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Diritto d’autore e copyright spiegati in un video

Cisac Violazione diritti d’autore, la Corte di Cassazione dà ragione ai Provider: trasportano solo dati. La colpa è delle piattaforme

Il diritto d’autore e il copyright spiegati in un video: le leggi che tutelano la proprietà intellettuale e la differenza rispetto al brevetto

Nel diritto si definisce proprietà intellettuale quell’insieme di principi giuridici che mirano alla tutela delle opere dell’inventiva e dell’ingegno umano. La legge non solo attribuisce a creatori e inventori un vero e proprio monopolio nello sfruttamento delle loro creazioni, ma dà loro anche degli strumenti legali per tutelarsi da eventuali utilizzi a scopo di lucro da parte di soggetti non autorizzati.

Non è necessario che l’opera sia registrata o depositata e neanche pubblicata: se l’autore può dimostrarne la paternità con data certa, può esercitare i suoi diritti nei confronti di terzi che se ne avvalgano successivamente. Chi scrive un libro o compone una canzone, chi produce in qualsiasi forma un’opera dell’ingegno è colui che ha il diritto di rivendicarne la paternità, renderla pubblica o meno, consentire o negare un suo utilizzo o una sua modificazione, riceverne il compenso.

L’autore di un’opera creativa ha dunque diritti morali e diritti patrimoniali (diritti di utilizzazione economica e dunque anche di eventuale riproduzione e vendita, ovvero Copyright). Questi diritti nascono in modo automatico con la creazione dell’opera: l’art. 2576 del codice civile e l’art. 6 della legge sul diritto d’autore dispongono che il titolo originario dell’acquisto del diritto d’autore è costituito dalla “creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale“.

La differenza tra il diritto d’autore e il brevetto

Il brevetto protegge l’idea nel suo complesso affinché altri (non autorizzati) non possano copiarla o sfruttarla indebitamente. Il diritto d’autore protegge solo l’espressione di quell’idea o insieme di idee, nella forma specifica di un testo, un’immagine, una composizione di suoni o un video… Non è lecito riprodurre senza autorizzazione l’opera, ma è lecito esporre o riutilizzare le stesse idee per commentarle o per rielaborarle in un’altra opera creativa (non lo è però riscrivere un romanzo cambiando nome ai personaggi o realizzare un film basato su un libro senza averne acquistato i diritti).

Da quando esiste il Diritto d’autore?

Il nostro Copyright affonda le radici in epoca antica e la sua formazione risale ad almeno duemila anni fa. Solo dopo la nascita dell’attività editoriale si è però sentita l’esigenza di riconoscere i diritti di sfruttamento dell’opera all’autore. Questo perché si è creata una distinzione tra l’opera originaria e le sue riproduzioni circolanti in gran numero, che davano luogo alla produzione di ricchezza. Fintanto che l’opera esisteva in uno o pochi esemplari, era di fatto nella disponibilità dell’autore, che traeva il suo sostentamento dai compensi dei committenti, dai governanti, dai nobili, da chi lo ospitava e manteneva per godere della sua creatività: non esisteva la necessità di tutelare lo sfruttamento economico dell’opera ‘al di fuori’ di quel contesto produttivo. In alcuni classici si ritrova il racconto di episodi di plagio: essendo gli autori molto rispettati, il plagio era punito e sono riferiti provvedimenti di allontanamento dalla città o comunque dalla comunità di chi se ne era reso colpevole.

Nell’Antica Grecia non si ritrovano norme che vietassero la riproduzione delle opere, anche se era vietato e condannato l’attribuirsi indebitamente la paternità di un’opera altrui. Vi era comunque una distinzione tra opere letterarie e opere dell’arte figurativa. Nell’antica Roma era analogamente difesa la paternità dell’opera e l’autore aveva il diritto di non renderla pubblica. Tuttavia, per le opere pubblicate, per mezzo di una lettura in pubblico, di un manoscritto o di una rappresentazione, non vi era tutela dello sfruttamento economico a favore dell’autore e chiunque poteva riprodurla e utilizzarla liberamente, essendo i diritti collegati al supporto materiale e al suo possessore. Il costo per la copiatura di un testo era elevatissima e un’opera figurativa era riproducibile solo da un altro artista: questo escludeva che si riproducesse per sfruttamento economico ed escludeva che l’autore avesse interesse a proteggere il suo diritto esclusivo alla riproduzione e vendita delle copie.

