Site icon Corriere Nazionale

Pensioni e assegni sociali: cambiano gli importi

inps

Revisionati gli importi delle pensioni e assegni sociali per il 2021: ecco cosa cambia con la circolare INPS n. 148 del 18 dicembre 2020

Con la circolare n. 148 del 18 dicembre 2020, l’INPS descrive i criteri e le modalità applicative della rivalutazione delle pensioni e assegni sociali e l’impostazione dei relativi pagamenti. Inoltre, l’Istituto dettaglia le modalità gestionali delle prestazioni di accompagnamento e pensione per il 2021. Come ogni anno, infatti, le pensioni e tutte le prestazioni di carattere assistenziale sono state revisionate e rivalutate in base al costo della vita e all’inflazione.

PENSIONI SOCIALI E ASSEGNI SOCIALI

L’assegno sociale è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei cittadini italiani di età superiore ai 65 anni e 7 mesi che si trovano in condizioni economiche particolarmente disagiate con redditi non superiori alle soglie previste annualmente dalla legge. Ha sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la pensione sociale.

Come già stabilito dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro, del 16 novembre 2020, l’aumento di perequazione automatica per pensioni e assegni sociali è fissato allo 0,5%, per il 2020 in via definitiva mentre per il 2021 in via provvisoria.

Riprendiamo di seguito il contenuto della tabella inserita all’interno del punto 3.1 della Circolare, contenente i valori definitivi per il 2020 e provvisori per il 2021, oltre ai relativi limiti reddituali personali e coniugali.

PENSIONE SOCIALE
Decorrenza 1° gennaio 2020
Importo mensile: 379,33 €
Importo annuo: 4.931,29 €
Decorrenza 1° gennaio 2021
Importo mensile: 379,33 €
Importo annuo: 4.931,29 €

LIMITI REDDITUALI*
Decorrenza 1° gennaio 2020
Personale: 4.931,29 €
Coniugale: 16.990,47 €
Decorrenza 1° gennaio 2021
Personale: 4.931,29 €
Coniugale: 16.990,47 €

ASSEGNO SOCIALE
Decorrenza 1° gennaio 2020
Importo mensile: 460,28 €
Importo annuo: 5.983,64 €
Decorrenza 1° gennaio 2021
Importo mensile: 460,28 €
Importo annuo: 5.983,64 €

LIMITI REDDITUALI*
Decorrenza 1° gennaio 2020
Personale: 5.983,64 €
Coniugale: 11.967,28 €
Decorrenza 1° gennaio 2021
Personale: 5.983,64 €
Coniugale: 11.967,28 €

* Se il titolare e/o il coniuge possiedono redditi, l’importo della prestazione viene corrispondentemente ridotto.

PRESTAZIONI A FAVORE DI MUTILATI, INVALIDI CIVILI, CHIECHI CIVILI E SORDOMUTI (categoria 044-INVCIV)

La stessa misura di perequazione, ovvero lo 0,5% definitivo per l’anno 2020 e previsionale per il 2021, è stata applicata anche alle pensioni e agli assegni a favore di mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti.

Il limite di reddito per il diritto alle pensioni destinate a mutilati, invalidi civili totali e sordomuti sono rimasti invariati; quello per il diritto all’assegno mensile degli invalidi parziali e delle indennità di frequenza è uguale a quello stabilito per la pensione sociale.

Di seguito quanto previsto dalla tabella riepilogativa, inserita al punto 3.2 della Circolare.

LIMITE DI REDDITO ANNUO PERSONALE
Invalidi totali, ciechi civili, sordomuti
Decorrenza 1° gennaio 2020: 16.982,49 €
Decorrenza 1° gennaio 2021: 16.982,49 €
Invalidi parziali, minori
Decorrenza 1° gennaio 2020: 4.931,29 €
Decorrenza 1° gennaio 2021: 4.931,29 €

IMPORTO MENSILE
Invalidi, sordomuti
Decorrenza 1° gennaio 2020: 287,09 €
Decorrenza 1° gennaio 2021: 287,09 €
Ciechi parziali
Decorrenza 1° gennaio 2020: 213,08 €
Decorrenza 1° gennaio 2021: 213,08 €
Ciechi assoluti
Decorrenza 1° gennaio 2020: 310,48 €
Decorrenza 1° gennaio 2021: 310,48 €

PRESTAZIONI DI INVALIDITÀ CIVILE SOGGETTE A REVISIONE SANITARIA

Riprendendo quanto già previsto dall’Art. 25 comma 6-bis del DL n. 90 del 24 giugno 2014, il punto 10.1 della Circolare conferma che durante il periodo di attesa delle eventuali visite di revisione, oltre al relativo tempo di verifica, i minorati civili e le persone con handicap, in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità, conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura.

Di conseguenza, per tutti quelli di cui risulti memorizzata nel database INPS la data della visita di revisione, la corresponsione delle prestazioni economiche non verrà mai interrotta, neanche in caso di discrepanza temporale tra scadenza e visita di rinnovo/rivalutazione.

INDENNITÀ A FAVORE DEI LAVORATORI AFFETTI DA PARTICOLARI PATOLOGIE

Le indennità destinate ai lavoratori affetti da talassemia major (malattia di Cooley) e drepanocitosi – già previste dal comma 1 dell’Art. 39 della Legge 448/2001 – e quelle in favore dei lavoratori affetti da talassodrepanocitosi e talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea – già previste dal comma 131 dell’Art. 3 della Legge 350/2003 – sono state rinnovate anche per il 2021.

Le stesse, come indicato dal punto 10.2 della Circolare, sono liquidate come prestazioni di categoria INVCIV con fascia 70,71,72 e 73.

TRASFORMAZIONE DELLE PENSIONI D’INVALIDITÀ CIVILE IN ASSEGNO SOCIALE

Il punto 10.3 della Circolare chiarisce che il requisito anagrafico per il diritto all’assegno sociale, in conversione della pensione di inabilità civile, dell’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali e della pensione non reversibile ai sordi, dal 1° gennaio 2021 dal 31 dicembre 2022 è pari a 67 anni.

Ai sensi del comma 4 dell’Art. 18 della Legge 111/2011, infatti, l’età di conversione deve essere aggiornata annualmente sulla base delle variazioni di aspettativa di vita.

Conseguentemente, in occasione del rinnovo sono state ricalcolate, attribuendo l’importo dell’assegno sociale a decorrere dal mese successivo al compimento dell’età prevista, le prestazioni spettanti a invalidi civili e sordomuti che compiono 67 anni entro il 30 novembre 2021 e per i quali risultino memorizzati negli archivi i dati reddituali necessari all’accertamento del diritto e della misura dell’assegno sociale.

Per le pensioni per cui non sono presenti le informazioni reddituali, il compito di reperimento dei dati mancanti e comunicazione all’INPS è demandato alle Strutture territoriali.

PRESTAZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO A PENSIONE

Il punto 11 della Circolare ricorda che le prestazioni di accompagnamento alla pensione, corrisposte ai sensi degli Artt. 3 e 4 della Legge 92/2021, tra cui anche l’APE Sociale, non avendo natura pensionistica conservano per tutta la loro durata l’importo stabilito alla decorrenza.

Per quanto riguarda il calendario dei pagamenti, infine, la Circolare conferma le tempistiche già consolidate. Anche per il 2021, dunque, l’accredito avverrà il primo giorno bancabile di ogni mese, o il giorno successivo in caso di festività, con un unico mandato di pagamento. Fa eccezione solo gennaio, per cui il pagamento è stato effettuato il secondo giorno del mese.

Exit mobile version