Scatta l’obbligo definitivo dell’indicazione di origine del latte in etichetta


Scaduto il termine di 180 giorni per smaltire le scorte di confezioni con la vecchia etichettatura

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Consumatori e produttori italiani più tutelati con le nuove etichette

ROMA – Scatta definitivamente l’obbligo di indicare obbligatoriamente in etichetta l’origine del latte e dei prodotti lattiero-caseari come burro, formaggi, yogurt per impedire di spacciare come made in Italy i prodotti ottenuti degli allevamenti stranieri.

Lo rende noto la Coldiretti nell’annunciare che è scaduto il termine di 180 giorni per smaltire le scorte di confezioni con il sistema di etichettatura precedente all’entrata in vigore dal decreto Indicazione dell’origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 firmato dai ministri delle Politiche Agricole Maurizio Martina e dello Sviluppo Economico Carlo Calenda.

Il consiglio ai consumatori italiani è di verificare l’obbligo di indicazione di origine del latte o del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari.

Si applica al latte vaccino, ovicaprino, bufalino e di altra origine animale e sarà riconoscibile in etichetta dalle seguenti diciture:

  • “Paese di mungitura”: nome del Paese nel quale è stato munto il latte;
  • “Paese di confezionamento e trasformazione”: nome del Paese nel quale il latte è stato condizionato o trasformato.

Qualora il latte o il latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari sia stato munto, condizionato o trasformato, nello stesso Paese, l’indicazione di origine in etichetta può essere assolta con l’utilizzo della seguente dicitura: “origine del latte”: nome del Paese.

Se invece le operazioni indicate avvengono nel territorio di più Paesi membri dell’Unione europea, per indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione è stata effettuata, possono essere utilizzate le seguenti diciture: “latte di Paesi UE” per l’operazione di mungitura, “latte condizionato o trasformato in Paesi UE” per l’operazione di condizionamento o di trasformazione.

Infine qualora le operazioni avvengano nel territorio di più Paesi situati al di fuori dell’Unione europea, per indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione è stata effettuata, possono essere utilizzate le seguenti diciture: “latte di Paesi non UE” per l’operazione di mungitura, “latte condizionato o trasformato in Paesi non UE” per l’operazione di condizionamento o di trasformazione. Per le violazioni si applicano le sanzioni di cui all’art. 4, comma 10, della legge 3/2/2011, n. 4.

In questo modo 1,7 milioni di mucche da latte presenti in Italia ma anche pecore, capre e bufale possono finalmente mettere la firma sulla propria produzione di latte, burro, formaggi e yogurt che è garantita da livelli di sicurezza e qualità superiore grazie al sistema di controlli realizzato dalla rete di veterinari più estesa d`Europa, ma anche ai primati conquistati a livello comunitario con la leadership europea con 50 formaggi a denominazione di origine protetta realizzati sulla base di specifici disciplinari di produzione.

“L’obbligo di indicare l’origine in etichetta – spiega la Coldiretti – salva dall’omologazione l’identità di ben 487 diversi tipi di formaggi tradizionali censiti a livello regionale territoriale e tutelati perché realizzati secondo regole tramandate da generazioni che permettono anche di sostenere la straordinaria biodiversità delle razza bovine allevate a livello nazionale”.