Caduto l’Impero romano la cultura visse racchiusa nell’alveo dei monasteri, delle corti o di ambienti comunque circoscritti, il problema della proprietà intellettuale e del diritto d’autore non si pose. Le prime officine di scrittura che procedevano alla riproduzione manuale di copie per soddisfare le esigenze ad esempio delle Università, diedero vita al mercato di opere letterarie. Con l’invenzione del procedimento di stampa, intorno al 1455, attribuita a Johann Gutemberg, si ebbe una vera rivoluzione delle possibilità di riproduzione e circolazione dell’opera letteraria, ma gli effetti si videro solo molto tempo dopo, sia perché inizialmente il procedimento era usato solo per riprodurre testi antichi, sia perché la popolazione era in larghissima maggioranza analfabeta e dunque il mercato estremamente limitato.

A Venezia, nella seconda metà del XV secolo, venne riconosciuto agli editori e stampatori il ‘privilegio’ di riproduzione a stampa delle opere, dal 1517 in poi ‘pro libris et operis novis’: è una prima forma rudimentale di protezione del diritto di proprietà intellettuale, che tuttavia solo in seguito vide riconoscere anche agli autori la facoltà di prestare o negare il consenso alla pubblicazione e riproduzione, introducendo la possibilità anche per loro di sfruttamento economico delle opere. Questo perché inizialmente era l’invenzione stessa del procedimento di stampa a essere considerata meritevole di tutela e il privilegio era un mezzo per promuoverne la diffusione, proteggendo l’investimento imprenditoriale dello stampatore in tecnologia e sapere.

Dobbiamo arrivare al 1709, in Inghilterra, per rintracciare la prima tutela normativa organica: il Copyright, ossia il diritto di copia, all’interno di un documento, lo Statuto della Regina Anna. Oltre 80 anni dopo, negli Stati Uniti, viene approvata la legge federale che regola la materia in modo analogo, mentre il primo vero riconoscimento della proprietà letteraria e artistica si ebbe con la legislazione francese rivoluzionaria del 1791 e poi del 1793. In Italia le norme varate nei diversi Stati esistenti erano eterogenee e di limitata applicazione: solo nel 1840 la Toscana, lo Stato sardo e l’Austria stipularono una convenzione per creare un comune quadro di protezione. Nel 1865 si ebbe dopo l’unificazione la prima legge italiana, recepita nel testo unico 19 settembre 1881 n.1012 e sostituita nel 1925 da un nuovo provvedimento.

La legge tuttora vigente è la n.633 al 22 aprile del 1941 e del regolamento del 18 giugno 1942 n.1369, mentre le disposizioni sul diritto d’autore si trovano nel nostro Codice civile del 1942 agli articoli 2575-2583.

I recenti interventi, soprattutto a livello comunitario, il nostro dispositivo si è aggiornato e in parte uniformato al contesto europeo incontrando la necessità di includere nella protezione le nuove forme di produzione intellettuale, le nuove metodologie e nuovi supporti di diffusione, nonché naturalmente contrastare le nuove forme di pirateria, in costante evoluzione di pari passo con la tecnologia.

La digitalizzazione ha cambiato produzione, consumo e riproduzione delle opere

Con l’avvento dei computer e della Rete le opere si sono staccate dal supporto fisico dematerializzandosi. Oggi le opere sono prodotte in formato elettronico e parimenti scambiate, pubblicate e piratate. Il costo si è abbattuto, la distribuzione è molto più facile e veloce, ma il controllo a tutela del diritto d’autore è ancora più difficile, anche perchè si verifica lo scambio ‘peer to peer’ in forma ampiamente diffusa. Frontiere e dogane sono divenute dunque barriere inesistenti alla libera circolazione, potremmo dire ‘nel bene e nel male’.

Le leggi operano in ambiti geografici ben delimitati e può essere molto difficile controllare la circolazione dell’opera e perseguire le violazioni del Copyright commesse fuori da quegli ambiti, ma i cui effetti si riflettono anche al loro interno. La sfida per il legislatore è diventata quella di trovare soluzioni adeguate alle nuove modalità di circolazione illegale, nazionale e internazionale, delle opere.

Una prima forma di protezione dell’odierno Copyright, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) è datata 1886 quando venne firmata la Convenzione di Berna che diede vita all’Unione per la protezione dei diritti degli esecutori, interpreti e produttori fonografici; alla fine degli anni ’80 si arrivò ai due trattati WIPO, da cui derivano lo statunitense Digital Millennium Copyright Act e contestualmente in Europa la Direttiva 2001/29/CE. Iniziative che hanno permesso sia di garantire una protezione efficace dei diritti di proprietà intellettuale, ma anche di non intralciare la circolazione delle opere sul mercato internazionale. La sfida però è ancora aperta…

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