Cassazione conferma stop dell’area a caldo dell’ex Ilva, respinge i ricorsi


“Pericoli gravi e rilevanti”. Rigettati tutti i ricorsi

La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i ricorsi presentati dai legali di Ilva Spa in amministrazione straordinaria, Acciaierie d’Italia Spa in amministrazione straordinaria, Acciaierie d’Italia Holding Spa in amministrazione straordinaria contro lo stop dell’area a caldo dello stabilimento siderurgico di Taranto, decretato dalla Corte d’appello di Milano lo scorso 27 luglio.

Nella sentenza di 70 pagine, la Suprema Corte ricorda che “diritto alla vita e alla salute (oltre che all’ambiente sano) e diritto al lavoro non possono essere contrapposti e non devono entrare in conflitto, poiché non sarebbe nemmeno meritevole di tutela un lavoro svolto in condizioni degradanti o pericolose: il diritto al lavoro che lo Stato deve promuovere è un diritto al lavoro salubre e sicuro– scrivono i giudici- non già sottoposto a condizioni inaccettabili per salvaguardarne il mantenimento, che va tuttavia sostenuto e perseguito con appropriate politiche economico-sociali. Ad essere contrapposto è invece il diritto allo svolgimento di attività imprenditoriale, che la stessa Carta fondamentale, come visto, perimetra in modo che non contrasti con l’utilità sociale, né rechi danno ai diritti preminenti alla salute e all’ambiente, oltre che alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana”.

E più avanti i giudici aggiungono: “Alla luce di tutto quanto precede deve concludersi che l’accertamento svolto dai giudici di merito circa la sussistenza dei pericoli “gravi e rilevanti” che impongono la sospensione dell’attività, ai sensi dell’art. 8 par. 2 direttiva Ied, sia congruamente fondato sulle complessive risultanze istruttorie e informato al principio di precauzione, senza violare il principio di proporzionalità, tenuto conto anche dell’annoso protrarsi della vicenda di cui si è dato conto in esordio. È condivisibile, sul punto, la conclusione del pubblico ministero, per cui “l’intensità del rimedio inibitorio apprestato corrisponde, peraltro, in modo del tutto proporzionato alla natura primaria del diritto soggettivo tutelato e alle stringenti indicazioni in materia di effettività della tutela ambientale e sanitaria provenienti dall’ordinamento dell’Unione (Cgue C-626/22)”.

 

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)