Docente di religione cattolica precario per 19 anni: il Ministero dell’Istruzione condannato dal tribunale di Milano, una sentenza che può valere oltre 100.000 euro
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Con la sentenza n. 700/2026 dell’11 febbraio 2026 il Tribunale di Milano (Sezione Lavoro) ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a risarcire un insegnante di religione cattolica che dal settembre 2007 ha lavorato con 19 contratti annuali consecutivi, tutti in scadenza il 31 agosto, nelle scuole statali di Milano e provincia. La causa è stata seguita dall’Avv. Amedeo Stoppa.
Quanto spetta: il calcolo indicativo
- Risarcimento: 20 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto (la legge oggi consente da 4 a 24 mensilità). Ipotizzando una retribuzione lorda mensile di circa 2.000 euro, sono circa 40.000 euro, più gli interessi legali.
- Scatti di anzianità: il giudice ha riconosciuto la stessa progressione stipendiale dei colleghi di ruolo per tutti gli anni di precariato, con le differenze arretrate più interessi o rivalutazione. Secondo le tabelle del contratto scuola, per un docente con 15-20 anni di servizio la differenza tra lo stipendio iniziale e quello della sua fascia di anzianità arriva a circa 5.000-6.000 euro lordi l’anno: sugli ultimi cinque anni, di regola non prescritti, e tenuto conto di quanto già percepito, sono circa 15.000-25.000 euro di arretrati, oltre all’aumento dello stipendio per il futuro.
- Subito: oltre 50.000 euro tra risarcimento e arretrati (indicativamente 55.000-65.000 euro), con le spese legali a carico del Ministero.
- Per il futuro: collocato nella fascia di stipendio che corrisponde ai suoi anni di servizio, il docente guadagnerà circa 5.000 euro lordi in più ogni anno. In dieci anni di carriera sono altri 50.000 euro: nel complesso la sentenza può valere oltre 100.000 euro.
Il calcolo è indicativo: l’importo esatto dipende dalle buste paga del docente e da quanto già percepito per anzianità.
In cifre
19 contratti annuali consecutivi, dal 2007/2008 al 2025/2026
18 anni, 11 mesi e 11 giorni di servizio da precario
Limite europeo: 36 mesi, superato più di 6 volte
Risarcimento: 20 mensilità su un massimo di 24
Perché succede
La legge n. 186 del 2003 prevede concorsi ogni tre anni per far entrare in ruolo gli insegnanti di religione. Dopo il primo, nel 2004, per circa vent’anni non ne sono stati banditi altri con quella cadenza e i posti stabili sono stati coperti con contratti annuali. La Corte di giustizia dell’Unione europea (C-282/19, 13 gennaio 2022) e la Cassazione (n. 18698/2022) hanno chiarito che si tratta di abuso dei contratti a termine e che spetta il risarcimento: oggi da 4 a 24 mensilità (d.l. n. 131/2024).
«Diciannove anni di lavoro con un contratto che scadeva il 31 agosto e tornava a settembre: non era un’esigenza temporanea, era un posto stabile coperto da un precario», dice l’Avv. Amedeo Stoppa. «La stessa regola vale per tutti i lavoratori della scuola, docenti e ATA, che hanno superato i 36 mesi di contratti su posti vacanti. E il diritto al risarcimento dura dieci anni.»
La scheda della sentenza e le altre decisioni ottenute sullo stesso tema sono nella pagina dedicata a risarcimento dei docenti di religione precari dello Studio Legale Stoppa.