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Nuovo distanziometro, Codacons: “Bozza del Governo bocciata dal Tar”

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Allarme occupazionale dell'associazione dei gestori per il taglio delle slot

Secondo il tribunale i comuni possono stabilire distanze delle sale slot dai luoghi sensibili superiori ai 150 metri

Il distanziometro fissato a 150 metri per slot e videolottery è una delle misure contenute nella bozza

NAPOLI – Si fa tutta in salita la strada per la bozza del Governo sul riordino del settore giochi presentata dal sottosegretario all’Economia, Pier Paolo Baretta. Nel documento, presentato la settimana scorsa in Conferenza Unificata, era previsto il nuovo distanziometro e la possibilità di stop al gioco a discrezione degli enti locali.

Due novità che però sono state già bocciate dal Tar che, pronunciandosi sul ricorso promosso da un esercente del gioco contro il Comune di Napoli, di fatto fa venire meno molte delle disposizioni contenute nella bozza del Governo.

Ne dà notizia il Codacons, che rende pubblica una sentenza del Tar della Campania pubblicata lo scorso 3 Maggio.

Nello specifico i giudici amministrativi hanno rigettato il ricorso promosso dalla società Napoli Bingo s.r.l. contro il regolamento comunale che introduceva una serie di limitazioni per le sale da gioco, compreso l’orario di apertura ridotto dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 18:00 alle ore 23:00 di tutti i giorni, festivi compresi.

“Una sentenza che assume una enorme importanza perché smentisce quanto contenuto nella bozza di decreto del Governo presentata dall’On. Baretta, stabilendo non solo che il potere di legiferare sulle sale da gioco spetta ai Comuni, ma che i sindaci possono stabilire in totale autonomia le distanze minime delle sale dai luoghi sensibili e gli orari di apertura delle stesse” sottolinea il Codacons.

Scrive infatti la III sezione del Tar Campania (Pres. Fabio Donadono, Rel. Gianmario Palliggiano):

La normativa in materia di gioco d’azzardo, con riguardo alle conseguenze sociali dell’offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché dell’impatto sul territorio dell’afflusso ai giochi degli utenti, non è circoscrivibile alla competenza statale esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza di cui all’art. 117 comma 2 lett. h), Cost., bensì più propriamente alla tutela del benessere psico-fisico dei soggetti maggiormente vulnerabili e della quiete pubblica. Questo ambito di tutela dell’interesse pubblico rientra nelle attribuzioni del comune, ai sensi degli artt. 3 e 5 TUEL. Pertanto, il potere esercitato dal Sindaco, ai sensi dell’art. 50, comma 7, TUEL, nel definire gli orari di apertura delle sale da non interferisce con quello degli organi statali preposti alla tutela dell’ordine e della sicurezza […]

il Regolamento impugnato, ai commi 1, 2, 3 ha enucleato una serie di c.d. “luoghi sensibili” in relazione ai quali, per l’esercizio delle attività di gioco lecito, deve essere rispettata una distanza di cinquecento metri, ridotti a duecento nei casi di “sportelli bancari, postali o bancomat” o “agenzie di prestiti di pegno o attività in cui si eserciti l’acquisto di oro, argento o oggetti preziosi”. Peraltro, eventuali limitazioni dovute al rispetto delle prescrizioni in tema di distanze da determinati “luoghi sensibili”, hanno l’indiscutibile effetto di contenere l’ingresso nel settore di eventuali altri operatori, circostanza che non contrasta ma anzi viene incontro all’interesse imprenditoriale della società ricorrente, orientato ad evitare che nuovi soggetti possano operare in concorrenza in luoghi prossimi ai propri locali […]

Ed è nell’ambito della preminente esigenza di tutela della salute, di cui all’art. 32 Cost., che va condotta anche una valutazione sull’estensione della libertà d’iniziativa economica, di cui all’art. 41 Cost., il cui contenuto, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, non appare compresso, in quanto soffre della medesima posizione di subordinazione rispetto al diritto alla salute”.

Come spiega l’associazione dei consumatori “è evidente che per la giustizia italiana a legiferare sulle sale da gioco presenti sul territorio devono essere i sindaci ancor prima dello Stato, perché a loro compete il compito di tutelare la popolazione locale”.

“Tale sentenza fa venire meno molti dei punti contenuti nella bozza del Governo di riordino del settore, tra cui la distanza minima dai luoghi sensibili ridotta a soli 150 metri e l’orario massimo di chiusura degli esercizi pari ad appena 6 ore al giorno” sottolinea il presidente, Carlo Rienzi.

“Ora invieremo la sentenza ai componenti della Conferenza Stato-Regioni e agli 8000 comuni d’Italia, chiedendo di adottare provvedimenti stringenti contro la piaga del gioco, al pari di quanto fatto dal Comune di Napoli” conclude.

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