La riforma cambia il processo civile: ecco come


Via libera definitivo alla riforma del processo civile: ecco come cambia. Tra le norme, maggiori tutele per le donne e i minori che subiscono violenza

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Con il sì definitivo della Camera, la riforma del processo civile diventa legge. Il testo, che ha ricevuto la doppia approvazione parlamentare, delega il Governo a interventi per l’efficienza del processo in sede civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, oltre a misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e in materia di esecuzione forzata. Tra le norme, spiega la Dire (www.dire.it), maggiori tutele per le donne e i minori che subiscono violenza, il nuovo Tribunale per la famiglia, iter più rapido per il reintegro nei posti di lavoro in caso di licenziamenti. La riforma, insomma, punta a semplificare i processi civili nelle forme e nei tempi, con risposte più celeri alle esigenze di giustizia dei cittadini e per attrarre gli investimenti stranieri. Le misure introdotte nel nostro ordinamento ruotano intorno agli impegni assunti dal Governo con l’Europa nel Pnrr. Ecco le principali novità:

VALORIZZAZIONE DELLE FORME DI GIUSTIZIA ALTERNATIVA

La mediazione viene potenziata sotto tre profili:

1. attraverso incentivi fiscali (forme di credito di imposta, cioè si scalano dalle tasse le spese legali per la mediazione; e viene introdotto per mediazione e negoziazione assistita anche il gratuito patrocinio, a spese dello Stato);

2. nel catalogo delle aree in cui è obbligatoria a pena di improcedibilità della domanda (si estende la mediazione obbligatoria all’area dei contratti di durata – quando le parti sono legate da rapporti stabili, franchising, consorzio, contratti d’opera, di rete, società di persone e subfornitura), ma nominativamente indicati e con un monitoraggio di cinque anni;

3. valorizzando la mediazione demandata dal giudice (si prevede il rafforzamento di percorsi di formazione dei mediatori e degli organismi di mediazione).

La negoziazione assistita tramite avvocati viene estesa alle controversie di lavoro e a quelle sull’affidamento e il mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio; si permette poi ai coniugi di pattuire con la negoziazione assistita in sede di divorzio l’assegno divorzile in unica soluzione (cd. una tantum). L’arbitrato viene potenziato rafforzando le garanzie di imparzialità degli arbitri (con l’obbligo di rilevazione/disclosure di eventuali cause di ricusazione) e attribuendo agli arbitri (se le parti sono d’accordo in tal senso) il potere di emanare misure cautelari (la normativa italiana era tra le più restrittive d’Europa in materia).

SEMPLIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO CIVILE

Nel processo di primo grado, necessità che la causa giunga alla prima udienza già definita nelle domande eccezioni e prove. In pratica sono introdotti dei termini intermedi dopo gli atti introduttivi per definire le domande, le eccezioni e le richieste di prova. In questo modo alla prima udienza il giudice potrà imprimere alla causa il suo corso (ammettere le prove, rimetterla subito in decisione, inviare le parti in mediazione). Semplificazione della fase decisoriaSoppressione dell’udienza di precisazione delle conclusioni e di altre udienze ‘inutili’ (come quella del giuramento del CTU). Stabilizzazione delle innovazioni telematiche introdotte durante l’emergenza Covid (cd. udienze a trattazione scritta e udienze da remoto). Tra le novità del processo di primo grado anche l’ordinanza immediata di accoglimento o di rigetto, reclamabile e non idonea al giudicato. Le impugnazioni: in grado di Appello restrizione delle possibilità di sospendere l’efficacia della sentenza di primo grado, razionalizzazione del filtro in appello (sul quale la Corte pronuncia con sentenza che può essere impugnata in Cassazione) e valorizzazione della figura del consigliere istruttore.

