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Scadenze fiscali: il nuovo calendario del 2021

Il calendario 2022 delle scadenze fiscali dopo i Decreti Ristori e il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020

Il calendario 2021 delle scadenze fiscali dopo i Decreti Ristori e il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020

Nell’intervenire sulle scadenze fiscali di alcuni versamenti dell’anno in corso, i decreti Ristori (D.L. n. 137/2020), Ristori bis (D.L. n. 149/2020) e Ristori quater (D.L. n. 157/2020) ne hanno disposto la sospensione fino ai primi mesi del 2021. L’anno prossimo, peraltro, cambieranno anche altre scadenze tributarie, per effetto delle novità introdotte dal decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020. Qual è il quadro dei prossimi appuntamenti?

Acconti IRPEF, IRES e IRAP 2020

Una prima proroga, disposta dai decreti Ristori bis e Ristori quater, riguarda la seconda o unica rata degli acconti IRPEF, IRES e IRAP 2020, il cui termine di versamento è prorogato dal 30 novembre al 10 dicembre 2020. Tuttavia, il decreto Agosto (D.L. n. 104/2020) ha previsto il rinvio del termine di versamento della seconda rata degli acconti d’imposta dal 30 novembre 2020 al 30 aprile 2021 a favore dei soggetti che, nel primo semestre 2020, hanno subìto una riduzione di almeno il 33% del fatturato rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019.

Sul differimento – riconosciuto a coloro che, allo stesso tempo, esercitino attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e dichiarino ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569,00 euro – è intervenuto il decreto Ristori bis che ne ha esteso l’applicazione, indipendentemente dalla dimostrazione dell’intervenuta riduzione del 33% del fatturato, ai:

Un’analoga proroga al 30 aprile 2021 è stata prevista dal decreto Ristori quater:

Scadenze fiscali: versamenti che scadono nel mese di novembre 2020

Il decreto Ristori bis ha, inoltre, previsto, indipendentemente da riduzioni del fatturato o dei corrispettivi, la sospensione dei versamenti che scadono nel mese di novembre 2020 relativi all’IVA, alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale all’IRPEF, operate in qualità di sostituti d’imposta.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021, oppure mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

La sospensione è disposta a favore dei:

Versamenti che scadono nel mese di dicembre 2020

Il decreto Ristori quater ha, inoltre, previsto la sospensione dei termini di versamento delle ritenute alla fonte, dell’IVA e dei contributi previdenziali e assistenziali, oltre che dei premi per l’assicurazione obbligatoria, che scadono nel mese di dicembre 2020 per tutti i contribuenti che hanno subìto una riduzione del fatturato di almeno il 33% nel mese di novembre. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 16 marzo 2021, anche a rate.

La stessa sospensione è estesa anche a tutti i contribuenti che hanno intrapreso l’attività dopo il 30 novembre 2019, nonché ai contribuenti che, indipendentemente dagli altri requisiti, esercitano le attività economiche sospese nel territorio nazionale, che esercitano le attività dei servizi di ristorazione nelle zone rosse e arancioni, oppure che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 del decreto Ristori bis, ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator nelle zone rossi.

Contributi previdenziali e assistenziali

Oggetto di sospensione sono anche i versamenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, rispetto ai quali il decreto Ristori ha previsto la sospensione, per i versamenti in scadenza il 16 dicembre 2020, riferiti al mese di novembre, per i datori di lavoro operanti nei settori interessati dalle limitazioni introdotte dal D.P.C.M. 24 ottobre 2020.

Con il successivo decreto Ristori bis è stato stabilito che la sospensione opera per i datori di lavoro la cui sede operativa è ubicata nel territorio dello Stato, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 al decreto, fermo restando che i premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL dovevano essere regolarmente versati entro il 16 novembre 2020.

I contributi sospesi dovranno essere versati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 marzo 2021, ovvero mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

Dichiarazioni dei redditi e pace fiscale

Il decreto Ristori quater ha, inoltre, previsto che:

Certificazione unica

Passando ad esaminare le ulteriori scadenze fiscali per l’anno 2021, il decreto collegato alla legge di Bilancio 2020 ha previsto che, a decorrere dal 2021, il termine per la consegna al contribuente della Certificazione Unica è anticipato dal 31 al 16 marzo.

Dichiarazione precompilata

Ai fini della precompilazione della dichiarazione dei redditi, i sostituti d’imposta devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate le certificazioni delle somme e dei valori corrisposti utilizzando il modello di Certificazione Unica. A decorrere dal 2021, il decreto collegato alla legge di Bilancio 2020 ha disposto che il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche è differito dal 7 al 16 marzo e, sempre dal 2021, viene prorogato:

Le scadenze relative all’IVA

Infine, riguardo alle scadenze relative all’IVA, il saldo a debito relativo all’anno 2020 potrà essere versato, in un’unica soluzione, entro il 16 marzo 2021, oppure entro il termine previsto per le imposte sui redditi, corrispondendo gli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese che decorre dal 16 marzo 2021 e la maggiorazione dello 0,4%, calcolata sull’importo del saldo IVA aumentato degli interessi, qualora il soggetto passivo si avvalga della facoltà di effettuare il versamento entro i 30 giorni successivi al termine previsto ai fini delle imposte sui redditi.

Il saldo IVA può essere versato in forma rateale, con l’interesse dello 0,33% mensile e con l’ultima rata nel mese di novembre 2021.

La dichiarazione IVA annuale relativa all’anno 2020 dovrà essere presentata tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2021, ma i soggetti passivi che effettuano la comunicazione delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre con la dichiarazione IVA dovranno presentare quest’ultima entro il 1° marzo 2021 (cadendo il 28 febbraio 2021 di domenica).

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