscire dal confine regionale. E’ quanto prevede la bozza della proposta che il governo porta alle regioni in vista delle riaperture. Nel testo del decreto, spiega l’agenzia Dire (www.dire.it), si legge che “fino al 2 giugno 2020 sono vietati i trasferimenti e gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”.

Dal 3 giugno “gli spostamenti sul territorio nazionale possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree”.

DA LUNEDÌ SPOSTAMENTI IN REGIONE SENZA LIMITAZIONI

“A partire dal 18 maggio 2020 gli spostamenti all’interno del territorio regionale non sono soggetti ad alcuna limitazione, fatte salve le misure di contenimento piu’ restrittive adottate, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, relativamente a specifiche aree del territorio regionale, soggette a particolare aggravamento della situazione epidemiologica”. E’ quanto si legge nella bozza di decreto sulle riperture che il governo sottopone oggi ai presidenti di Regioni. Le misure “si applicano a decorrere dal 18 maggio 2020 e fino al 31 luglio 2020”.

DIVIETO MOBILITÀ PER CHI È IN QUARANTENA

“È fatto divieto assoluto di mobilita’ dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorita’ sanitaria in quanto risultati positivi al virus, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria”. E’ quanto si legge nella bozza di decreto sulle riperture che il governo sottopone oggi ai presidenti di Regioni. Le misure “si applicano a decorrere dal 18 maggio 2020 e fino al 31 luglio 2020”.

REGIONI AMPLIANO O LIMITANO APERTURE IN BASE A CONTAGI

“Per garantire lo svolgimento delle attivita’ economiche e produttive in condizioni di sicurezza, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale”. Lo prevede la bozza di decreto del governo sulle riaperture, dove si legge che i dati del monitoraggio “sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all’Istituto superiore di sanita’ e al comitato tecnico-scientifico. In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, puo’ introdurre, anche nell’ambito delle attivita’ economiche e produttive svolte nel territorio regionale, misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19”.

BOZZA DL RIAPRE: MA RISPETTO NORME SICUREZZA O SOSPENSIONE

“Le attivita’ economiche e produttive sono consentite a condizione che rispettino i contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di esercizio o in ambiti analoghi, adottati a livello nazionale. Le singole regioni possono adottare propri protocolli nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. Le misure limitative delle attivita’ economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalita’, con provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 o del comma 8”. Lo prevede la bozza di decreto del governo sulle riaperture. “Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida di cui al comma 6 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attivita’ fino al ripristino delle condizioni di sicurezza”, si legge ancora nella bozza del decreto.

PER ATTIVITÀ CHE VIOLANO REGOLE STOP DA 5 A 30 GIORNI

In caso di non rispetto delle regole di sicurezza si potra’ arrivare alla chiusura dell’esercizio o dell’attivita’ “da 5 a 30 giorni”. Lo prevede la bozza di decreto del governo sulle riaperture. “Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto- si legge- sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 19 del 2020. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attivita’ di impresa, si applica altresi’ la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attivita’ da 5 a 30 giorni. Per l’accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita’ statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita’ regionali e locali sono irrogate dalle autorita’ che le hanno disposte. All’atto dell’accertamento delle violazioni ci cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorita’ procedente- continua l’articolo 2 della bozza relativo alle sanzioni- puo’ disporre la chiusura provvisoria dell’attivita’ o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria e’ scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa e’ raddoppiata e quella accessoria e’ applicata nella misura massima”. Infine si specifica che “il prefetto assicura l’esecuzione delle misure disposte da autorita’ statali, nonche’ monitora l’attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti”.

SINDACI POSSONO CHIUDERE AREE SE MANCA DISTANZIAMENTO

“Il sindaco puo’ disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile garantire adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro”. E’ quanto si legge nella bozza di decreto sulle riperture che il governo sottopone oggi ai presidenti di Regioni.