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Disegno di legge 1430: cosa cambia per i lavoratori con malattia oncologica

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È stato approvato l’8 luglio 2025 in Senato il disegno di legge 1430 “Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche”

È stato approvato l’8 luglio 2025 in Senato il disegno di legge 1430 “Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche”, già approvato alla Camera a marzo 2025. Così ha commentato il ministro della Salute Orazio Schillaci: «L’Italia dopo la legge sull’oblio oncologico compie un altro decisivo passo in avanti a sostegno di chi affronta lunghi e complessi percorsi di cura e di riabilitazione: si mette al centro la salute assicurando a chi soffre di patologie oncologiche, invalidanti e croniche più sicurezza e stabilità professionale. Oggi diamo un altro segnale di civiltà e umanità».

Riportiamo la sintesi degli articoli più significativi. Il testo integrale è disponibile qui: DDL 1430

Art. 1 Conservazione del posto di lavoro. I lavoratori affetti da malattie oncologiche, croniche o invalidanti con invalidità pari o superiore al 74% possono richiedere fino a 24 mesi di congedo non retribuito, durante i quali conservano il posto di lavoro ma non possono svolgere alcuna attività lavorativa. Questo periodo non contribuisce all’anzianità ma può essere riscattato volontariamente ai fini previdenziali. Il congedo si può chiedere dopo aver esaurito tutte le altre assenze giustificate, e vale anche per i lavoratori autonomi, che possono sospendere l’attività fino a 300 giorni all’anno. Al rientro, il lavoratore può accedere con priorità al lavoro agile, se compatibile con le mansioni che svolge.

Art. 2 Permessi di lavoro per visite, esami strumentali e cure mediche. I lavoratori con malattie oncologiche, croniche o invalidanti con invalidità dal 74%, hanno diritto a 10 ore annue aggiuntive di permesso retribuito per visite ed esami, oltre a quanto già previsto. Lo stesso vale per i genitori lavoratori con figli minorenni nelle stesse condizioni. Durante questi permessi, è riconosciuta l’indennità per terapie salvavita e la copertura contributiva. L’indennità è anticipata dal datore di lavoro, se privato, oppure viene coperta dallo Stato nel caso del pubblico. La misura entra in vigore dal 1° gennaio 2026, con una copertura economica stabile e progressiva.

Art. 3 Creazione di un fondo per l’istituzione e il conferimento di premi di laurea intitolati alla memoria di pazienti affetti da malattie oncologiche. A partire dal 2026 viene istituito presso il MUR un fondo di 2 milioni di euro annui per assegnare premi di laurea a studenti meritevoli in discipline scientifico-sanitarie, in memoria di pazienti oncologici. I criteri e le modalità saranno definiti con un decreto ministeriale da emanare entro 90 giorni, dall’entrata in vigore della presente legge.

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