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Cambiano i nomi delle specie ittiche di interesse commerciale

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Nuovo elenco definitivo per le specie ittiche di interesse commerciale

Firmato il decreto che migliora etichettatura e tracciabilità

Abrogato il decreto ministeriale del 31 gennaio 2008

ROMA – Decine di specie ittiche di interesse commerciale cambiano nome dopo la firma del decreto che adempie agli obblighi unionali previsti dall’art. 37 “Denominazione commerciale” del Reg.(UE) n. 1379/2013. è quanto fa sapere il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Viene abrogato così il decreto ministeriale del 31 gennaio 2008 contenente l’elenco delle denominazioni provvisorie in lingua delle specie ittiche di interesse commerciale.

“In due anni di lavoro – dichiara il Sottosegretario Giuseppe Castiglione, con delega alla pesca – sono state riesaminate le denominazioni di oltre un migliaio di specie ittiche con l’intento di costituire un elenco epurato sia dai refusi relativi alla denominazione scientifica e commerciale di alcune specie sia dai nomi scientifici obsoleti”.

“Con questo nuovo elenco definitivo – aggiunge Castiglione – l’Italia compie un importante passo in avanti non solo verso una normativa in materia di tracciabilità ed etichettatura dei prodotti ittici sempre più armonizzata a livello unionale ma anche verso una maggiore riconoscibilità dei prodotti ittici da parte del consumatore”.

Un apposito Gruppo di Lavoro ha proceduto alla denominazione delle specie ittiche per le quali, nel corso degli ultimi anni, è pervenuta richiesta ufficiale di denominazione commerciale presso la Direzione Generale della Pesca. Il Gruppo composto da esperti ha lavorato secondo criteri di ordine geografico, in base alla distribuzione della specie in esame, e di ordine commerciale, in base al consolidamento della denominazione della specie in uso e il suo livello di conoscenza e diffusione.

Le disposizioni contenute nel decreto avranno efficacia a decorrere dal 365° giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Entro tale termine gli operatori della filiera provvederanno ad adottare quanto stabilito.

La vendita dei prodotti, esposti in imballaggi preconfezionati in data precedente all’entrata in vigore del decreto, recanti “denominazioni” conformi al D.M. 31 gennaio 2008, è consentita fino all’esaurimento delle scorte.

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