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La proposta di Fratelli d’Italia contro il fondamentalismo islamico: divieto di burqa, stretta sui matrimoni forzati

burqa talebani

Divieto di burqa, stretta sui matrimoni forzati e carcere per chi rilascia il certificato di verginità: così Fratelli d’Italia vuole combattere il fondamentalismo islamico. Presentata alla Camera la proposta di legge

Divieto di velo integrale in luoghi pubblici, uffici, scuole e università, pene più severe per il reato di induzione al matrimonio mediante l’inganno, carcere per chi rilascia un certificato di verginità a meno che non venga fatto per motivi sanitari. È la stretta contro il fondamentalismo islamico e il separatismo religioso contenuta in una proposta di legge di Fratelli d’Italia a firma di Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Filini, coordinatore dell’Ufficio Studi e Sara Kelany, responsabile del Dipartimento Immigrazione. Le norme sono state presentate durante una conferenza stampa a Montecitorio assieme ad Andrea Delmastro, sottosegretario alla Giustizia. La prima firmataria Kelany spiega che la legge è necessaria per contrastare le “contro-società in cui non si applicano le norme dell’ordinamento ma viene applicata sostanzialmente la legge sharitica”.

La proposta di legge di Fratelli d’Italia contro il fondamentalismo islamico e il separatismo religioso, presentata alla Camera da Andrea Delmastro, Galeazzo Bignami, Francesco Filini e Sara Kelany, consta di 5 articoli. Nella premessa si spiega che le norme nascono “dall’esigenza di contrastare due fenomeni: da un lato, la radicalizzazione religiosa e l’odio di matrice religiosa che cresce a causa di contesti non regolati compiutamente dalla legislazione vigente e, dall’altro lato, il fenomeno dei reati cosiddetti di matrice culturale, che trovano terreno fertile in quei contesti”. Si ricorda che il divieto di utilizzo di indumenti o di altri strumenti atti a nascondere l’identità delle persone in qualunque luogo pubblico è già stato adottato in Francia e Belgio “al fine di tutelare l’ordine e la sicurezza nazionale”. Si sottolinea che “spesso tali usanze siano solo apparentemente segni religiosi, per poi essere, in realtà, modi per sfuggire alle regole della società civile” e che “il separatismo religioso si sostanzia nella costituzione di una contro-società, che si manifesta con la creazione di enclavi sociali e culturali totalmente avulse dal contesto ordinamentale e sociale e che si estrinsecano in pratiche specifiche che mascherano l’insegnamento di principi discordanti da quelli costituzionali e da quelli previsti dalle leggi della Repubblica italiana”.

GLI ARTICOLI DELLA PROPOSTA DI LEGGE

L’ARTICOLO 1 reca disposizioni in merito al finanziamento e alla realizzazione di edifici di culto, al fine di rendere chiara e trasparente la provenienza dei fondi e di evitare che gli stessi derivino da persone fisiche o giuridiche con fini contrari all’ordinamento dello stato e che possano in qualche modo turbare l’ordine pubblico.

L’ARTICOLO 2, invece, disciplina la comunicazione dei finanziamenti provenienti dall’estero, specificandoli, al Ministero dell’Interno.

L’ARTICOLO 3 modifica, innalzandole, le pene previste dall’articolo 558 del codice penale (Induzione al matrimonio mediante inganno), per contrastare al meglio il fenomeno dei matrimoni combinati, che spesso ledono i diritti di persone minorenni o comunque molto fragili. Si intende dunque punire chiunque, con violenza o minaccia o facendo leva su precetti religiosi ovvero sfruttando una situazione di vulnerabilità, costringe altri a contrarre matrimonio, anche in un Paese estero, con la reclusione da quattro a dieci anni. Contestualmente si propone di incrementare l’aumento di pena nel caso in cui il reato sia commesso ai danni di minore d’età. In tal caso, dunque, se il reato è commesso nei confronti di persona della famiglia, o di un minore di anni diciotto, o di una persona sottoposta alla propria autorità, tutela o curatela, o a sé affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza e custodia, si propone di aumentare la pena della metà, considerato che oggi è previsto un aumento della pena fino ad un terzo. Si inseriscono, inoltre, due nuove fattispecie penali, relative all’esame obiettivo di verginità e al rilascio del certificato di verginità. È prevista la causa di giustificazione per il medico che effettua l’esame di verginità per ragioni sanitarie. Si prevede, poi, il riallineamento delle disposizioni previste per i reati di violenza sessuale, relative a circostanze aggravanti, ignoranza dell’età della persona offesa, pene accessorie e comunicazione al tribunale per i minorenni (articoli 609 ter, 609-sexies, 609-nonies, 609-decies c.p.), includendo il riferimento alle nuove fattispecie.

Con l’ARTICOLO 4 si prevede sia l’allargamento del perimetro del reato di cui all’art. 604 bis del codice penale, disponendo che sia punito anche chi propaganda idee fondate su superiorità e odio di natura religiosa, sia la possibilità, per il Prefetto, di procedere alla chiusura temporanea dei luoghi di culto e delle relative pertinenze in cui si svolgono le condotte delittuose previste nella norma citata.

L’ARTICOLO 5 reca il divieto di indumenti che coprono il volto, maschere o qualunque strumento atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in tutti i luoghi pubblici, aperti al pubblico, negli uffici pubblici o privati, nei luoghi di istruzione di ogni ordine e grado e nelle università, al fine di garantire la sicurezza pubblica.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)

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