Nel giudizio in Cassazione, negli atti introduttivi, affermazione dei principi di chiarezza e sinteticità e definizione del principio di autosufficienza; semplificazione dei possibili riti in Cassazione; abolizione della sezione filtro (con attribuzione a tutte le sezioni del potere di filtro); riduzione delle ipotesi di decisione con pubblica udienza. Introduzione del rinvio pregiudiziale in Cassazione, ovvero la possibilità per il giudice di investire direttamente la Corte di Cassazione (per ottenere una statuizione vincolante) nelle ipotesi di questioni di puro diritto, nuove, di particolare importanza, che presentino gravi difficoltà interpretative, e abbiano carattere seriale (siano suscettibili di riproporsi in numerose controversie). Per evitare che questo strumento sia utilizzato indebitamente e crei appesantimenti è dato al Primo Presidente della Cassazione il potere di dichiarare inammissibile la richiesta.

RAFFORZAMENTO DELLA TUTELA DEL CREDITO NEL PROCESSO ESECUTIVO

Semplificazione per l’inizio del processo esecutivo con soppressione della formula esecutiva. Riduzione di alcuni termini del procedimento di esecuzione. Semplificazioni nella procedura di espropriazione presso terzi. Possibilità nelle espropriazioni immobiliari di ampie deleghe ai professionisti incaricati di coadiuvare i giudici. Introduzione della cosiddetta ‘vente privée’ ovvero della vendita dell’immobile da parte dello stesso debitore esecutato. Introduzione delle astreintes (misure pecuniarie di coercizione indiretta per il caso di mancato rispetto di termini o attività) anche nel processo esecutivo.

PROCEDIMENTI IN CAMERA DI CONSIGLIO

Ammessa la possibilità di delegare a notai e altri professionisti alcuni procedimenti di volontaria giurisdizione.

GIUDIZI IN MATERIA DI LAVORO, PRIORITÀ PER IL REINTEGRO

Abolizione del doppio binario creato dalla cosiddetta legge Fornero, con un unico procedimento per i licenziamenti, con previsione di una corsia preferenziale per la trattazione della questione dell’eventuale reintegrazione nel posto del lavoro rispetto agli altri temi eventualmente connessi. La ratio è far sì che aziende e lavoratori siano il meno tempo possibile nel ‘limbo’. Corsia preferenziale e nello stesso giudizio, eventuali ulteriori domande di tipo economico o risarcitorio.

 PROCEDIMENTI DI FAMIGLIA, ARRIVA IL RITO UNITARIO

Previsione di un rito unitario per quanto riguarda i procedimenti che attengono la famiglia. Prima si contavano un rito per separazione e divorzio, un rito diverso per i figli se nati fuori o dentro il matrimonio, un rito ancora diverso per la decadenza dalla genitorialità o per il disconoscimento della paternità. Adesso un unico rito, pur mantenendo la differenza di competenze tra Tribunale ordinario e minorenni . Rito unitario con scansioni definite per le domande che riguardano unicamente le parti adulte e la possibilità invece per il giudice di emanare provvedimenti anche diversi dalle richieste delle parti per la tutela dei figli minori. In pratica, si crea un assetto unitario per questioni tipo assegni divorzili, ma in caso di questioni che hanno a che fare con i figli, il giudice può dilatare i tempi del giudizio, con maggiore discrezionalità. Il giudice mantiene cioè la possibilità di maggiori approfondimenti e può discostarsi dalle richieste formulate dai genitori, se ritiene che non siano conformi all’interesse superiore del minore. –

VIOLENZA DOMESTICA, MAGGIORI TUTELE PER LE DONNE

Più tutele nelle ipotesi di violenza familiare e domestica a salvaguardia delle vittime. Possibilità di presentare la domanda di divorzio anche nel giudizio di separazione; domanda che sarà tuttavia in concreto esaminabile soltanto una volta che siano decorsi i termini di legge e sia passata in giudicato la sentenza parziale sulla separazione (in questo modo si avrà una semplificazione rispetto alle cause che oggi sono sempre necessariamente doppie). Valorizzazione della mediazione familiare e della figura del curatore speciale a tutela del minore quando vi sia il rischio di un pregiudizio per lo stesso. Riordino e razionalizzazione delle misure di rafforzamento delle garanzie patrimoniali nella separazione e nel divorzio (azione esecutiva diretta contro il terzo debitore dell’obbligato e sequestri) e delle misure coercitive indirette di cui all’art. 709-ter c.p.c. a tutela dei provvedimenti inerenti all’affidamento dei minori.

