Crisi lago Bracciano: l’Europa si gira dall’altra parte


Crisi lago di Bracciano, la Commissione Europea se ne lava le mani: la denuncia dei GRE Lazio sulla regolamentazione del livello idrometrico

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“Dopo oltre due anni dalla presentazione della nostra segnalazione, la Direzione Generale dell’Ambiente della Commissione Europea ha assunto una ponziopilatesca decisione: non decidere!”. Lo denunciano i GRE Lazio.

“Secondo la nostra organizzazione, l’Ordinanza del 28 luglio 2017 della Direzione regionale risorse idriche, difesa del suolo e rifiuti della Regione Lazio, emendativa e sospensiva dell’ordinanza del 20 luglio 2017 (Reg. Uff.U.0375916) ad oggetto “R.D. n. 726 del 01.12.1895 (regime e polizia dei laghi pubblici)” e concernente la regolamentazione del livello idrometrico del Lago di Bracciano violava sia la DIRETTIVA n. 92/43/CEE DEL CONSIGLIO EUROPEO del 21 maggio 1992 concernente la Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, detta Direttiva “Habitat”, sia la DIRETTIVA n.2009/147/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, detta Direttiva “Uccelli””.

Il lago di Bracciano (SIC IT6030010, coperto al 35% dall’habitat 3150 e al 30% dall’habitat 3140, nonché ZPS IT6030085) era da mesi oggetto di una crisi idrica (tutt’ora in atto) in parte causata dall’approvvigionamento di acque per la città di Roma: il 23 luglio 2017 il livello idrometrico del lago segnava ben -164 cm rispetto alla soglia di sfioramento all’incile, la quale contraddistingue la linea di confine con il fiume Arrone, unico emissario drenante del lago: le rive si erano allungate per decine di metri, la flora ripariale a vegetazione macrofitica sommersa non esisteva praticamente più e la riproduzione delle tre famiglie di Ciprinidi che caratterizzano l’ittiofauna meritevole di protezione ai sensi della Direttiva Habitat (la rovella – Rutilus rubilio, il varione – Leuciscus souffia, ed il barbo italico – Barbus plebejus) era ormai a serio rischio, con enormi ricadute sulla biodiversità.
Considerato che un ulteriore e progressivo abbassamento del livello idrometrico del lago di Bracciano, stante l’assenza di continua rigenerazione, avrebbe potuto determinare l’abbassamento delle capacità auto depurative, con progressivo deperimento della qualità delle acque del lago e conseguente danno irreversibile all’ecosistema lacustre, il 20 luglio 2017 la Regione Lazio aveva ordinato alla Acea ATO 2 S.p.a. (soggetto che opera la captazione di cui al DM n. 1170/1990) di azzerare ogni prelievo della risorsa idrica dal bacino del Lago di Bracciano, onde consentire il ripristino del livello naturale delle acque del lago e della loro qualità. Tuttavia il 28 luglio 2017 la Regione Lazio, con una nuova ordinanza, emendò e sospese il proprio provvedimento del 20 luglio 2017 senza che vi fosse stata né vi fosse in prospettiva alcuna modifica dei presupposti della stessa (né riduzione dell’evaporazione, né riduzione degli emungimenti abusivi, né riduzione della siccità), autorizzando il proseguo della captazione, seppur in misura ridotta, ma mettendo al rischio di danni irreparabili l’intero ecosistema lacustre protetto.
A seguito di tale nostra denuncia del 9 agosto 2017, protocollata con numero CHAP(2017)02539 – Italia, la Commissione ha ritenuto di non dover avviare un procedimento d’infrazione. Ciò però non in funzione del preannunciato esame secondo il pertinente diritto dell’Unione, ma – sostanzialmente – perché “in considerazione dell’elevato numero di denunce ricevute ogni anno dalla Commissione in generale, e dalla DG Ambiente in particolare, la Commissione ha adottato un approccio strategico (sic!), al fine di garantire che ogni procedura d’infrazione abbia il più ampio impatto possibile su obiettivi importanti di politica dell’UE, e che la risoluzione influenzi positivamente altri casi di cattiva applicazione del diritto dell’Unione. La Commissione ha pertanto deciso di avviare procedure di infrazione per singoli casi solo se sussistono elementi sufficienti per pensare i) che la pratica sia generale, ii) che la legislazione nazionale abbia un problema di conformità con il diritto dell’UE, o iii) che l’inosservanza del diritto dell’UE sia sistematica”.
“Certo, non ci aspettavamo un istantaneo avvio di un procedimento d’infrazione, in base al quale la Commissione avrebbe dovuto trasmettere allo Stato membro in questione una lettera di “costituzione in mora” in cui intimare alle autorità del paese interessato di presentare osservazioni entro un termine stabilito, ma almeno raccogliere complementi d’informazione che aiutassero a determinare gli elementi di fatto e di diritto del caso.  Nemmeno i documenti che abbiamo dichiarato di avere (e che veniva chiesto di non allegare nella fase iniziale), hanno richiesto: Interrogazione con richiesta di risposta scritta P-003714-17 alla Commissione presentata da Dario Tamburrano (EFDD) e Laura Agea (EFDD); l’interrogazione a risposta scritta 4-15499 presentato dall’on. Emiliano Minnucci (PD) l’8 febbraio 2017; una relazione scientifica del ricercatore dell’ISPRA Pietro Massimiliano Bianco”.

“Ed invece, dopo due anni di inerzia, la Commissione rimanda tutto ai giudici nazionali. Che dire: abbiamo quattro settimane di tempo per provare ad evitare l’archiviazione producendo nuovi elementi che possano indurre un riesame della pratica… e, poichè il 23 settembre 2019 il rilevamento della quota idrometrica del Lago di Bracciano segnava ancora – 143cm, fosse anche solo per dare un po’ da fare a questi euroburocrati, noi ci proveremo!”