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Cosa prevede il Dpcm per l’accoglienza dei profughi ucraini

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Draghi firma il Dpcm per la protezione temporanea dei profughi dall’Ucraina. Tra le misure: il permesso di soggiorno valido per un anno e l’accesso a sanità, studio e lavoro

Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha firmato il Dpcm sulla protezione temporanea e l’assistenza per i profughi provenienti dall’Ucraina a causa della guerra. Il decreto recepisce la decisione del Consiglio Ue del 4 marzo. Tra i punti qualificanti del provvedimento: il Dpcm fissa a partire dal 4 marzo 2022 la decorrenza della protezione temporanea, con durata di un anno. I beneficiari sono gli sfollati dall’Ucraina a partire dal 24 febbraio 2022. In questa categoria rientrano non solo i residenti in Ucraina, ma anche cittadini di Paesi terzi che beneficiavano di protezione internazionale e i familiari.

Il permesso di soggiorno ha validità di un anno e può essere prorogato di sei mesi più sei, per un massimo di un anno. Consente l’accesso all’assistenza erogata dal Ssn, al mercato del lavoro e allo studio. Viene revocato, anche prima della sua scadenza, quando il Consiglio dell’Ue decide la cessazione della protezione temporanea. È la Questura l’autorità competente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione temporanea. Il provvedimento prevede anche specifiche misure assistenziali e consente ai cittadini ucraini già presenti in Italia il ricongiungimento con i propri familiari ancora presenti in Ucraina.

FIRMATA ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE: CONTRIBUTO DI 300 EURO MENSILI PER OGNI PERSONA

Il Capo del Dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, ha firmato un’ordinanza che disciplina l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione ucraina in Italia. L’ordinanza di protezione civile n.881 regola le modalità di attuazione dell’accoglienza diffusa, tramite gli avvisi di manifestazioni di interesse rivolti a enti del Terzo Settore, ai Centri di servizio per il volontariato, agli enti e alle associazioni iscritte al registro di cui all’articolo 42 del decreto legislativo n. 286 del 1998 e agli enti religiosi civilmente riconosciuti, a beneficio delle persone richiedenti la protezione temporanea. Le procedure degli avvisi di manifestazioni di interesse prevedranno forme e modalità per offrire, ai soggetti beneficiari, servizi di assistenza e accoglienza, attivabili nel limite massimo di 15mila posti.

L’ordinanza, spiega la Dire (www.dire.it), riconosce alle persone richiedenti la protezione temporanea un contributo di sostentamento pari a 300 euro mensili pro capite e, in presenza di minori, è riconosciuto un contributo addizionale mensile di 150 euro per ciascun figlio di età inferiore a 18 anni. “Questa ordinanza – ha detto il Capo Dipartimento Fabrizio Curcio – è frutto di un lavoro di squadra per attuare un modello integrato tra il Sistema di Protezione Civile e gli altri Enti, un modello innovativo che ci consentirà di mettere a sistema tutte le varie competenze”.

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