Fatture del telefono a 28 giorni, anche per il Tar sono illegittime


Esulta il Codacons: “I giudici hanno confermato l’illegittimità delle fatture del telefono a 28 giorni. Ora le compagnie telefoniche devono risarcire gli utenti”

Come per l'Agcom, anche per il Tar del Lazio le fatture del telefono a 28 giorni sono illegittime mentre la corretta fatturazione deve essere su base mensile

Come per l’Agcom, anche per il Tar del Lazio le fatture del telefono a 28 giorni sono illegittime mentre la corretta fatturazione deve essere su base mensile.

Per questo i giudici della terza sezione del Tribunale amministrativo hanno respinto i cinque ricorsi presentati da compagnie telefoniche (Wind Tre, Fastweb, Assotelecomunicazioni ed Eolo, Tim e Postemobile) che chiedevano di annullare la delibera dell’Agcom dello scorso 24 marzo 2017.

Nella delibera l’Autorità respingeva le fatture del telefono a 28 giorni obbligando le compagnie telefoniche a ripristinare la fatturazione mensile.

“Con questa decisione odierna il Tar del Lazio conferma la nostra battaglia contro gli operatori telefonici e sancisce definitivamente l’illegittimità delle fatture del telefono a 28 giorni, pratica fuorilegge costata 2 miliardi di euro agli utenti italiani” afferma il Codacons.

“Ora le compagnie telefoniche devono restituire fino all’ultimo euro quanto hanno illegittimamente percepito inviando fatture del telefono ogni 28 giorni” afferma il presidente dell’associazione dei consumatori, Carlo Rienzi.

“Si attende in tal senso una pronuncia dell’Agcom chiamata, assieme all’Antitrust, a pronunciarsi su una nostra denuncia in cui si chiede di intervenire contro gli aumenti delle tariffe praticate agli utenti che scatteranno il prossimo aprile, aumenti decisi dagli operatori proprio per compensare i mancati incassi dovuti allo stop alle bollette a 28 giorni” aggiunge.

“I consumatori italiani – ricorda il Codacons – possono già adesso chiedere alle società telefoniche e alle pay-tv la restituzione delle maggiori somme pagate scaricando il modulo disponibile sul sito www.codacons.it”.