Circolazione delle armi, nuove regole in Italia


Controllo sull’acquisizione e sulla detenzione di armi: approvato il decreto legislativo che adegua la nostra normativa a quella europea

Controllo sull’acquisizione e sulla detenzione di armi: approvato il decreto legislativo che adegua la nostra normativa a quella europea

Il consiglio dei ministri ha varato il decreto legislativo che adegua il nostro ordinamento a quello europeo per quanto riguarda il controllo sull’acquisizione e sulla detenzione di armi.

Si tratta dell’attuazione di una direttiva dell’Ue che impone, a tutti gli Stati membri, di armonizzare le regole sulla circolazione di armi da fuoco e delle loro componenti essenziali (direttiva Ue 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/Cee del Consiglio).

Recependo la direttiva, si legge nel comunicato di Palazzo Chigi, il decreto:

  • rimodula le categorie delle armi da fuoco;
  • modifica i criteri di acquisizione e detenzione delle stesse;
  • disciplina le modalità con cui devono essere marcate;
  • prevede forme di controllo e di monitoraggio più stringenti dei titoli di acquisizione e detenzione;
  • armonizza la durata delle autorizzazioni.

Tra le principali novità introdotte dal testo:

  • un nuovo sistema di tracciabilità per conoscere in modo certo la data di fabbricazione e distruzione dell’arma;
  • il divieto assoluto di usare armi “camuffate” o modificate con caratteristiche esteriori di un altro oggetto;
  • l’autocertificazione obbligatoria, per ottenere il nulla osta all’acquisto, che attesti di aver avvisato i familiari conviventi maggiorenni, compreso il convivente more uxorio;
  • la durata delle licenze di tiro a volo e di caccia di nuova emissione si riduce da sei a cinque anni, obbligatorio presentare la certificazione medica necessaria ogni cinque anni per chiunque detenga armi comuni da sparo. Fanno eccezione i collezionisti di armi antiche, salvo che il detentore sia in possesso di licenza di porto d’armi.

Il provvedimento integra la disciplina esistente sul controllo dell’acquisizione e della detenzione di armamenti destinati all’uso civile, ma non incide sulla disciplina relativa all’acquisizione e alla detenzione per gli appartenenti alle Forze armate o di Polizia o a enti governativi, nonché sulla legge relativa al controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento (legge 9 luglio 1990, n. 185).