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Fatturazione a 28 giorni, il rimborso imposto da Agcom è integrale

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Le compagnie telefoniche devono immediatamente ritirare gli aumenti delle tariffe annunciati da Aprile

Codacons: “Il limite dei 15 giorni per i rimborsi che circola sui social è una bufala”

Dopo la proposta avanzata ieri dall’Agcom agli operatori telefonici di rimborsare gli utenti per la discussa fatturazione a 28 giorni attraverso “giorni gratis in bolletta”, si stanno moltiplicando in queste ore sul web le fake news che creano allarme e generano confusione nei consumatori che attendono 500 milioni di rimborsi.

In particolare il Codacons segnala la “bufala” che circola oggi su alcuni siti, secondo cui il rimborso chiesto dall’Agcom sarebbe limitato a soli 15 giorni, circostanza assolutamente non vera e smentita dalla stessa Autorità.

“Non esiste alcun limite temporale agli indennizzi e gli utenti, sulla base della proposta dell’Agcom, avranno diritto al rimborso per tutti i giorni erosi a partire dal 23 giugno 2017, data in cui l’Agcom dichiarò l’obbligatorietà della bolletta mensile” spiega il Presidente Carlo Rienzi.

“La proposta dell’Autorità è ancor di più valida se si considera che, grazie ad essa, i clienti delle società telefoniche potranno migrare verso altri operatori senza dover attendere la decisione del Tar sui rimborsi prevista per ottobre, e potranno così cambiare gestore evitando gli aumenti delle tariffe che scatteranno ad aprile” aggiunge.

“Per tale motivo le compagnie telefoniche devono accettare la proposta dell’Agcom, che evita loro qualsiasi difficoltà tecnica nell’adempimento degli ordini dell’Autorità e consente di far valere in modo automatico i diritti degli utenti” conclude Rienzi.

Sui rimborsi per la fatturazione a 28 giorni è intervenuta oggi con una nota anche la stessa Agcom: “Con riferimento ad alcuni articoli apparsi sui mezzi d’informazione relativamente alle ulteriori diffide notificate agli operatori di telefonia fissa, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni precisa quanto segue. Nelle delibere assunte (112, 113, 114, 155/18/CONS) e pubblicate sul proprio sito web viene chiaramente indicato che la decorrenza delle fatture emesse dopo il ripristino della cadenza mensile dovrà essere posticipata di un numero di giorni corrispondente a quelli indebitamente erosi a causa del passaggio alla fatturazione a 28 giorni, a partire dal 23 giugno 2017, ovvero dalla data successiva di sottoscrizione del contratto”.

“Non risponde dunque alla decisione adottata dal Consiglio dell’Autorità quanto riportato da alcuni organi di stampa, secondo cui esisterebbe un limite massimo di 15 giorni per il reintegro spettante agli utenti. Restano ovviamente impregiudicati i rimborsi, su cui dovrà pronunciarsi il TAR del Lazio, spettanti a quegli utenti che risulteranno aver cambiato operatore successivamente alla predetta data del 23 giugno 2017” conclude l’Autorità.

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