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Lavoratori fragili: assenza per Covid equiparata a ricovero

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Covid e lavoratori fragili: da gennaio 2021 l’assenza torna a essere equiparata al ricovero ospedaliero. Ecco il chiarimento da parte dell’INPS

Ora è ufficiale: per i lavoratori dipendenti in possesso di certificazione di malattia riportante l’indicazione di fragilità l’assenza del servizio è equiparata al ricovero ospedaliero.
Come abbiamo già avuto modo di vedere, il comma 481 dell’Art. 1 della Legge di Bilancio 2021 è intervenuto nello scenario normativo con una fondamentale proroga di quanto previsto dall’Art. 26 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (e successive modificazioni) in materia di tutela della malattia per i lavoratori privati posti in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria, con sorveglianza attiva, e per i lavoratori fragili. Ora, con il Messaggio n. 171 del 15 gennaio 2021 l’INPS fornisce indicazioni sulle novità introdotte.

PLATEA DEGLI INTERESSATI
Il primissimo chiarimento, con richiamo al Messaggio INPS n. 2584 del 24 giugno 2020, riguarda il fatto che le tutele in questione interessano la sola categoria dei lavoratori dipendenti, con esclusione quindi dei lavoratori iscritti alla Gestione separata istituita presso l’INPS ai sensi dell’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

IL DETTAGLIO DEI PERIODI INTERESSATI DAL COMMA 2
L’Osservatorio Malattie Rare ha già avuto modo di sollevare la questione del “buco” di tutela dei lavoratori fragili causato dalla mancanza di proroga di quanto previsto dai commi 2 e 2-bis dell’Art. 26 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (e successive modificazioni). L’assenza giustificata ed equiparata a ricovero ospedaliero per i lavoratori maggiormente a rischio (cosiddetti fragili), infatti, era stata prorogata fino al 15 ottobre 2020 dall’articolo 26, comma 1-bis, del Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020 – convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 126 del 13 ottobre 2020 – e poi mai più ripresa dalle disposizioni precedenti, fino, appunto, alla Legge di Bilancio del 30 dicembre 2020.

Il Messaggio INPS conferma l’intervallo di copertura dell’agevolazione precisando che il legislatore ha introdotto un nuovo periodo di tutela decorrente dal 1° gennaio 2021 fino al 28 febbraio 2021 e che, invece, per l’anno 2020 rimane confermata la possibilità di riconoscere la tutela in argomento per periodi di assenza dal lavoro compresi tra il 17 marzo 2020 e il 15 ottobre 2020, come illustrato nel Messaggio n. 4157 del 9 novembre 2020.

MESSAGGIO INPS N. 4157 DEL 9 NOVEMBRE 2020
Rispetto al dettaglio del provvedimento il Messaggio 171/2021 richiama il Messaggio 4157/2021 ricordando che la tutela prevede l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero per i lavoratori in possesso di certificazione di malattia riportante l’indicazione della condizione di fragilità, con gli estremi della documentazione relativa al riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero della condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, attestata dagli organi medico-legali delle Autorità sanitarie locali territorialmente competenti (n.d.r: le precisazioni su chi e come può rilasciare il certificato sono contenute nel Messaggio INPS n. 2584 del 24 giugno 2020, già illustrato a questo link).

Il Messaggio 171/2021, inoltre, ribadisce che l’equiparazione per i lavoratori privati aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia comporta il riconoscimento della prestazione economica e della correlata contribuzione figurativa entro i limiti del periodo massimo assistibile, previsto dalla normativa vigente per la specifica qualifica e il settore lavorativo di appartenenza.

COMMA 2-BIS E SMART WORKING
Da ultimo, il Messaggio sottolinea che la Legge di Bilancio ha contestualmente prorogato al 28 febbraio 2021 anche la previsione del comma 2-bis dell’articolo 26 del Decreto Cura Italia – in precedenza valida solo per il periodo dal 16 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 – che stabilisce, per i lavoratori fragili, lo svolgimento di norma della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Volendo, dunque, fare un riepilogo dei periodi di validità delle due differenti tutele – assenza giustificata e garanzia di smart working – otteniamo quanto segue:

• assenza equiparata a ricovero ospedaliero (con apposito certificato): 17 marzo – 15 ottobre 2020 (ai sensi di DL n. 18/2020, cosiddetto Cura Italia, con proroga inserita nel DL n. 104/2020) + 1 gennaio – 28 febbraio 2021 (ai sensi della Legge n. 178/2020, ovvero Legge di Bilancio);

• diritto allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di smart working: 17 marzo 2020 – 28 febbraio 2021, senza soluzione di continuità.

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