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Par condicio elezioni amministrative: le regole per stampa e web

Elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021: seggi aperti in 1.157 Comuni e nella Regione Calabria. Qui l'elenco di tutti i candidati e le liste

Elezioni amministrative 2021: pubblicate le regole per carta stampata e web utili a rispettare quanto previsto dalla legge sulla par condicio

Con la delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 265/21/CONS sono state pubblicate le Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle consultazioni per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali fissate per i giorni 3 e 4 ottobre 2021, con eventuale turno di ballottaggio fissato per i giorni 17 e 18 ottobre 2021.

La delibera in commento entra in vigore il giorno successivo a quello di apertura della campagna elettorale.

La normativa di riferimento

La normativa di riferimento in materia di par condicio è contenuta nella legge 22 febbraio 2000, n. 28. Essa disciplina i periodi di campagna elettorale che iniziano a seguito dello scioglimento delle assemblee e della convocazione dei comizi elettorali.

Il principio di fondo della cosiddetta par condicio nel settore della stampa si limita ad assicurare condizioni minime comuni a tutti i soggetti politici per l’accesso alla comunicazione politica e pubblicità elettorale (si chiamano messaggi politici elettorali). Nessuna disposizione particolare disciplina, invece, l’informazione che non ha vincoli diversi rispetto ai periodi ordinari.

Entro i 5 giorni successivi alla indizione dei comizi elettorali (giorno di inizio della campagna elettorale), gli editori di quotidiani e periodici devono rendere pubblica la propria eventuale disponibilità ad ospitare messaggi politici elettorali a mezzo di un comunicato. In tema di diffusione dei messaggi politici e elettorali su quotidiani e periodici, la legge 28/2000, all’art. 7, comma 2, prevede che tale forma di comunicazione politica sia limitata, nel periodo elettorale, alla pubblicazione di:

– annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze e discorsi;

– presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati o di singoli candidati;

– confronto fra più candidati.

Sono vietate altre forme di comunicazione politica.

A differenza di quanto accade nel settore radiotelevisivo, per l’editoria è prevista la possibilità di comunicazione politica da parte di singoli candidati.

I messaggi politici elettorali di comunicazione politica devono essere riconoscibili come tali e pubblicati in box chiaramente evidenziati e aventi caratteristiche uniformi per ciascuna testata. Devono anche recare la dicitura “messaggio elettorale” ed indicare il nome del committente del messaggio.

Comunicato preventivo per la stampa quotidiana e periodica

Gli editori di quotidiani e periodici che intendano diffondere, a qualsiasi titolo, messaggi politici elettorali, sono tenuti a dare notizia dell’offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato preventivo da pubblicare sulla testata stessa.

La pubblicazione dei messaggi politici elettorali relativi alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali potrà avvenire solo a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del comunicato preventivo e dall’adozione del documento analitico.

“Ove, in ragione della periodicità della testata, non sia stato possibile pubblicare sulla stessa, nel termine predetto, il comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione”, riporta la delibera.

La pubblicazione del comunicato preventivo costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici elettorali. In caso di mancato rispetto del termine stabilito, la diffusione dei messaggi può avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato stesso.

Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione, sia per modalità grafiche, e deve precisare le condizioni generali dell’accesso e l’indirizzo ed il numero di telefono della redazione della testata.

Il documento analitico

Presso l’indirizzo della testata dev’essere presente anche il documento analitico, consultabile su richiesta.

Il documento analitico deve contenere:

Ogni editore è tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l’accesso agli spazi in questione, nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.

Nella delibera si legge, ancora, che “i messaggi politici elettorali devono essere pubblicati in appositi spazi debitamente evidenziati, con modalità uniformi e recare la dicitura “messaggio elettorale” con l’indicazione del soggetto politico committente”.

Sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggio politico elettorale:

a) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;

b) pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;

c) pubblicazioni di confronto tra più candidati.

La disciplina relativa alla par condicio in oggetto non si applica agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati.

Testate telematiche

Pur non essendoci specifica disciplina in tema di par condicio per le testate telematiche, le testate giornalistiche online sono equiparate a quelle cartacee.

Quindi, le testate telematiche iscritte al tribunale o al Roc debbono rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti richiesti. Va pertanto pubblicato sul sito internet della testata il Comunicato preventivo e i relativi messaggi politici vanno inseriti con la dicitura “messaggio elettorale” con l’indicazione del soggetto politico committente.

I sondaggi politici ed elettorali

I sondaggi politici ed elettorali possono essere diffusi soltanto se contestualmente resi disponibili dal committente nella loro integralità e corredati della “nota informativa” sull’apposito sito web istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l’informazione e l’editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (www.sondaggipoliticoelettorali.it).

La “nota informativa” costituisce parte integrante del sondaggio, deve essere sempre evidenziata con apposito riquadro e deve contenere le seguenti indicazioni (di cui è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio):

a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;

b) il nome del committente e dell’acquirente;

c) l’estensione territoriale del sondaggio (specificare unicamente se nazionale, regionale, provinciale o comunale);

d) la consistenza numerica del campione di rispondenti, il numero o la percentuale dei non rispondenti e delle sostituzioni effettuate;

e) la data o periodo in cui è stato condotto il sondaggio;

f) l’indirizzo o il sito informatico dove è disponibile il documento completo riguardante il sondaggio.

La nota informativa deve essere pubblicata nei mezzi di comunicazione di massa, unitamente al sondaggio in forma descrittiva o sintetica, in formato elettronico, testuale, verbale e/o grafico.

Qualunque sia la forma scelta, la pubblicazione dei sondaggi deve rispettare la normativa sulla tutela della privacy e i dati devono essere pubblicati in modo tale che non si possano trarre riferimenti individuali atti a consentire il collegamento con singole persone fisiche o giuridiche.

Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto, per la tutela della par condicio, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati realizzati in un periodo antecedente a quello del divieto.

Disposizioni per l’eventuale turno di ballottaggio

Le disposizioni in materia di par condicio sono estese anche per tutto il periodo del ballottaggio. In caso di secondo turno elettorale, nel periodo intercorrente tra la prima e la seconda votazione, gli spazi di comunicazione politica e quelli relativi ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito sono ripartiti con criterio paritario tra i candidati ammessi al ballottaggio.

Il trattamento fiscale

A tutti i messaggi politici elettorali pubblicati nei 90 giorni antecedenti la data delle elezioni si applica l’aliquota IVA del 4 per cento.

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