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Ddl Violenza sessuale, via il termine “consenso”: bufera sulla Bongiorno

giulia bongiorno

GIULIA BONGIORNO LEGA

La presidente della commissione Giustizia del Senato, Giulia Bongiorno, ha presentato una proposta di riformulazione del ddl sulla violenza sessuale che sta suscitando forti discussioni

La presidente della commissione Giustizia del Senato, Giulia Bongiorno, ha presentato una proposta di riformulazione del ddl sulla violenza sessuale che sta suscitando forti discussioni in Parlamento. La nuova versione, a quanto si apprende, cancella la menzione esplicita del “consenso libero e attuale” introdotta dalla Camera dei Deputati e sostituisce il concetto con quello più generico di “volontà contraria all’atto sessuale”, da valutare in base alla situazione e al contesto in cui si verifica il fatto.

Nel testo rivisto, che sarà esaminato dalla commissione Giustizia e votato la prossima settimana, si precisa che un atto sessuale è contrario alla volontà della persona anche se commesso a sorpresa o quando la vittima non può esprimere dissenso, confermando l’intento di tutelare la persona offesa. Una delle modifiche più rilevanti riguarda anche le pene previste: per il reato di violenza sessuale semplice la reclusione è stata ridotta da 4 a 10 anni, rispetto alla fascia 6‑12 anni prevista nel testo approvato dalla Camera all’unanimità. Restano inalterate le pene più severe (6‑12 anni) se il fatto è commesso con violenza, minaccia o abuso di autorità, o approfittando della condizione di inferiorità fisica o psichica della vittima.

La cancellazione del termine “consenso” dal testo ha scatenato critiche da parte delle opposizioni, che sostengono che la modifica possa indebolire il principio cardine su cui si fondava l’accordo bipartisan raggiunto in autunno tra la premier Giorgia Meloni e la leader del Partito Democratico Elly Schlein, quando la Camera aveva approvato il ddl con il principio del “consenso libero e attuale” come parametro centrale del reato di violenza sessuale.

Ma è la stessa senatrice della Lega Bongiorno a rispondere: “Innanzitutto la nuova norma mette al centro la tutela della donna, sottolineando che ogni atto contro il consenso della vittima è violenza sessuale. Si supera così decisamente l’obsoleta struttura della norma vigente che condiziona la punibilità a positive condotte di violenza, minaccia o abuso di autorità da parte dell’autore del reato. Se queste si verificano, esse danno luogo ad una forma aggravata del reato, che sussiste comunque, per il solo fatto che manca il consenso. La tutela della vittima è a 360 gradi, perché la norma – ed anche questa è una importante innovazione – punisce la violenza sessuale anche quando la persona si è trovata nell’impossibilità di esprimere consenso o dissenso perché è stata colta di sorpresa o non ha potuto reagire, paralizzata dalla paura o dall’imbarazzo. La norma garantisce così il massimo della tutela, in tutte le possibili situazioni, senza tuttavia pregiudicare le dinamiche probatorie tipiche del processo penale e il diritto di difesa dell’imputato”.

La presenza o l’assenza del consenso devono essere valutate alla luce della situazione e del contesto in cui si svolgono i fatti. Il testo arrivato dalla Camera rischiava di parificare tutte le situazioni e, gravando l’imputato di oneri di documentazione del preventivo e dettagliato consenso della vittima, qualcuno pensava introducesse una inversione dell’onere della prova. Auspico che il nuovo testo possa trovare il consenso di tutte le forze politiche, perché aggiorna finalmente la legislazione penale italiana, aggiungendo un altro importante tassello normativo nella lotta contro la violenza di genere e il femminicidio”, conclude.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)

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