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Decreto sostegni: al via le domande, come fare

Decreto Sostegni: il 30 marzo al via le domande. Le misure secondo la CGIA coprono dall'1,6% al 5% delle perdite dovute alle chiusure

Decreto Sostegni: il 30 marzo al via le domande. Le misure secondo la CGIA coprono dall’1,6% al 5% delle perdite dovute alle chiusure

Da domani le aziende potranno presentare la domanda per l’assegnazione delle misure previste dal  “decreto Sostegni”; il primo provvedimento di natura economica approvato dal Governo Draghi per fronteggiare la crisi pandemica: una misura, fa sapere la CGIA, che non ha sicuramente riscosso un grande entusiasmo, soprattutto tra le imprese di piccola dimensione, anche del nostro territorio.

I contributi a fondo perduto che riceveranno  le attività che hanno perso oltre il 30% del fatturato mensile medio 2020 su quello registrato nel 2019 sono ancora poca cosa. In buona sostanza andranno a coprire tra l’1,6 e il 5% delle perdite subite l’anno scorso. Se alle attività che fatturano molto gli aiuti saranno molto esigui, ai piccoli le cose andranno solo un po’ meglio.

Dopo questa misura che il governo Draghi ha ereditato dall’esecutivo precedente, c’è ora la necessità di cambiare registro. Oltre a rimborsare in misura maggiore le perdite subite, bisogna  compensare anche una buona parte dei costi fissi, così come fanno in Francia e in Germania che da mesi hanno recepito le nuove disposizioni introdotte  dall’UE in materia di aiuti di stato alle imprese. Se i nuovi indennizzi saranno stanziati con intervalli regolari almeno fino alla fine di quest’anno –  come ha assicurato nei giorni scorsi il ministro dell’Economia Franco – possiamo ancora salvare il salvabile. Altrimenti, rischiamo una chiusura generalizzata di tante botteghe  artigiane e di piccoli negozi commerciali che provocherà la desertificazione delle nostre città.

Lo scenario, sebbene sempre a tinte molto fosche, presenta  qualche leggero sprazzo di luce.

“Grazie anche alla nostra azione sindacale realizzata in sede di stesura della legge di Bilancio 2021 – concludono dalla CGIA – con il decreto Sostegni  è stata aumentata la disponibilità economica del fondo che consentirà agli artigiani, ai commercianti e ai lavoratori autonomi di beneficiare di uno sconto contributivo Inps pari a  3 mila euro per l’anno in corso, purché questi operatori abbiano registrato un calo di fatturato 2020 su 2019 di almeno il 33% e che nel 2019 abbiano dichiarato un reddito complessivo inferiore ai 50 mila euro. Un aiuto non di poco conto, soprattutto nei riguardi di tantissimi piccoli artigiani che sono sempre più a corto di liquidità e faticano ad arrivare alla fine del mese”.

Per un bar che nel 2019 ha fatturato 90 mila euro e l’anno scorso ha perso il 50% del fatturato, l’importo che gli verrà riconosciuto con il decreto sostegni sarà di 2.250 euro, praticamente il 5% della perdita di fatturato.

Una agenzia di viaggi che nel 2019 ha registrato un fatturato di 200 mila euro e l’anno successivo ha subito una calo del fatturato dell’80%, gli verrà riconosciuto  6.667 euro di rimborso, pari al 4,2% della perdita di fatturato.

Un albergo che nel 2019 ha fatturato 500 mila euro e nel 2020 ha visto contrarsi lo stesso del 60%, riceverà 10 mila euro, pari al 3,3% delle perdite.

Una piscina o palestra con un fatturato di 2 milioni di euro e un calo del medesimo registrato nel 2020 del 75%, “porterà” a casa 37.500 euro. Cifra che ammonta al 2,5% della perdita subita.

Una azienda tessile con un fatturato 2019 di 7 milioni di euro e una perdita avvenuta nel 2020 del 35%, gli verrà riconosciuto un indennizzo di 40.833 euro. Importo, quest’ultimo, che coprirà l’1,6% delle perdite.

Come fare la domanda

Ecco le regole per richiedere e ottenere il nuovo contributo a fondo perduto a favore delle imprese e delle partite Iva colpite dalle conseguenze economiche dell’emergenza epidemiologica “Covid-19”.

La procedura è semplice: a partire dal 30 marzo e fino al 28 maggio le richieste andranno inviate all’Agenzia delle Entrate, anche avvalendosi di un intermediario, tramite i canali telematici dell’Agenzia o mediante la piattaforma web messa a punto dal partner tecnologico Sogei, disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet. L’orario di apertura del canale sarà comunicato dalle Entrate sul proprio sito istituzionale con un’apposita comunicazione.  Il contributo arriverà direttamente sul conto corrente indicato nella richiesta o, a scelta irrevocabile del contribuente, potrà essere utilizzato come credito d’imposta in compensazione. Due i requisiti per accedere al sostegno: aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro e aver registrato nel 2020 un calo mensile medio del fatturato e dei corrispettivi rispetto al 2019 di almeno il 30%.

Come richiedere il contributo, la procedura web delle Entrate – Il nuovo bonus a fondo perduto potrà essere richiesto compilando online un modulo da presentare a partire dal 30 marzo 2021 e non oltre il 28 maggio 2021, sempre via web. Il contribuente potrà avvalersi degli intermediari che ha già delegato per il suo Cassetto fiscale o per il servizio di consultazione delle fatture elettroniche e sarà possibile accedere alla procedura con le credenziali Spid, Cie o Cns oppure Entratel dell’Agenzia.

Per ogni domanda, il sistema dell’Agenzia effettuerà delle verifiche e rilascerà delle ricevute al soggetto che ha trasmesso l’istanza. In particolare, in caso di esito positivo, le Entrate comunicheranno l’avvenuto mandato di pagamento del contributo (o il riconoscimento dello stesso come credito d’imposta nel caso di tale scelta) nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” – sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”, accessibile al soggetto richiedente o al suo intermediario delegato.

A chi spetta il contributo – Come indicato dal “Decreto Sostegni”, il nuovo contributo a fondo perduto può essere richiesto dai soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione e di reddito agrario, titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel Territorio dello Stato, che nel secondo periodo di imposta precedente al periodo di entrata in vigore del decreto (per la gran parte dei soggetti si tratta dell’anno 2019) abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a 10 milioni di euro. Inoltre, il contributo spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali. Sono invece esclusi dalla fruizione del bonus i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del Decreto (23 marzo 2021) o che abbiano attivato la partita Iva successivamente (a partire dal 24 marzo 2021), gli enti pubblici (art. 74 del TUIR), gli intermediari finanziari e le società di partecipazione (art. 162-bis del Tuir).

I requisiti per ottenere il Bonus – I requisiti per avere il bonus sono due. Il primo consiste nell’aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro. Il secondo requisito da soddisfare è che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019. Il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi per i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019, sempre che rispettino il presupposto del limite di ricavi o compensi di 10 milioni di euro.

Come si calcola il contributo? – L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2019 secondo questo schema riassuntivo:

È comunque garantito un contributo minimo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. L’importo del contributo riconosciuto non può in ogni caso superare 150.000 euro.

Il nuovo contributo a fondo perduto, come i precedenti bonus, è escluso da tassazione sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’Irap e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.

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