NASCE IL TRIBUNALE DELLA FAMIGLIA

Nasce il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. I Tribunali per i minorenni non sono soppressi, ma trasformati in nuove e centrali articolazioni, per valorizzare le loro specializzazioni, con Tribunali circondariali e, quale organo centrale, un Tribunale distrettuale. Il Tribunale delle famiglie sarà supportato anche da un Ufficio del Processo, costituito da giudici onorari, le cui competenze saranno un valore aggiunto sia per le sedi circondariali che distrettuali. Si introducono anche per il giudizio minorile regole processuali uniformi, organiche e coerenti, per una più salda garanzia dei diritti delle parti: contraddittorio, rispetto dei tempi, contenuto e deposito degli atti, poteri del giudice, anche con l’impegno del Governo di mantenere la collegialità della decisione nell’ambito dei procedimenti di limitazione e decadenza dalla responsabilità genitoriale. Si tratta di una riforma processuale, che non incide sul diritto sostanziale di famiglia ma ne incrementa le garanzie nei relativi giudizi. Con le nuove norme, nei casi in cui – ad esempio in un giudizio di separazione – la donna documenta di essere vittima di violenza, questo impone ai giudici di adottare provvedimenti di protezione, di accorciare i termini di decisione e di munirsi di poteri di accertamento sommario. In questi casi, il giudice non deve proporre la conciliazione. Con un ordine di protezione, si può chiedere di allontanare il convivente violento. È una misura urgente, immediata. Fino ad ora, non era consentita al Tribunale dei minorenni, che poteva allontanare il convivente della madre, ad esempio solo se c’era un rischio per i minori. In situazioni di violenza domestica e in caso di maltrattamenti, viene attribuita all’autorità giudiziaria la possibilità di mettere in sicurezza i minori o affidandoli a familiari idonei o in una casa famiglia. Sino ad oggi però la legge non prevedeva tempi definiti, per cui accadeva che i bambini stessero mesi in una casa famiglia ‘in via provvisoria’. Ora il servizio sociale dovrà comunicare alla Procura dei Minorenni entro 24 ore il provvedimento di affido del minore alle case famiglie. E le Procure devono riferire al giudice, che può o convalidare o revocare.

 TUTELA DELLA DONNA IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA

Qualora vi sia una parte debole economicamente, può chiedere al giudice che una parte dei redditi possa essere messa a sua disposizione. Esempio: una casalinga ha diritto ad una quota dello stipendio del marito, anche se non si separano. E’ un principio di delega.

PADRI VIOLENTI, FORMAZIONE DEI MAGISTRATI E DEI CONSULENTI

Attenzione alla formazione dei giudici, in caso di padri violenti, soprattutto per un accertamento tempestivo dei fatti. E la necessità di mettere in sicurezza le vittime della violenza, sia donne che minori. La casa famiglia per i figli deve essere però un’opzione residuale. Prima di ogni decisione sui figli, va ascoltato anche il bambino, per capire ad esempio le ragioni del perché si rifiuta di vedere un genitore. Formazione anche per consulenti tecnici e albi iper specializzati per neuro psichiatria infantile.

COORDINAMENTO TRA GIUDICE CIVILE E PENALE

Per favorire la rapidità di provvedimenti a tutela della donna vittima di violenza e del minore, nei casi emersi nei procedimenti civili, le autorità giudiziarie possono coordinarsi: il giudice civile può raccordarsi con quello del penale se, ad esempio, nei casi di separazione emergono episodi di violenza. A sua volta, la Procura deve mettere a conoscenza del giudice civile eventuali atti contro il coniuge violento. Il coordinamento tra autorità giudiziarie e forze dell’ordine è per evitare casi in cui denunce di violenza non siano note al giudice della separazione.