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Agenzia europea vieta DBNPA in alimenti e mangimi

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L’Agenzia europa per i prodotti chimici ha vietato l’utilizzo della sostanza attiva DBNPA per i prodotti di tipo 4 come alimenti e mangimi

Il comitato sui biocidi (BPC) dell’ECHA (l’Agenzia europa per i prodotti chimici, presieduta dal tedesco Erik van de Plassche), riunitosi ad Helsinki il 25 al 26 giugno 2019, ha adottato un parere in cui si conclude sostenendo che l’utilizzo della sostanza attiva DBNPA (nome chimico: 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide) non debba essere approvato per i prodotti dell’area di alimenti e mangimi.

L’opinione del comitato è che questo principio attivo abbia proprietà di interferenza endocrina e, pertanto, soddisfi i criteri di esclusione. Quindi l’utilizzo del DBNPA non può essere approvato per i prodotti di tipo 4, a meno che ricorrano le condizioni per l’applicazione di una delle seguenti deroghe previste nel Regolamento sui biocidi:

La possibilità o meno di applicare una deroga ai criteri di esclusione non rientra comunque nelle competenze del BPC.

Il BPC ha inoltre adottato pareri positivi a sostegno dell’autorizzazione da parte dell’Unione per:

Insieme agli Stati membri dell’UE, la Commissione adotterà la decisione finale in merito all’approvazione delle sostanze attive e all’autorizzazione da parte dell’Unione per i pesticidi.

I pareri saranno disponibili sul sito Internet dell’ECHA prossimamente. Il prossimo incontro si terrà nell’ottobre 2019.

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