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Licenziamento: reintegra se fatto non ha rilievo disciplinare

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro analizza la natura dell'indennità sostitutiva delle ferie dopo l'ultima sentenza della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione torna sull’ interpretazione dell’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori

La Cassazione si è espressa sul licenziamento per motivi disciplinari

ROMA – La Corte di Cassazione è tornata sull’interpretazione dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, che sanziona con la reintegrazione i licenziamenti disciplinari viziati dalla «insussistenza del fatto contestato» (comma 4).

La sentenza n. 18418 del 20 settembre 2016 ha chiarito che tale espressione comprende anche l’ipotesi del fatto materialmente accaduto, ma privo di illiceità, cioè irrilevante sul piano disciplinare.

La decisione si è adeguata all’indirizzo già espresso in tempi recenti dalla stessa Corte, secondo il quale «non è plausibile che il Legislatore, parlando di “insussistenza del fatto contestato”, abbia voluto negarla nel caso di fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità, ossia non suscettibile di alcuna sanzione, restando estranea al caso presente la diversa questione della proporzione tra fatto sussistente e di illiceità modesta, rispetto alla sanzione espulsiva» (Cass. 13 ottobre 2015, n. 20540).

Secondo tale orientamento, dunque, con l’espressione “fatto” la norma si riferisce non a qualunque accadimento naturalistico, bensì al solo “fatto in adempimento” e cioè a quelle vicende che siano effettivamente portatrici di un carattere antigiuridico, e dunque illecito.

Pertanto, il fatto è insussistente non solo quando non si è mai materialmente realizzato, ma anche quando non sia stato il lavoratore licenziato a commetterlo, ovvero quando non sia qualificabile come inadempimento, o ancora quando non si tratti di un inadempimento imputabile (si pensi, ad esempio, ai casi di forza maggiore).

In altre parole, la completa irrilevanza giuridica del fatto (pur accertato) equivale alla sua insussistenza materiale, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria ai sensi dell’art. 18, co. 4, Stat. Lav.

La sentenza in analisi assume particolare rilevanza anche con riferimento alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 23/2015 sul c.d. contratto di lavoro a tutele crescenti, secondo cui si ha la reintegrazione in servizio quando viene dimostrata «l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento» (art. 3, comma 2).

Applicando ai nuovi assunti i principi espressi dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione sulla nozione di “fatto” insussistente, deve considerarsi ricompreso in tale categoria anche quell’accadimento che, pur materialmente realizzatosi, non costituisca un inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del lavoratore e, quindi, non sia rilevante sul piano disciplinare.

In definitiva: se il fatto ha una rilevanza disciplinare ma è sproporzionato rispetto al licenziamento il datore di lavoro viene condannato a pagare l’indennità da 12 a 24 mensilità (o alle tutele crescenti, se trattasi di nuovo assunto).

Se invece il fatto non è materialmente accaduto oppure è accaduto ma non ha rilevanza disciplinare, perché è inconsistente o il lavoratore non ha colpa, la sanzione è la
reintegrazione (anche in regime di tutele crescenti).

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