Codacons critica test sulle acque minerali di Altroconsumo


I test sulle acque minerali in vendita in Italia di Altroconsumo criticato dal Codacons che si rivolge all’Antitrust attraverso un esposto

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Dopo pasta e olio d’oliva, anche i test sulle acque minerali condotti dalla rivista Altroconsumo finiscono al vaglio dell’Antitrust. Il Codacons ha presentato infatti un esposto all’Autorità garante della concorrenza, nonché all’Ispettorato centrale repressione frodi del Mipaaf, chiedendo di aprire una indagine alla luce della possibile turbativa di mercato, pubblicità ingannevole e pratica commerciale scorretta.

La rivista ALTROCONSUMO ha “valutato” tramite TEST alcuni marchi di aziende che vendono acqua minerale in bottiglie di plastica distinte in naturali, effervescenti naturali e frizzanti – scrive il Codacons nell’esposto – Tuttavia nel testo non sono stati indicati i laboratori a cui sono state affidate le analisi delle acque in bottiglia, qualificati dall’autore dell’articolo della rivista come “indipendenti” e che avrebbero testato in maniera autonoma i prodotti senza che gli stessi laboratori siano stati però resi noti al consumatore, ai fini di una verifica della effettiva imparzialità rispetto a organo istituzionale come i NAS che operano mediante rigide norme di garanzia. Inoltre, nell’articolo nulla viene detto sulla cd “caduta sui metalli” per consentire al consumatore di comprendere in cosa consiste e soprattutto di quali metalli si discute.

Infine la rivista svolge soltanto un brevissimo cenno all’inquinamento provocato dalla plastica e dalle microplastiche che si possono trovare nell’acqua confezionata eppure proprio recentemente è stato ribadito come l’impatto dell’acqua in bottiglia sulla natura incida 1.400 volte più di quella del rubinetto.

In merito ai test svolti da Altroconsumo nulla risulta riguardo all’osservanza delle norme procedurali e tecniche di riferimento per rendere attendibili gli esami svolti, come previsto dalla Direttiva 98/83/CE e dal Decreto Legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, laddove in base alle disposizioni sovranazionali e comunque al fine di garantire l’attendibilità della prova, risulta essenziale un’adeguata conservazione del campione e una sua tempestiva trasmissione al laboratorio per le relative prove, occorrendo seguire rigorose norme tecniche per garantire la genuinità del prodotto da analizzare.

Nulla è noto riguardo ai criteri con cui una rivista privata Altroconsumo avrebbe, infine, individuato le aziende da sottoporre ai test e i relativi prodotti sottoposti ad analisi.

Tale pratica potrebbe essere idonea ad integrare gli estremi della pratica commerciale ingannevole facendo presupporre che gli altri concorrenti i cui prodotti hanno ricevuto il bollino con il voto peggiore siano venditori non accorti alla tutela del consumatore, in quanto si potrebbero così veicolare informazioni fuorvianti idonee ad indurre in errore i medesimi – scrive ancora il Codacons nell’esposto -. Inoltre la stessa modalità potrebbe costituire una fattispecie di pubblicità ingannevole e comparativa illecita con violazione dell’art. 2589 del c.c. e comunque in grado di comportare sviamento di clientela e turbamento di mercato e induzione all’errore nel consumatore.