Sostanze dopanti utilizzate: notifica dei farmacisti entro il 31 Gennaio


La comunicazione obbligatoria riguarda i dati relativi alle quantità di principi attivi vietati per doping utilizzati nelle preparazioni estemporanee

I farmacisti avranno tempo per l’invio dei dati dall'1 al 31 gennaio 2018

Anche quest’anno, come previsto dalla Legge 376/2000 e dal DM attuativo 24 ottobre 2006 (modificato dal DM 18 novembre 2010), i farmacisti, a partire dal 1° gennaio 2018, hanno l’obbligo di trasmettere in modalità elettronica, i dati relativi alle quantità di principi attivi vietati per doping, utilizzati nelle preparazioni estemporanee.

La trasmissione, come spiega il Ministero della Salute, deve avvenire esclusivamente da una casella PEC (Posta Elettronica Certificata) alla casella PEC del dicastero (ril.doping@postacert.sanita.it).

I questionari trasmessi dai farmacisti da caselle non PEC non saranno presi in considerazione.

Il termine previsto per l’invio dei dati è il 31 gennaio 2018.

Come sottolinea ancora il Ministero, non sono soggetti a trasmissione i dati relativi alle:

  • quantità di alcool etilico utilizzate, ai sensi del decreto 19 maggio 2005 citato in premessa
  • quantità di mannitolo e glicerolo utilizzate per via diversa da quella endovenosa e quantità dei principi attivi di cui alla classe S9 – Corticosteroidi, utilizzate per le preparazioni per uso topico, ivi comprese quelle per uso cutaneo, oftalmico, auricolare, nasale ed orofaringeo, ai sensi del D.M. 3 febbraio 2006.

I farmacisti, per inserire i dati, possono compilare il modulo on line.

Gli stessi possono consultare le istruzioni per la compilazione del modulo e l’elenco contenente i principi attivi inseriti nelle classi di sostanze vietate per doping ai link forniti dal Ministero.