Addio Equitalia dal 1° Luglio: come cambia la riscossione


L’ente sarà sostituito da una sezione dell’Agenzia delle Entrate: il vademecum dell’Aduc

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Il nuovo ente avrà le stesse funzioni

ROMA – Dal prossimo 1° Luglio Equitalia cesserà di esistere, sostituta da un’apposita sezione dell’Agenzia delle Entrate (“Agenzia delle entrate-riscossione”). Si avvicina dunque una data importante per il settore della riscossione, anche se il nuovo ente subentrerà in tutto e per tutto nelle funzioni di Equitalia.

Utilizzerà gli stessi strumenti e normative, e anzi con poteri potenziati. Anche tutti i riferimenti normativi relativi ai concessionari od agenti della riscossione si intendono fatti, dall’1/7/2017, al nuovo ente.

La nuova “Agenzia delle entrate-riscossione” si occuperà tipicamente della riscossione delle tasse nazionali (Irpef, Irap, Ires, etc.), ma al pari di Equitalia potrà anche svolgere attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali dei Comuni e Province e delle società da essi partecipate, essendo a tutti gli effetti un agente della riscossione con relativi poteri.

“In particolare i Comuni sono coinvolti in questo cambiamento da una normativa che impone loro di scegliere se affidare la riscossione delle proprie entrate al nuovo ente oppure occuparsene direttamente anche affidando il servizio a società private, tramite utilizzo dell’ingiunzione fiscale” spiega in una nota l’Aduc.

“Queste novità hanno praticamente confermato le disposizioni del 2011 sulla cessazione delle attività di Equitalia come riscossore per i Comuni, e sull’obbligo per gli stessi di riscuotere direttamente le proprie entrate tramite ingiunzione fiscale, disposizioni peraltro mai entrate in vigore perché costantemente rimandate” aggiunge l’associazione.

Da Luglio quindi si potrà quindi ricevere, a fronte di mancati pagamenti di tasse nazionali e locali o multe, un’ingiunzione fiscale emessa da un Comune o da una società privata delegata, oppure una cartella esattoriale emessa dalla nuova “Agenzia delle entrate-riscossione”.

“Attenzione però perché nulla cambia dal punto di vista pratico, come “potere” esecutivo di questi atti che consentono, al pari di quelli emessi da Equitalia, l’accesso a forme di riscossione coattiva quali l’iscrizione di un fermo amministrativo, di un’ipoteca, di un pignoramento, etc” avverte Aduc.

“In più il nuovo ente di riscossione nazionale potrà accedere per legge a tutte le banche dati a cui ha già accesso per altri fini (anagrafe tributaria e banche dati dell’INPS) e mettere in atto misure cautelari in casi particolari, quindi in realtà la riscossione risulterà più diretta e potente. All’ingiunzione fiscale in particolare, nonostante sia emessa secondo i dettami di una normativa piuttosto vecchia (Regio decreto 639/1910), è stata affiancata la normativa di riscossione coattiva delle cartelle esattoriali (Dpr 602/1973 Titolo II)” aggiunge l’associazione.

“Quello che cambia semmai sono alcuni aspetti inerenti l’atto, per esempio il termine di pagamento (per la cartella variabile da 30 a 60 giorni a seconda del tipo di debito e per l’ingiunzione 60 giorni), i costi, la possibilità di rateizzare, etc.)” sottolinea Aduc.

Anche a livello giuridico il nuovo riscossore subentra ad Equitalia in tutti i rapporti attivi e passivi, quindi gli eventuali ricorsi fatti dopo il 1 Luglio 2017 vanno proposti nei confronti di “Agenzia delle entrate-riscossione” pur se riguardano un atto notificato da Equitalia.