Tar boccia la nomina di 5 direttori dei musei autonomi, Franceschini: “Non ho parole”


Colloqui a porte chiuse, candidati stranieri e punteggi assegnati: ecco le motivazioni dei giudici

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Il ministro dei Beni Culturali, Dario Franceschini

ROMA – Ha alzato un polverone la decisione del TAR Lazio che ha annullato la nomina di 5 dei nuovi direttori dei musei autonomi scatenando la rabbia del ministro dei Beni Culturali, Dario Franceschini.

I giudici del Tribunale amministrativo regionale si sono espressi sui ricorsi presentati da due candidati che hanno preso parte alla selezione del Mibact per l’incarico di direttore di musei italiani indetta con il bando del 7 Maggio 2015.

Uno dei ricorsi riguarda la selezione per la direzione del Palazzo Ducale di Mantova e della Galleria Estense di Modena. L’altro il Parco Archeologico di Paestum e i Musei Archeologici Nazionali di Taranto, Napoli e Reggio Calabria.

Tre, nello specifico, le motivazioni che hanno portato il Tar ad accogliere in parte i ricorsi e ad annullare le nomine. Come si legge nella prima (n. 6170/2017) e nella seconda sentenza (n.6171/2017) a finire nel mirino sono stati; i criteri di valutazione dei candidati e i punteggi attribuiti, i colloqui avvenuti a porte chiuse e la partecipazione al concorso di candidati stranieri.

L’assegnazione dei punteggi

Nel caso di specie tuttavia la magmatica riconduzione, dei 20 punti di massima assegnazione ai candidati della “decina” ammessi al colloquio con la commissione, a tre sottosettori contraddistinti con le prime lettere dell’alfabeto, idonei a cumulare i punteggi fino a 10, da 11 a 14 e da 15 a 20, non consente di comprendere il reale punteggio attribuito a ciascun candidato, anche in ordine al criterio di graduazione di ogni singolo punto dei 20 da assegnare all’andamento della prova orale, a conclusione del colloquio sostenuto. Lo scarto minimo dei punteggi tra i candidati meritava dunque una più puntuale e più incisiva manifestazione espressa di giudizio da parte della commissione nella valutazione dei colloqui e nell’attribuzione dei relativi punteggi, piuttosto che motivazioni criptiche ed involute, come possono considerarsi quelle più sopra trascritte, proprio perché l’ingresso nella “terna”, per come si è poi dimostrato nei fatti, era condizionato anche da un apprezzamento minimo della commissione in favore dell’uno o dell’altro concorrente, tanto da imporsi, in questo caso e stante la specificità del meccanismo prescelto per la formazione della “terna”, una puntuale ed analitica giustificazione in ordine all’assegnazione di ciascun punto con riferimento ai dieci candidati ammessi al colloquio” si legge nella sentenza del Tar.

I colloqui a porte chiuse

Secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento tra i candidati di una selezione pubblica (sintetizzato peraltro nell’art. 12 del D.P.R 9 maggio 1994, n. 487 costituente disposizione di portata generale per l’espletamento dei concorsi pubblici) occorre che durante le prove orali sia assicurato il libero ingresso al locale, ove esse si tengono, a chiunque voglia assistervi e, quindi, non soltanto a terzi estranei, ma anche e soprattutto ai candidati, sia che abbiano già sostenuto il colloquio, sia che non vi siano stati ancora sottoposti, atteso che ciascun candidato è titolare di un interesse qualificato a presenziare alle prove degli altri candidati, al fine di verificare di persona il corretto operare della commissione” scrivono i giudici.

La partecipazione di candidati stranieri

Deve quindi affermarsi che il bando della selezione qui oggetto di contenzioso non poteva ammettere la partecipazione al concorso di cittadini non italiani in quanto nessuna norma derogatoria consentiva al MIBACT di reclutare dirigenti pubblici al di fuori delle indicazioni, tassative, espresse dall’art. 38 d.lgs. 165/2001. D’altra parte, il chiaro tenore letterale della stessa disposizione speciale di cui all’art. 14, comma 2-bis, qui più volte citata, come appare evidente dal semplice confronto tra il primo ed il secondo periodo, non consente diverse interpretazioni. Il carattere “internazionale” è previsto dal primo periodo solo in relazione agli “standard” che devono essere perseguiti dal MIBACT in materia di musei (nell’esercizio della relativa potestà regolamentare a tal fine espressamente attribuitagli dalla norma stessa), ma non anche in relazione alle “procedure di selezione pubblica”, previste dal secondo periodo per il conferimento degli incarichi di direzione dei poli museali e degli istituti di cultura statali di rilevante interesse nazionale.Il perseguimento di tali obiettivi deve dunque essere realizzato con procedure di selezione pubblica che non sono “internazionali”. Se infatti il legislatore avesse voluto estendere la platea degli aspiranti alla posizione dirigenziale in esame ricomprendendo anche cittadini non italiani lo avrebbe detto chiaramente, per come è dimostrato dal chiaro tenore di cui al primo periodo della citata previsione” è il parere dei giudici del Tar contenuto nella sentenza.

