Nuove norme antiriciclaggio: le novità per i pagamenti


Dalla soglia del contante ai libretti al portatore: tutte le novità del decreto legislativo

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Cambiano anche le sanzioni applicabili alle varie violazioni

ROMA – Entra in vigore oggi, 4 Luglio 2017, il decreto legislativo che aggiorna, recependo una Direttiva europea, le norme antiriciclaggio che comprendono, tra le altre cose, disposizioni e limiti relativamente ai pagamenti.

Come sottolinea l’Aduc, che ha realizzato anche una scheda informativa per i consumatori, nessuna variazione alla cosiddetta “soglia del contante” ovvero il limite fissato in euro 3.000 oltre il quale i pagamenti in contante sono vietati.

Regole invariate anche per gli assegni che per importi superiori ai 1.000 euro devono emessi intestandoli ad una persona o ditta con clausola “non trasferibile”; l’emissione all’ordine “mio proprio” rimane possibile a prescindere dall’importo solo per l’incasso e non per i pagamenti.

Quello che cambia con le nuove norme antiriciclaggio sono le regole relative ai libretti di deposito, bancari e postali, che da oggi possono essere emessi solo in forma nominativa, intestati ad una determinata persona. Uno stop ai libretti al portatore, quindi, che fino ad oggi potevano circolare se di importo inferiore a 1.000 euro. Rimane vietata altresì l’emissione di libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia.

Per i libretti al portatore attualmente in circolazione è stata aperta una finestra di tempo per l’estinzione, con scadenza 31 Dicembre 2018.

Con le nuove norme antiriciclaggio cambiano anche le sanzioni applicabili alle varie violazioni: per la soglia dei contanti e per gli assegni la sanzione varia da 3.000 a 50.000 euro, per i libretti la sanzione può variare da 250 a 500 euro per il trasferimenti di quelli al portatore, mentre per il trasferimento di quelli in forma anonima o con intestazione fittizia è in percentuale e varia dal 10 al 40% del saldo.