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I prodotti di montagna avranno un marchio specifico

marchio prodotti di montagna

L'indicazione di qualità potrà riguardare prodotti di origine animale, vegetale e dell'apicoltura

L’indicazione di qualità “Prodotto di montagna” aiuterà i consumatori nelle scelte

.L’indicazione di qualità potrà riguardare prodotti di origine animale, vegetale e dell’apicoltura

ROMA – Dopo il via libera della Conferenza Stato-Regioni, i prodotti di montagna avranno un marchio distintivo che aiuterà al contempo i produttori interessati e i consumatori. Ad annunciare l’approvazione del decreto per l’utilizzo dell’indicazione facoltativa di qualità “prodotto di montagna” è il Ministero delle Politiche Agricole.

Il Ministro Martina parla di “un ulteriore passo avanti nel fondamentale percorso di valorizzazione dei prodotti e dell’attività dei nostri imprenditori. In particolare diamo rilievo alle produzioni montane per il loro valore non solo economico, ma sociale e di tenuta del territorio”.

“Come Ministero abbiamo puntato con forza in questa direzione, mettendo in campo strumenti inediti per salvaguardare le produzioni certificate, combattere la contraffazione e aumentare le informazioni disponibili in etichetta. Premiare con la trasparenza chi produce qualità è il primo passo per tutelare le scelte dei consumatori e per sostenere l’attività economica virtuosa che l’Italia esprime. Su questa strada siamo decisi a continuare con determinazione” aggiunge.

“Con questo provvedimento intendiamo completare il quadro normativo nazionale sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Si concretizza quindi uno strumento efficace per gli operatori delle zone montane, che potranno accrescere la redditività facendo leva sulla riconoscibilità dei prodotti, e allo stesso tempo garantiamo maggiore tutela ai consumatori, che chiedono sempre più trasparenza e informazione” spiega il Vice Ministro Andrea Olivero, con delega all’agricoltura di montagna.

I prodotti di montagna – Cosa prevede il decreto

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

L’indicazione facoltativa di qualità ‘prodotti di montagna’ può essere applicata ai prodotti:

PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE E DELL’APICOLTURA

L’indicazione prodotti di montagna può essere applicata ai prodotti dell’apicoltura, se le api hanno raccolto il nettare e il polline esclusivamente nelle zone montane, e ai prodotti vegetali, se le piante sono state coltivate unicamente nella zona di montagna.

INGREDIENTI UTILIZZATI

I prodotti, quali erbe, spezie e zucchero, utilizzati come ingredienti nei prodotti di origine animale e vegetale possono anche provenire da aree al di fuori delle zone di montagna, purché non superino il 50% del peso totale degli ingredienti.

IMPIANTI DI TRASFORMAZIONE

In merito alle operazioni di macellazione di animali e sezionamento e disossamento delle carcasse e a quelle di spremitura dell’olio di oliva, gli impianti di trasformazione devono essere situati non oltre 30 km dal confine amministrativo della zona di montagna.

Per il latte e i prodotti lattiero caseari ottenuti al di fuori delle zone di montagna in impianti di trasformazione in funzione dal 3 Gennaio 2013, viene stabilita una distanza non superiore ai 10 km dal confine amministrativo della zona di montagna.

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