La reazione del ministro Franceschini

“Il mondo ha visto cambiare in 2 anni i musei italiani e ora il TAR Lazio annulla le nomine di 5 direttori. Non ho parole, ed è meglio..” ha scritto su Twitter il ministro Franceschini dopo aver appreso la notizia.

Poi, nel corso di una conferenza stampa, lo stesso Franceschini ha annunciato che il Ministero farà ricorso al Consiglio di Stato.

Il dicastero, inoltre, precisa che la sentenza del Tar del Lazio riguardante la procedura per il conferimento dell’incarico di direttore dei musei autonomi statali non riguardano il Parco Archeologico di Paestum, guidato da Gabriel Zuchtriegel, che dunque resta in sella.

Mibact al contrattacco: per direttori procedura trasparente

In seguito in una nota il Ministero ha spiegato che “con riferimento alla procedura di selezione pubblica internazionale per la nomina dei direttori dei musei autonomi statali su cui si è pronunciato il Tar annullando la nomina di 5 direttori (Palazzo ducale di Mantova, Museo archeologico nazionale di Napoli, Museo archeologico nazionale di Taranto, Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria, Gallerie Estensi di Modena), il Mibact presenterà, oggi stesso, appello al Consiglio di Stato e chiederà la sospensiva delle sentenze”.

“L’intera procedura di selezione si è svolta in conformità non solo con il diritto europeo e nazionale, ma anche con i più elevati standard internazionali, come riconosciuto dall’International Council of Museums (Icom)” spiega ancora il dicastero guidato da Franceschini.

“La selezione dei direttori è stata effettuata da una commissione di altissimo profilo scientifico presieduta dal presidente della Biennale di Venezia e che tra i suoi componenti vedeva autorevoli personalità del panorama culturale internazionale come il direttore della National Gallery di Londra, il rettore del Wissenschaftskolleg di Berlino e l’attuale consigliera culturale del presidente francese Macron” sottolinea ancora il Mibact.

Il Ministero fornisce anche precisazioni in merito ai tre rilievi avanzati dal Tar:

  • Cittadinanza. Il diritto europeo e il principio di libera circolazione dei lavoratori nella Ue, confermato da una pluriennale giurisprudenza della Corte di giustizia e più di recente dal Consiglio di Stato, consentono il conferimento di incarichi dirigenziali a cittadini comunitari. Il TAR del Lazio sembra aver applicato in modo molto restrittivo la legge sul pubblico impiego (art. 38 d.lgs n. 165 del 2001) ignorando quindi i progressi fatti con la successiva giurisprudenza sia italiana che comunitaria.
  • Trasparenza. La procedura è stata trasparente e pubblica, ogni passaggio è stato pubblicato sul sito del Ministero, i colloqui non sono avvenuti a ‘porte chiuse’ e sono stati integralmente registrati su file audio accessibili come tutti gli altri atti della selezione. La selezione è avvenuta nel rispetto dei più alti standard internazionali, garantiti da una commissione di elevato profilo scientifico, composta da figure apicali di importanti istituzioni culturali europee.
  • Criteri di valutazione. I candidati in possesso dei requisiti previsti e pertanto ammessi alla selezione sono stati valutati dalla commissione, oltre che in base ai criteri della legge sul pubblico impiego (art. 19 comma 1 della 165/2001), tenendo conto dei titoli di studio e delle pubblicazioni, delle esperienze professionali, delle capacità tecnologiche e linguistiche, della conoscenza del patrimonio culturale italiano e dell’organizzazione del MiBACT. I candidati ritenuti più idonei, fino a un massimo di 10, sono stati convocati per un colloquio che ha portato all’identificazione per ciascun museo di una terna di nomi, a cui sono stati attribuiti, così come previsto dai più avanzati standard internazionali, tre categorie di giudizio (A, B e C) – corrispondenti a precise fasce di punteggio – e da cui è stata effettuata la scelta finale del direttore.

“In attesa che il Consiglio di Stato si pronunci, il Mibact assicurerà il buon andamento e la continuità di tutti i musei coinvolti” conclude la nota del dicastero.

Confsal Unsa: “Sentenza annunciata”

“Già due anni fa avevamo denunciato che con l’attuale quadro normativo ci sarebbero stati problemi per il reclutamento di dirigenti stranieri, perché si riferiscono solo a cittadini italiani, e non anche a quelli Ue. E questo è proprio uno dei punti indicati nella sentenza”.

Così il sindacalista toscano della sigla Confsal-Unsa beni culturali Learco Nencetti commenta, in una nota, le sentenze del Tar del Lazio sulle nomine dei cinque direttori.

Le sentenze che hanno fatto infuriare il ministro Franceschini non toccano realtà fiorentine ma per Nencetti “problemi potrebbero arrivare a Firenze comunque nel prossimo futuro: in primis per l’art 38 del D.Lgs 165/2001 che prevede nazionalità italiana unitamente al Dpcm del 1994 e, per analogia, che comunque i colloqui delle selezioni di Schmidt e Hollberg sono stati fatti a ‘porte chiuse’. Ed oggi, per la mancata adozione dello Statuto da parte dei supermusei del capoluogo toscano, che doveva già essere avvenuta ed invece ancora non c’è. Per non parlare della mancata trasparenza di publicizzazione degli atti di gestione sul sito (dlgs 33)”.